Pubblico impiego – Procedimento penale – False certificazioni del dipendente – Rapporto organico – Non sussiste – Rimborso spese legali – Inammissibile – Fattispecie

Il pubblico dipendente ha diritto al rimborso da parte dell’ente di appartenenza delle spese legali sostenute in un procedimento per responsabilità  civile o penale, per fatti connessi con l’espletamento del rapporto di servizio, a condizione che abbia agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’Amministrazione e non sussista conflitto d’interesse (nel caso di specie, il Tribunale non ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente a seguito di procedimento penale, concluso con assoluzione, per false certificazioni prodotte dallo stesso allo scopo di ingannare l’Amministrazione comunale).

N. 01319/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2012, proposto da: 
S. M., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Zaccaria, con domicilio eletto presso l’avv. Pasquale Lancellotti in Bari, via G. Toma, 24; 
contro
Comune di Altamura, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Gallipoli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, P.za Massari, 6; 
per la condanna
del Comune di Altamura al rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente, ai sensi dell’art.67 DPR 268/1987, previo accertamento del proprio diritto;
ed in subordine,
al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’atto di denuncia-querela sporta dall’allora Sindaco;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Antonio Latorre, su delega dell’avv. Vito Zaccaria e avv. Francesco Gallipoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente – all’epoca dei fatti, dipendente del Comune di Altamura – ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio penale svoltosi a suo carico e conclusosi con assoluzione con formula piena, con la conseguente condanna dell’ente di appartenenza al pagamento dell’importo di euro 22.620,00, nonchè, in via subordinata, la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della denuncia che originò il giudizio penale.
Premette in fatto la parte di essere stata ingiustamente imputata in un processo penale per il reato ex 640 c.p., conclusosi in appello con la sua assoluzione, a causa dell’atto di denuncia sporto in suo danno dall’allora Sindaco del Comune di Altamura in seguito al ricevimento di un esposto anonimo.
Dopo numerose richieste rivolte all’Amministrazione al fine di ottenere il ristoro delle spese legali sostenute, il ricorrente ha citato il Comune stesso innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Altamura, per ottenerne la condanna al rimborso delle spese legali nonchè al risarcimento dei danni subiti.
Con Sentenza n. 183 del 17.9.2010, il Tribunale di Bari dichiarava tuttavia il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Il ricorrente ha pertanto adito col presente ricorso codesto Tribunale Amministrativo Regionale, al fine di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese.
Con memoria del 13.2.2013, si è costituito il Comune di Altamura eccependo in via preliminare l’inammissibilità  del ricorso per intervenuta decadenza – in quanto la parte avrebbe dovuto adire il giudice amministrativo entro il 15.9.2000, così come previsto dall’art.69, comma 7,D. Lgs. 165/01, trattandosi di pubblico impiego ante 1998 – e chiedendo nel merito il rigetto del gravame per infondatezza della pretesa.
All’Udienza Pubblica del 9.10.2014 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità  sollevate dal Comune attesa l’infondatezza del ricorso.
Invero, la pretesa avanzata dalla parte – diretta ad ottenere il rimborso delle spese di lite sostenute a seguito di procedimento penale – non può trovare accoglimento, posto che non ricorrono nella specie i presupposti per l’applicazione dell’art.67 DPR n.268/87.
Recita infatti tale disposizione: ” L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità  civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà  a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento” (1° comma).
La ratio sottesa al rimborso delle spese giudiziali è evidentemente quella di sollevare i dipendenti pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento del servizio e tenere quindi indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’Amministrazione, dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il diritto al rimborso può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente dirittamente all’ente di appartenenza.
Pertanto, la dicitura “fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio” va interpretata unicamente nel senso che il dipendente deve aver agito nell’esercizio delle sue funzioni in nome e per conto dell’Amministrazione, e non – come sostenuto dal ricorrente – nel senso che il dipendente abbia agito nell’ambito del rapporto di lavoro, bastando così una mera relazione di connessione del comportamento imputato al soggetto coi compiti da questo svolti.
In altri termini, non è sufficiente che lo svolgimento del servizio costituisca semplice occasione per il compimento degli atti che hanno dato origine al procedimento per responsabilità .
In tale ottica si giustifica peraltro l’ulteriore previsione normativa dell’assenza di qualsivoglia conflitto di interessi con l’Amministrazione di appartenenza e della necessità  del comune gradimento espresso da entrambe le parti in merito al difensore, atteso che la difesa in giudizio deve aver riguardo altresì all’interesse dell’Amministrazione – essendo coincidente con quello del dipendente – e dunque il rapporto fiduciario col procuratore dovrà  sussistere anche con l’ente d’appartenenza.
L’art.67, dunque, se da un lato è inteso, come detto, a tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, e quindi nell’interesse, dell’Amministrazione, è comunque dettato al fine di consentire a quest’ultima la tutela della sua posizione, non potendo essa procedere ad esborso di denaro pubblico se non per la cura di un pubblico interesse (Cons. St., V, 5986, 9.10.2006).
Applicando tali presupposti, è facile constatare come la fattispecie controversa, seppur nella sua peculiarità , non possa rientrare nella previsione del citato art.67, essendosi realizzata invece la circostanza opposta del conflitto di interessi tra le due parti, atteso che il ricorrente è stato processato per aver prodotto certificati falsi al fine di trarre in inganno il Comune (a nulla rilevando la successiva assoluzione), comportamento riconducibile esclusivamente al soggetto dipendente, non già  all’Amministrazione d’appartenenza – che anzi risulta evidentemente la parte offesa – facendo venire così a mancare quel rapporto organico che giustifica il rimborso in questione.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la domanda avanzata non può quindi essere accolta.
Parimenti è da ritenersi quella proposta in via subordinata, diretta alla condanna del Comune al risarcimento dei danni, attesa l’assoluta genericità  e carenza probatoria della stessa.
Il ricorso va in conclusione respinto.
In ragione della peculiarità  della vicenda, sussistono tuttavia giustificati motivi per la compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle Camere di Consiglio dei giorni 9 ottobre 2014 e 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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