Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Aggiudicazione –  Complessità  questioni ricorso principale e incidentale – Approfondimento a fase merito – Opportunità  mantenere inalterata situazione di fatto – Va concessa tutela

Va concessa la tutela cautelare, al fine di mantenere inalterata (“res adhuc integra”) la situazione di fatto attualmente esistente, nel caso d’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva di un appalto pubblico, in cui, stante l’oggettiva complessità  delle plurime questioni di fatto e diritto sollevate sia nel ricorso principale che in quello incidentale, sia opportuno un più approfondito esame delle stesse a cognizione piena ed esauriente nella fase di merito.

N. 00618/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01155/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2014, proposto da:
Codra S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Di Nezza, Alfredo Ricci e Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Loredana Papa, in Bari, Via Calefati, 133;
contro
Comune di Mattinata, rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso Giandonato Uva, in Bari, Via Giandomenico Petroni, 3; 
nei confronti di
Favellato Claudio S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Napolitano e Michele Dionigi, con domicilio eletto presso Michele Dionigi, in Bari, Via Fornari, 15/A; 
per l’annullamento
previa sospensiva
della determinazione n. 70 del 26.6.2014 (comunicata con nota prot. n. 005948 del 7.7.2014, parimenti impugnata), con cui il Comune di Mattinata ha aggiudicato definitivamente alla Favellato Claudio S.p.A. la gara di appalto, mediante procedura aperta, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di difesa costiera e di mitigazione e/o rimozione dello stato di rischio del territorio comunale;
della nota prot. n. 5629 del 26.6.2014 (successivamente pervenuta), con cui il Comune di Mattinata ha respinto la richiesta preventiva di annullamento in autotutela formulata dalla ricorrente, unitamente al silenzo-rifiuto eventualmente formatosi sulla richiesta ex art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 formulata successivamente all’aggiudicazione definitiva;
di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi;
in via subordinata, per quanto di interesse e di ragione, del bando e relativo disciplinare;
per la declaratoria del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della gara di appalto oggetto di giudizio;
per la condanna del Comune di Mattinata al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mattinata e della Favellato Claudio S.p.A.;
Visto il ricorso incidentale della Favellato Claudio S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Alfredo Ricci, Giacinto Lombardi e Michele Dionigi;
 
Considerato, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale sollevano plurime questioni di fatto e di diritto, la cui oggettiva complessità  suggerisce un più approfondito esame delle stesse a cognizione piena ed esauriente, da svolgersi nella seguente fase di merito;
Considerato, nel quadro di un complessivo bilanciamento degli interessi coinvolti nella presente controversia, che sussistono i presupposti per la sospensione della determinazione di aggiudicazione definitiva così come impugnata, al fine di mantenere inalterata la situazione di fatto attualmente sussistente sino alla definizione nel merito della stessa, la cui trattazione viene fissata all’udienza pubblica del 11 marzo 2015.
Ritenuto che, in considerazione della natura e della complessità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, accoglie l’istanza cautelare di cui al ricorso principale e, per l’effetto, sospende la determinazione n. 70 del 26.6.2014 del Comune di Mattinata, comunicata con nota prot. n. 005948 del 7.7.2014.
Spese compensate.
Fissa per la trattazione del merito della causa l’udienza pubblica del 11 marzo 2015.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)