1. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Preavviso di diniego – Omissione – Atto vincolato – Legittimo – Principi

2. Edilizia e urbanistica – Condono edilizio ex L. 326/2003 – Superamento termine – Diniego – Fattispecie

1. Per consolidata giurisprudenza amministrativa, l’obbligo di cui agli artt. 7, 8 e 10 bis della L. 241/1990 non viene inteso in senso formale, cosicchè non sussiste vizio derivante dall’omissione di comunicazione o di preavviso nei casi in cui lo scopo sia stato comunque raggiunto (mediante la concreta partecipazione dell’interessato al procedimento) ovvero nelle ipotesi in cui manchi l’utilità  della comunicazione dell’azione amministrativa. Di conseguenza, non sussiste violazione dell’obbligo di partecipazione qualora il privato inciso da provvedimento sfavorevole non dimostri che, ove reso edotto dell’avvio del procedimento o del preavviso di diniego, avrebbe fornito elementi di conoscenza e di giudizio tali da far determinare diversamente la p.A. nè qualora il destinatario dell’azione amministrativa ne abbia acquisito conoscenza aliunde nè, infine, qualora le garanzie partecipative risultino superflue, come nel caso di atto vincolato.

2. Ai fini del condono ex art. 32 L. 326/2003, è necessario che tutta l’opera abusiva – e non solo la sua mera entità  strumentale – sia stata realizzata entro il 31.3.2003. (Nel caso di specie, è stata esclusa la condonabilità  delle opere abusive realizzate dal ricorrente in quanto è emerso dalle istanze e dalle asseverazioni dei tecnici del ricorrente che gli abusi non erano stati ultimati al 31.3.2003). 

N. 01330/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2008, proposto da: 
Giovanni Pontrandolfo, rappresentato e difeso dall’avv. Rocco Mansueto, con domicilio eletto presso Daniele Nacci in Bari, viale della Repubblica, n.63; 

contro
Comune di Gioia del Colle Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Eugenio Matarrese, con domicilio eletto presso Eugenio Matarrese in Bari, via Crisanzio n. 9; 

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 29 del 2008:
dei seguenti provvedimenti di diniego del permesso di costruire in sanatoria:
– Prat. n. 608/04 ” Prot. 19850/4095 del 24.08.2094. emesso dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 02.10.2007, nella parte in cui si nega il permesso di costruire in sanatoria per l’unità  immobiliare realizzata in Gioia del Colle, in via G. Pastore, contraddistinta in catasto al foglio n44, particella n.818 sub 30, e relativo al “cambio di destinazione d’uso, con opere, dell’unità  immobiliare a piano terra da autorimessa a locale commerciale”;
– Prat. n. 613/04 ” Prot. 19855/4010 del 24.08.2004, emesso dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 02.10.2007, nella parte in cui si nega il permesso di costruire in sanatoria per l’unità  immobiliare realizzata in Gioia del Colle, in via G. Pastore, contraddistinta in catasto al foglio n.44, particella n.8l8 sub 221 (ex sub 31), e relativo al “cambio di destinazione d’uso, con opere dell’unità  immobiliare a piano terra da autorimessa a locale commerciale “;
– Prat. n. 614/04 ” Prot. 19999/4056 del 26.8.2004, emesso dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 02A0.2007, nella parte in cui si nega il permesso di costruire in sanatoria per l’unità  immobiliare realizzata in Gioia del Colle, in via G. Pastore, contraddistinta in catasto al foglio n.44, particella n.818 sub 225 (ex sub 32), e relativo al “cambio di destinazione d’uso, con opere, dell’unità  immobiliare a piano terra da autorimessa a locale commerciale “;
– Prat. n. 615/04 ” Prot. 20000/4057 del 26.08.2004, emesso, dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 02.10.2007, nella parte in cui si nega il permesso di costruire in sanatoria per l’unità  immobiliare realizzata in Gioia del Colle, in via 9. Pastore, contraddistinta in catasto al foglio n.44, particella n.818 sub 226 (ex sub 33), e relativo al “cambio di destinazione d’uso, con opere, dell’unità  immobiliare a piano terra da autorimessa a locale commerciale “;
– Prat. n. 616/04 Prot. 20001/4058 del 26.08.2004, emesso dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 02.10.2007, nella parte in cui si nega il permesso di costruire in sanatoria per l’unità  immobiliare realizzata in Gioia del Colle, in via G. Pastore, contraddistinta in catasto al foglio n.44, particella n.818 sub 227 (ex sub 34), e relativo al “cambio di destinazione d’uso, con opere, dell’unità  immobiliare a piano terra chi autorimessa a locale commerciale”;
– Prat. n. 611/04 ” Prot. 20002/4059 del 26.08.2004, emesso dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 02.102007, nella parte in cui si nega il permesso di costruire in sanatoria per l’unità  immobiliare realizzata in Gioia del Colle, in via G. Pastore, contraddistinta in catasto al foglio n.44, particella n.818 sub 818 (ex sub 35), e relativo al “cambio di destinazione d’uso, con opere, dell’unità  immobiliare a piano terra da autorimessa a locale commerciale “;.
Oltre che di ogni altro atto e provvedimento agli stessi preordinato, conseguente o connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gioia del Colle Sindaco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Rocco Mansueto e Eugenio Matarrese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, con cui il Dirigente comunale ha respinto varie istanze di permesso di costruire in sanatoria (rectius: condono ) relative rispettivamente alle pratiche nn. 608, 613, 614, 615, 616, 617 il cambio di destinazione d’uso di vari locali da autorimessa a locale commerciale.
I dinieghi – sostanzialmente omologhi nella motivazione- si fondano tutti sulla riscontrata inapplicabilità  del condono di cui alla L. 326/2003, atteso che le opere, diversamente da quanto disposto dall’art. 32 l. cit, risultano tutte ultima in data posteriore al termine ultimo normativamente previsto (31.3.2003).
Con due motivi di ricorso, si contesta la legittimità  dei dinieghi de quibus per:
– violazione dell’art. 10 bis L. 241/90, in quanto sarebbe mancato il preavviso di diniego;
– violazione dell’art. 32 cit. in quanto le opere sarebbero state ultimate entro il termine previsto.
Disposta istruttoria presidenziale fuori udienza, al fine di verificare l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti, successivi a quelli impugnati, il Comune intimato ha puntualmente risposto, escludendo tale evenienza.
Nel merito ha contestato le doglianze ribadendo la correttezza dell’operato dell’Ufficio.
All’udienza del 29.10.2014, la causa è stata trattenuta in decisione, dopo aver dato atto della richiesta congiunta di rinvio, proposta dalle parti all’udienza di discussione.
Preliminarmente non può essere accolta la richiesta di rinvio.
A tanto osta la intempestività  della stessa (formulata solo in udienza, nonostante il non indifferente lasso di tempo trascorso tra la comunicazione del provvedimento di fissazione o di quello istruttorio e la data di udienza), la vetustà  della controversia che impone la definizione nel merito, nonchè la sostanziale mancanza di una concreta motivazione a sostegno, senza considerare che il dichiarato intento di rinvenire una soluzione stragiudiziale alla questione controversa avrebbe potuto essere agevolmente perseguito, laddove effettivo e concreto, prima della data di discussione del ricorso.
Nel merito il ricorso è infondato.
Non sussiste la lamentata violazione delle garanzie partecipative.
Invero, va ricordato come la giurisprudenza amministrativa si sia ormai consolidata nell’escludere che l’obbligo di cui agli artt. 7, 8 e 10 bis della L. 241/1990 possa essere inteso in senso puramente formale. àˆ stato ritenuto, infatti ( CdS n. 5436/05), che l’obbligo di cui all’art. 7 (analoghe considerazioni valgono per il c.d. preavviso di rigetto, analoga essendo la funzione partecipativa) non può essere applicato meccanicamente e formalisticamente, essendo volto non solo ad assolvere ad una funzione difensiva a favore del destinatario dell’atto conclusivo, ma anche a formare nell’Amministrazione procedente una più completa e meditata volontà  e dovendosi, comunque, ritenere che il vizio derivante dall’omissione di comunicazione o preavviso, non sussiste nei casi in cui lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o manchi l’utilità  della comunicazione all’azione amministrativa ( VI Sez., n. 1844/08; V n. 6641/04 e n. 343/02).
Dal che consegue che non può ritenersi sussistente la violazione di tale obbligo di partecipazione nel caso in cui il soggetto inciso sfavorevolmente da un provvedimento non dimostri che, ove fosse stato reso edotto dell’avvio del procedimento o del preavviso di diniego, sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da far determinare in modo diverso le scelte dell’Amministrazione procedente(cfr. in termini, dec. nn. 1844 e 343 cit.; Sez. II, n. 1359/99).
Sotto altro profilo, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che l’esigenza di informazione del destinatario dell’azione amministrativa non sussiste ogniqualvolta lo stesso destinatario ne abbia già  avuto conoscenza aliunde (V Sez., n. 6641/04).
Conclusivamente, dunque, le garanzie partecipative non sono necessarie laddove siano superflue, come ad es. nel caso di atto vincolato.
Con il che l’esame delle censure si sposta dal piano formale a quello sostanziale.
Il punto nodale della decisione risiede, infatti, nella verifica della correttezza dell’operato degli organi comunali, dovendosi solo riscontrare se sussistono o meno i presupposti per la concessione del richiesto “condono”.
Sul punto convince la precisa motivazione resa dall’amministrazione nei provvedimenti impugnati che ha escluso la condonabilità  delle opere, in quanto (sul punto si rinvia alla lettura della motivazione dei provvedimenti impugnati che indica puntualmente tutte le circostanze di fatto e le date rilevanti che hanno condotto al diniego) emerge per tabulas che gli abusi non erano ultimati al 31.3.2003, in quanto in tal senso depongono le stesse istanze e asseverazioni dei tecnici del ricorrente.
Vale chiarire, infatti, che, ai fini del condono, è necessario che l’abuso sia realizzato entro il 31.3.2003 e che tale termine ultimo non riguarda (come vorrebbe, invece, sostenere il ricorrente) l’ultimazione dell’opera intesa nella sua mera entità  strutturale, bensì l’opera abusiva.
Per le ragioni appena esposte il ricorso va respinto.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della vetustà  della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria