1. Processo amministrativo – Espropriazione per pubblica utilità  – Domanda risarcitoria – Principio del ne bis in idem – Violazione – Conseguenze – Fattispecie
2. Espropriazione per pubblica utilità  – Domanda risarcitoria – Danno per mancato godimento del bene – Prova del danno – Necessità 

1. Deve ritenersi inammissibile, in virtù del principio del ne bis in idem, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del danno per perdita di proprietà  qualora tale domanda sia stata già  esaminata dal G.A. con sentenza di rigetto passata in giudicato.

2. Non può essere accolta la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene qualora il ricorrente non fornisca idonea prova del pregiudizio subito ma si limiti ad una apodittica allegazione dello stesso.

N. 01328/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2012, proposto da: 
Elena Masciotta, Iolanda Calabrese, Concetta Calabrese, Bruna Calabrese, Maria Rosaria Calabrese, Lilia Calabrese, rappresentati e difesi dall’avv. Marcello Ferrante, con domicilio eletto presso Armando Regina in Bari, v.le J.F.Kennedy, n. 86; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso Raffaele Daloiso in Bari, via Abate Gimma n. 231; 
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Sica, con domicilio eletto presso Mario De Bartolo in Bari, via Putignani, n.142; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso Adriana Shiroka in Bari, c/o Avv. Ra Reg.Puglia- N. Sauro n.33; 

per il risarcimento del danno
derivante dall’illegittimità  della espropriazione per pubblica utilità  attivata in danno degli istanti dalla Regione Puglia, dal Comune di Lucera e dalla ASL della provincia di Foggia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Foggia e di Comune di Lucera e di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Marcello Ferrante, Raffaele Daloiso, Anna Bucci e Vincenzo Sica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espongono in fatto le odierne ricorrenti di essere proprietari pro indiviso di un fondo sito in Lucera, identificato catastalmente alla partita 6726, fg. XXI, part.lla 75, adibito a coltivazioni agricole, interessato in parte da una procedura espropriativa mai portata a termine (funzionale all’ampliamento dell’ospedale civile Lastaria).
Il suolo è stato occupato d’urgenza in forza di decreto della Regione Puglia n. 448 del 24.3.1977.
L’immissione in possesso è datata 20.5.1977.
Ripercorrono le vicende giudiziarie inerenti a tale suolo, ricordando di aver già  adito il G.O. (in ricorso non viene specificato il contenuto della domanda proposta, ma esso è desumibile dal contenuto espositivo dell’atto introduttivo del giudizio) che, tuttavia, ha declinato la giurisdizione in ordine alla controversia.
Hanno pertanto, adito questo Tar “per la tutela dei loro diritti”.
Con sentenza di rigetto n.3424/2010 è stata definita la relativa controversia, sul presupposto (così si legge nella motivazione testualmente riportata in ricorso) che le ricorrenti non avessero mai perso la proprietà  del bene in questione, sicchè non poteva trovare accoglimento la relativa domanda risarcitoria.
Aggiungono che il suolo in questione è stato interessato da nuova procedura espropriativa, avviata con decreto dirigenziale comunale n. 21368 del 28.5.2010.
Affermano la giurisdizione di questo Giudice in ordine alla controversia oggetto del presente giudizio , vertendo questo “sull’accertamento dell’illegittimo esercizio della funzione amministrativa e dell’eventuale diritto al risarcimento del danno, dedotti dai ricorrenti a seguito della persistente occupazione del suolo di proprietà  oltre la data di scadenza del periodo quinquennale di occupazione legittima”.
Si soffermano sulla prescrizione del diritto – escludendola – e concludono chiedendo di :
“- accertare e dichiarare l’illegittimità  della espropriazione per pubblica utilità  attivata in danno degli istanti dalla Regione Puglia, dal Comune di Lucera e dalla ASL della provincia di Foggia;
-per l’effetto, riconoscere il diritto degli istanti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa ed in conseguenza della perdita di possesso inerente la loro proprietà  ex art. 2043 c.c.;
-condannare la Regione Puglia, il Comune di Lucera e la ASL della provincia di Foggia, in solido tra loro, al pagamento della somma di E. 1.921.592,66 come quantificata nell’allegata relazione di CTP;
– condannare la Regione Puglia, il Comune di Lucera e la ASL della provincia di Foggia, in solido tra loro, al pagamento delle spese (di giudizio) omissis”.
Nel costituirsi in giudizio, tutte le Amministrazioni intimate hanno svolto difese in rito e nel merito.
In particolare il Comune ha eccepito sia l’intervenuta prescrizione del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno, perchè decorsi cinque anni dalla perdita di efficacia del provvedimento di occupazione, sia il suo difetto di legittimazione passiva, la quale invece spetterebbe alla ASL di Foggia, attuale proprietaria dell’Ospedale “F, Lastaria”.
Anche l’ASL di Foggia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando a sua volta il Comune quale titolare passivo del debito risarcitorio, in qualità  di delegato all’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le occupazioni d’urgenza finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche su aree ricadenti nel territorio comunale.
Aggiunge, inoltre, che, a seguito della estinzione degli Enti ospedalieri, le odierne Aziende sanitarie non sarebbero responsabili dell’esecuzione dei rapporti giuridici perdenti in capo agli Enti stessi e pertanto, le ricorrenti non potrebbero nulla pretendere dall’ASL di Foggia.
Ribadisce anche che, decorsi cinque anni dall’emanazione del provvedimento di occupazione d’urgenza, i ricorrenti avrebbero riacquisito la piena disponibilità  dell’area, di fatto mai utilizzata dall’ASL di Foggia.
Inoltre, l’accettazione dell’indennità , a seguito dell’emanazione del decreto comunale di esproprio inerente la diversa procedura di consolidamento del versante collinare (riguardante lo stesso terreno), avrebbe fatto venir meno il danno lamentato dalle ricorrenti, del cui diritto al risarcimento, sarebbe, comunque, intervenuta la prescrizione.
La Regione Puglia ha eccepito l’improcedibilità  del ricorso per carenza sopravvenuta di giurisdizione del Giudice adito, causata dall’emanazione del decreto comunale di esproprio, ad opera del quale sarebbe mutato il titolo della pretesa dei ricorrenti che, non essendo più proprietari del fondo, non avrebbero più diritto al risarcimento del danno, semmai avrebbero potuto dolersi della quantificazione dell’indennizzo esclusivamente dinnanzi al Giudice civile.
Non sussisterebbe neppure la legittimazione passiva della Regione in virtù della delega in capo al Comune della funzione concernente le occupazioni d’urgenza per la realizzazione di opere pubbliche da eseguirsi nel territorio comunale, ed inoltre la Regione non sarebbe subentrata nei rapporti obbligatori pendenti degli estinti Enti ospedalieri, semmai sarebbe il Comune ad essere responsabile in quanto Ente successore, limitatamente ai rapporti patrimoniali degli Enti ospedalieri.
Con ordinanza n.267/2014 sono stati disposti adempimenti istruttori per verificare se la diversa procedura espropriativa, conclusasi con decreto d’esproprio n. prot. 21368 del 28.5.2010 del Comune di Lucera (v. pag. 11 memoria depositata il 4.3.2013), abbia riguardato il fondo oggetto del presente giudizio (le due procedure recavano diversi numeri particellari identificativi dei fondi).
Il Collegio ha, infatti, ritenuto l’adempimento rilevante per la decisione inerente la domanda risarcitoria per mancato godimento del bene, per il periodo successivo alla scadenza del decreto di occupazione di urgenza.
Il verificatore ha accertato la perfetta coincidenza tra il suolo oggetto della presente controversia (che è una porzione del più ampio suolo identificato catastalmente alla partita 6726, fg. XXI, part.lla 75) e quello successivamente espropriato con decreto n. prot. 21368 del 28.5.2010.
Ha altresì individuato il valore venale del bene e la sua concreta vocazione.
Ne ha escluso la edificabilità  in concreto, attesi i vincoli su di esso ricadenti in base alla destinazione urbanistica (l’area ricade in zona F, destinata a servizi ed attività  collettive) e alle NTA (art. 27); ne ha ricavato, conclusivamente, la natura di terreno agricolo con caratteristiche di pendenza non irrilevante (per ciò difficilmente coltivabile), soggetto, per giunta, in base al PAI (Piano di assetto idrogeologico) a rischio di frana elevato.
Il valore venale è stato quantificato in euro 4.797,36 pressocchè omologo al valore quantificato per l’indennità  di esproprio già  accettata dalle parti ricorrenti.
Così riassunte le vicende di causa, l’esame del merito del ricorso presuppone in primo luogo la qualificazione (o meglio, ancor prima, la individuazione) della domanda formulata con l’atto introduttivo.
Sul punto, il Collegio si è molto sinteticamente già  espresso con l’ordinanza istruttoria, dando atto che le ricorrenti formulano domanda di risarcimento del danno per perdita di proprietà , nonchè per mancato godimento a far data dalla scadenza dell’occupazione legittima.
A tale conclusione (duplicità  della domanda risarcitoria) si perviene tenendo conto del complessivo tenore del ricorso, benchè la domanda in tal senso non venga chiaramente (e, deve ritenersi, volutamente) formulata.
Nel senso che i ricorrenti domandino il risarcimento in primo luogo per perdita di proprietà , depone innanzitutto il costante riferimento, nella domanda risarcitoria, al valore venale del bene, cui commisurare la prima voce di danno.
Ebbene, tale domanda è in primo luogo inammissibile processualmente, oltre che del tutto destituita di fondamento.
Inammissibile in quanto al suo esame nel merito osta il principio del ne bis in idem, poichè, con sentenza passata in giudicato n.3424/2010 di questo Tar, la domanda è stata già  respinta.
In ogni caso, nel merito, tale istanza risarcitoria sarebbe, comunque, infondata per un doppio ordine di ragioni:
-da un lato quelle stesse ragioni già  esposte nella sentenza appena citata, alla cui motivazione, integralmente condivisa anche da questo Collegio, si rinvia;
– dall’altro perchè, in verità , la perdita di proprietà  del bene (che i ricorrenti propongono quale bene della vita leso dall’azione espropriativa mai portata a termine dalle amministrazioni intimate) è riconducibile ad una diversa causa efficiente che, interrompendo il nesso causale tra la procedura espropriativa di cui si reclama, in questa sede, l’illegittimità  (rectius di cui si lamenta la mancata conclusione) e la perdita di proprietà , elide necessariamente l’elemento oggettivo della responsabilità  aquiliana: ci si riferisce, in particolar modo alla successiva procedura espropriativa che ha definitivamente ablato la proprietà  dei ricorrenti, con provvedimento divenuto inoppugnabile. Ad essa e solo ad essa è riconducibile causalmente la perdita di proprietà  del suolo in questione e non alla precedente procedura espropriativa.
Resta da esaminare la domanda risarcitoria per il mancato godimento del bene .
Preliminarmente, il Collegio formula un giudizio di piena attendibilità  degli esiti dell’incombente istruttorio disposto.
Tale giudizio si fonda sulle specifiche competenze professionali del verificatore (funzionario dell’Ufficio del territorio), sulla sua lunga e pregressa attività , sulla coerenza e logicità  dell’elaborato, nonchè sulla sua puntualità .
Tanto premesso, sono le particolari caratteristiche del suolo di cui si lamenta il mancato godimento che inducono a respingere anche tale ulteriore domanda risarcitoria.
Il verificatore ha ben chiarito che le peculiarità  del suolo lo rendono sostanzialmente di valore piuttosto esiguo e scarsa utilizzabilità .
Si tratta di un suolo a vocazione esclusivamente agricola, tuttavia reso inadatto alla coltura dalla pendenza.
I ricorrenti, peraltro, non hanno fornito nessuna prova del danno patrimoniale subito (ad es. facendo riferimento alle mancate colture o ai mancati fitti percepiti), limitandosi ad allegare un danno di cui non hanno dato nessuna dimostrazione.
A tale omissione sotto il profilo probatorio, il Collegio ritiene che non possa sopperirsi in via presuntiva, poichè, le particolari caratteristiche del terreno rendono convinti che si tratti di suolo sostanzialmente inutilizzabile, sicchè, secondo l’id quod plerumque accidit, esso nessun frutto avrebbe conferito ai ricorrenti, laddove nella disponibilità  effettiva.
Per le ragioni appena esposte, il ricorso va, nel complesso respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
Con contestuale determinazione (che assume, però, la forma di decreto), si procede a liquidare anche l’attività  compiuta dal verificatore, aumentando, ex art. 52 dpr 115/2002, l’ammontare risultante dalle vacazioni, in ragione della complessità  dell’incarico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Elena Masciotta, Iolanda Calabrese, Concetta Calabrese, Bruna Calabrese, Maria Rosaria Calabrese, Lilia Calabrese, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Lucera; dell’ Azienda Sanitaria Locale Foggia; nonchè della Regione Puglia, liquidandole, per ciascuna amministrazione in euro 2000,00 omnicomprensivi, oltre IVA, CAP e spese generali, per un totale di Euro 6.000,00, oltre accessori, come specificati.
Pone a carico di parte ricorrente le spese di verificazione che liquida complessivamente in euro 1200,00, in favore del verificatore ing. Antonio, Arcadio, Anastasio Prencipe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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