1. Giurisdizione – Pubblico impiego – Domanda equo indennizzo – Domanda pensione privilegiata – Riparto
2. Giurisdizione – Pubblico impiego – Diniego pensione privilegiata – Ricorso al G.A. – Difetto di giurisdizione – Criterio del petitum sostanziale – Fattispecie
1. Le controversie in tema di pensione privilegiata sono devolute al giudice contabile, quale giurisdizione esclusiva, mentre al giudice amministrativo è attribuita la cognizione delle controversie in materia di equo indennizzo (con esclusivo riferimento al personale in regime di diritto pubblico ex art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
2. Ai fini della determinazione della giurisdizione, ciò che rileva non è la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, che va identificato in funzione della causa petendi cioè dall’intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati; pertanto il giudice munito di giurisdizione dev’essere individuato in relazione al contenuto sostanziale dei provvedimenti impugnati (nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di diniego di pensione privilegiata con indicazione del giudice contabile quale giudice munito di giurisdizione).
N. 01305/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01514/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Bia, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele II, 179;
contro
Ministero della Difesa – Marina Militare, Marina Militare – Ufficio Generale del Personale – 4° Reparto, Marina Militare – Ispettorato di Sanità , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto negativo n. 309 del 3.7.2012, notificato in data 9.9.2012, adottato dal Direttore della Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento – 1° Reparto – 6^ Divisione del Ministero della Difesa, con cui è stata respinta la domanda di pensione privilegiata ordinaria proposta dall’istante;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 dicembre 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto n. 342 del 26.8.2013, notificato in data 15.10.2013, adottato dal Dirigente della Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento – I° Reparto – 4^ Divisione – Servizio Speciale Benefici;
– della delibera posizione n. 121/2013, resa nell’adunanza n. 153/2013 del 5.4.2013 del Comitato di Verifica delle cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanza;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Marina Militare, della Marina Militare – Ufficio Generale del Personale – 4° Reparto e della Marina Militare – Ispettorato di Sanità ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Michele Perrone, su delega dell’avv. Raffaele Bia, e Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso r.g. n. 1047/2003 -OMISSIS- (sottocapo in congedo della Marina Militare) impugnava il verbale n. 83/02 del 15 gennaio 2002 con il quale la Commissione medica di II istanza istituita presso l’Ispettorato della Sanità della Marina Militare escludeva la dipendenza da causa di servizio della infermità “insufficienza venosa degli arti inferiori con varici” e lo valutava “idoneo al servizio M.M. all’atto del collocamento in congedo”.
Il T.A.R. Bari con sentenza n. 108 del 19.1.2011 annullava il predetto atto (i.e. verbale n. 83/02).
La sentenza in esame non veniva impugnata e, conseguentemente, passava in giudicato.
L’istante con lettera del 27.4.2011 invocava, in conseguenza della sentenza favorevole n. 108/2011, la corresponsione di un equo indennizzo nella misura massima prevista per la categoria di ascrivibilità e/o della pensione privilegiata ordinaria.
Il Ministrero della Difesa con nota del 5.12.2011, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 108/2011, invitava la Commissione medica a disporre il formale annullamento degli atti impugnati di prima e seconda istanza.
La Commissione medica di seconda istanza con giudizio del 4.1.2012 annullava il processo verbale n. 83/02 (già in precedenza – come visto – invalidato dal T.A.R. Bari con la citata sentenza n. 108/2011).
Seguiva il censurato provvedimento n. 309 del 3.7.2012 con cui, in dispositivo, veniva decretata la reiezione della “¦ suindicata domanda di pensione privilegiata ordinaria”.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio il -OMISSIS- contestava il menzionato provvedimento n. 309/2012, deducendo censure sinteticamente riconducibili alla violazione/elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 108/2011 ed alla contraddittorietà dell’azione amministrativa.
A seguito della proposizione del ricorso introduttivo l’Amministrazione provvedeva a revocare in autotutela il decreto n. 309/2012.
Venivano successivamente adottati la delibera posizione n. 121/2013, resa nell’adunanza n. 153/2013 del 5.4.2013 del Comitato di Verifica delle cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanza ed il decreto n. 342 del 26.8.2013, adottato dal Dirigente della Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento – I° Reparto – 4^ Divisione – Servizio Speciale Benefici (quest’ultimo di recepimento della prima delibera).
Con il decreto n. 342/2013 l’istanza di pensione privilegiata dell’interessato era quindi nuovamente rigettata (dispositivo del provvedimento: “¦ è respinta la suindicata domanda di pensione privilegiata”).
Con ricorso per motivi aggiunti il -OMISSIS- contestava i menzionati atti, rilevando che sarebbe stato violato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 108/2011, reiterando motivazioni già stigmatizzate dal T.A.R. Bari con la citata decisione; che il nuovo provvedimento sarebbe affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che da eccesso di potere per evidente contraddittorietà del giudizio medico legale rispetto ai presupposti.
In sintesi, secondo la prospettazione di parte ricorrente il censurato decreto ed il presupposto parere non avrebbero tenuto in considerazione il servizio concretamente svolto dal -OMISSIS- in condizioni di particolare disagio e stress psico-fisico.
Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che, in accoglimento della eccezione formulata da parte resistente con memoria depositata in data 5 dicembre 2012, debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della presente controversia in favore del giudice contabile.
Invero, la Corte costituzionale con sentenza del 3 dicembre 1993 n. 428 ha ritenuto compatibile con la Costituzione l’interpretazione costantemente seguita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 3601 del 1986, 2091 del 1989, 5988 del 1992) secondo cui sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, anzichè della Corte dei Conti, le controversie in materia di corresponsione dell’equo indennizzo agli impiegati civili dello Stato per infermità o perdita dell’integrità fisica dipendente da causa di servizio.
Con la citata decisione la Consulta ha evidenziato come la mancata interpositio del legislatore (i.e. mancata estensione, da parte del legislatore, della giurisdizione contabile alle controversie in materia di equo indennizzo) non può essere censurata di irrazionalità , posto che i due istituti in esame (equo indennizzo e trattamento pensionistico privilegiato), pur avendo in comune lo stesso presupposto di fatto (noxa patogena causata dal servizio), hanno differente natura giuridica e quindi non giustificano una deroga, in ordine al primo, al criterio regolatore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Anche Corte Conti, Sez. Riun., 8 ottobre 1987, n. 67 ha sottolineato il criterio di riparto della giurisdizione in materia di equo indennizzo e trattamento pensionistico privilegiato:
«Presupposto essenziale per il radicarsi della giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, anche in ipotesi di pensioni privilegiate, è la cessazione dal servizio del dipendente pubblico, mentre l’istituto dell’equo indennizzo tende ad assicurare al dipendente il ristoro di un pregiudizio subito in dipendenza di lesioni o infermità contratte per causa di servizio che abbiano comportato menomazioni transitorie o permanenti ma non tali da produrre inidoneità al servizio, oppure permanenti ma definitivamente invalidanti; e, pertanto, stante la diversità di presupposti dei due istituti (nell’equo indennizzo non sussiste necessarietà di cessazione del rapporto) deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di equo indennizzo.».
Si deve, pertanto, ritenere che al giudice contabile sono devolute le controversie in tema di pensioni privilegiate (su cui ha giurisdizione esclusiva), mentre al giudice amministrativo (attualmente con esclusivo riferimento al personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 dlgs n. 165/2001) è attribuita la cognizione delle controversie in materia di equo indennizzo.
Recentemente, Cass. civ. Sez. Un., 24 febbraio 2014, n. 4325 ha riaffermato il principio di diritto in esame:
«àˆ devoluta alla Corte dei conti la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per “materia”, senza che assuma rilievo la circostanza che il dipendente pubblico sia ancora in servizio attivo, trattandosi di profilo suscettibile solo di rilevare sull’ammissibilità della domanda, la cui valutazione è rimessa al giudice speciale.».
Ovviamente, a seguito della privatizzazione sostanziale e processuale del rapporto di pubblico impiego restano devolute al giudice amministrativo le controversie relativamente alla corresponsione dell’equo indennizzo con esclusivo riferimento al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 dlgs n. 165/2001 non soggetto a privatizzazione (ipotesi ricorrente nel caso di specie, essendo l’istante un soggetto appartenente alla categoria del “personale militare”).
Nella fattispecie in esame il ricorso introduttivo ed il successivo ricorso per motivi aggiunti hanno ad oggetto la contestazione, da parte del -OMISSIS-, del giudizio operato dalla Amministrazione in ordine alla dipendenza da causa di servizio della infermità “insufficienza venosa degli arti inferiori con varici”.
In particolare, l’interessato censura con l’atto introduttivo il decreto n. 309 del 3.7.2012 con cui veniva “respinta la suindicata domanda di pensione privilegiata ordinaria” e con i motivi aggiunti il decreto n. 342 del 26.8.2013 avente identico dispositivo finale (i.e. reiezione della domanda di pensione privilegiata).
In entrambi i ricorsi il -OMISSIS- ha chiesto che il giudice adito dichiari la dipendenza da causa di servizio quale presupposto necessario ed inderogabile ai fini della corresponsione del beneficio.
Ciò premesso, a prescindere dal contenuto chiaramente generico della istanza del 27.4.2011 (avente ad oggetto la corresponsione, in alternativa, di un equo indennizzo nella misura massima prevista per la categoria di ascrivibilità e/o della pensione privilegiata ordinaria), va evidenziato che i provvedimenti contestati dal -OMISSIS- respingono espressamente la domanda di pensione privilegiata.
Ne consegue che il giudice munito di giurisdizione deve essere individuato in relazione al contenuto sostanziale dei provvedimenti impugnati (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 marzo 2014, n. 691: “Ai fini della determinazione della giurisdizione, ciò che rileva non è la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, che va identificato in funzione della causa petendi, cioè dell’intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati, ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione; l’elemento decisivo per radicare la giurisdizione amministrativa, al di là della prospettazione del ricorrente, è pertanto costituito dal potere autoritativo dell’Amministrazione, espresso nel provvedimento impugnato.”).
Nel caso di specie sia l’atto introduttivo, sia il ricorso per motivi aggiunti hanno ad oggetto censure rivolte a contrastare provvedimenti che respingono unicamente la domanda di pensione privilegiata, con la conseguenza che il giudice munito di giurisdizione in ordine alla impugnazione di detti atti è – conformemente a quanto indicato in calce agli stessi provvedimenti ed alla giurisprudenza in precedenza analizzata – il giudice contabile in sede giurisdizionale regionale competente.
In conclusione, si deve affermare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, in favore della Corte dei conti in sede giurisdizionale regionale competente, innanzi alla quale detta domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonchè della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, ed indica la Corte dei conti in sede giurisdizionale regionale competente quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità , nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)