Pubblica sicurezza – Rinnovo porto d’armi – Riabilitazione – Affidabilità – Valutazione in concreto
La p.A., in seguito all’intervenuta riabilitazione del soggetto, e al fine di disporre (o meno) il rinnovo della licenza di porto d’armi, ha l’onere di valutare in concreto la sua affidabilità , tenendo conto di fattori particolari quali l’epoca remota della condanna, i reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti, la condotta tenuta successivamente alla commissione del reato e, soprattutto, l’estinzione del reato e la riabilitazione, motivando specificamente, ove del caso, i fatti che si ritengano ancora espressivi della pericolosità della persona.
N. 01291/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2010, proposto da:
Sebastiano Quiete, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Lamanna, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro, in Bari, via Abate Gimma, n. 73;
contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensiva dell’efficacia
del decreto categoria 6/F – P. A.S./2010 emesso dal Questore della Provincia di Bari in data 4 marzo 2010 e notificato in data 5 aprile 2010, di rigetto dell’istanza prodotta da Quiete Sebastiano, intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;
nonchè di tutti gli atti presupposti e connessi , derivati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udita per la parte ricorrente il difensore avv. Maria Gabriella Laricchiuta, per delega dell’avv. Angelo Lamanna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 9 giugno 2010, Quiete Sebastiano ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, instando per l’annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari, dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva che, in data 22 aprile 2008, il Questore della Provincia di Bari aveva respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo della licenza di fucile per uso caccia, invitandolo alla ripresentazione della medesima dopo un anno, in quanto il Quiete era risultato essere destinatario di una sanzione per violazione dell’art. 30, comma 1, lett. a) ed h) della Legge sulla caccia n. 157/1992, con infrazione commessa in data 1 maggio 2007.
Il relativo procedimento penale era stato chiuso con decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari in data 24 settembre 2007, in seguito ad apposita oblazione.
Evidenziava altresì che in data 13-26 novembre 2009, il ricorrente aveva proposto al Tribunale di Sorveglianza di Bari istanza di riabilitazione a fronte di anteatta condanna penale, intervenuta con sentenza del 30 aprile 2002 della Corte d’Appello di Bari, in base alla quale, accertato il reato di truffa continuata in concorso, il Quiete era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 103,29 di multa, con sospensione condizionale della medesima.
In data 5 aprile 2010 veniva notificato il gravato provvedimento, con il quale il Questore della Provincia di Bari aveva ritenuto, in conseguenza delle evidenziate circostanze (violazione dell’art. 30 legge n. 157/1992 e condanna del Quiete per il reato di truffa continuata in concorso), non sussistere in capo al ricorrente il requisito della buona condotta a fini di conferma della autorizzazione di polizia in materia di armi per uso caccia.
Con ordinanza n. 808/2010 del 15 aprile 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Bari accoglieva l’istanza di riabilitazione introdotta da Quiete Sebastiano in relazione al reato da ultimo indicato, dichiarando estinti tutti gli effetti penali della relativa condanna.
Avverso il provvedimento del 4 marzo 2010, insorgeva il ricorrente sollevando plurimi motivi di gravame.
Evidenziava, in proposito, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.), nonchè l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l’Amministrazione resistente indicato su quali accertamenti sostanziali fosse stato fondato il giudizio prognostico negativo sull’affidabilità del soggetto ai fini della sussistenza del requisito di buona condotta.
Con duplice atto di costituzione di stile pervenuto in Segreteria in data 10 giugno 2010, si costituiva in giudizio l’Avvocatura Erariale sia per la Questura di Bari che per il Ministero dell’Interno.
Con successivo deposito del 22 giugno 2010, venivano presentate in giudizio note ministeriali a controdeduzione.
All’udienza in camera di consiglio del 23 giugno 2010, l’istanza cautelare veniva accolta ai fini del riesame con ordinanza n. 467 in pari data.
All’udienza pubblica del 22 ottobre 2014 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
In base a quanto disposto dall’art. 11 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.:
“salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità , e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.”.
Il caso di specie relativo all’odierno ricorrente non rientra fra quelli indicati dall’articolo sopra citato come ipotesi di possibile revoca di autorizzazioni di polizia già concesse in materia di armi.
Ove l’Amministrazione avesse voluto procedere al mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo di licenza in virtù dell’asserito venir meno del requisito della buona condotta, avrebbe dovuto motivare in modo più preciso e puntuale il relativo provvedimento, in modo da rendere chiaro il nesso di interrelazione fra una sanzione penale archiviata con oblazione ed una remota condanna penale risalente al 2002 – peraltro in relazione a fattispecie di reato in nulla correlata con l’uso delle armi – da un lato, e il mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo, dall’altro.
Va, altresì, evidenziato che il successivo provvedimento, adottato dal Tribunale di Sorveglianza, di accoglimento della istanza di riabilitazione depone chiaramente nel senso della ricorrenza del requisito della buona condotta in capo al Quiete.
Del resto, costituisce posizione giurisprudenziale quieta quella secondo la quale, in presenza dell’intervenuta riabilitazione del soggetto, la Pubblica Amministrazione deve procedere alla concreta valutazione dell’affidabilità del soggetto, tenendo conto di fattori particolari quali l’epoca remota della condanna, i reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti, la condotta tenuta successivamente alla commissione del reato e, soprattutto, l’estinzione del reato e la riabilitazione, motivando specificamente, ove del caso, i fatti che si ritengano ancora espressivi della pericolosità della persona (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, sentenza 15 novembre 2012, n. 1449).
Lo scarso rilievo dei fatti ritenuti pregiudizievoli ai fini del venir meno del requisito della buona condotta e la loro irrilevante incidenza a fini di cautela della salute e della incolumità pubblica impongono un annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge (cfr. art. 11 cit.) e per difetto di motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della minima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto categoria 6/F – P. A.S./2010 emesso dal Questore della Provincia di Bari in data 4 marzo 2010 e notificato in data 5 aprile 2010.
Condanna la Questura di Bari e il Ministero dell’Interno, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Quiete Sebastiano, che liquida in complessivi euro 1.000,00 per spese e compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)