1. Giurisdizione – Del G.O. – Concessione demaniale – Canoni demaniali marittimi – Petitum – Contenuto meramente patrimoniale – Sussiste – Ragioni
2. Giurisdizione – Del G.A. – Concessione demaniale – Canoni demaniali marittimi – Rideterminazione ex art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006 n. 296 – Condizioni e limiti
1. la giurisdizione del giudice ordinario in materia di canoni demaniali marittimi sussiste ove il petitum sostanziale abbia per oggetto controversie di contenuto meramente patrimoniale, ovvero inerenti quantificazione e pagamento dei corrispettivi in questione, e purchè non entri in discussione la qualificazione del rapporto concessorio con esercizio di poteri discrezionali da parte dell’Amministrazione, dovendosi riconoscere in tal caso la cognizione del giudice amministrativo, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi (cfr. ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 17 giugno 2010, n. 14614).
2. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per il contenzioso relativo ai provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale per le concessioni marittime, in applicazione dell’art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte Cost. 22.10.2010, n. 302, oltre che da Corte Cost. 7.5.2014, n. 128), qualora non si tratti di mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione previa ricognizione tecnico-discrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere, in precedenza realizzate dal concessionario, nonchè in considerazione dell’inamovibilità , o meno, delle stesse.
N. 01270/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01187/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2014, proposto da:
Bisceglie Approdi S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso, in Bari, via P. Amedeo, 234;
contro
Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso Leonilde Francesconi, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della nota della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio prot. 2024/18182 del 28.7.2013, con la quale si comunicava alla Bisceglie Approdi S.p.A. l’avvenuta iscrizione a ruolo ai sensi del comma 274 della L. n. 311/2004 della somma di euro 30.035,01, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze non corrisposte per canoni di concessione demaniale marittima relative all’anno 2012 e della somma di euro 30.980,45, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze non corrisposte per canoni di concessione demaniale marittima relative all’anno 2013;
di tutte le note amministrative presupposte;
nonchè per la declaratoria della non debenza, da parte della società ricorrente, delle differenze sui canoni demaniali richieste dalla Regione Puglia e dall’Agenzia del Demanio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Carmen Lucia Porta, per delega dell’avv. Nicolò Mastropasqua, e Leonilde Francesconi;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 8 ottobre 2014, la società Bisceglie Approdi S.p.A. impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto la ricorrente di essere una società a capitale misto, a maggioranza pubblica, appartenente al Comune di Bisceglie e titolare della gestione, in regime di concessione, del porto turistico di Bisceglie, in forza di provvedimento n. 305/2001 del 4 settembre 2001 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Molfetta.
Evidenziava, in particolare, che, a fronte della durata trentennale della concessione ottenuta nell’ambito del bacino portuale di Bisceglie, nel quadro complessivo dei rapporti fra concedente e concessionario era stato fissato un canone annuo di lire 20.778.000, da aggiornarsi ogni anno ex art. 4, primo comma, della Legge 4 dicembre 1993, n. 494.
Nel corso dei primi anni di concessione, la società Bisceglie Approdi S.p.A. realizzava il porto turistico di Bisceglie, assumendone i relativi oneri e provvedendo al pagamento del canone pattuito, per come aggiornato secondo le previsioni stabilite in contratto.
Insorgeva, tuttavia, controversia fra l’odierna ricorrente, da un lato, e la Regione Puglia e l’Agenzia del Demanio, dall’altro, in ordine all’esatta quantificazione dai canoni a versarsi e se, in particolare, ai medesimi potesse applicarsi o meno la rivalutazione dei canoni concessori demaniali marittimi ex art. 4, L. n. 494/1993 e art. 1, commi 251 e 252 Legge finanziaria n. 296/2006.
Evidenziava parte ricorrente, preliminarmente ed in rito, la sussistenza, in tesi, della giurisdizione amministrativa.
Nel merito, rilevava la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione, avendo la Regione Puglia proceduto ad iscrizione a ruolo delle somme in tesi dovute senza giustificare l’iter logico giuridico posto a fondamento della pretesa impositiva regionale; si doleva, altresì, della violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 251 della Legge finanziaria n. 296/2006, in tesi ritenuto applicabile alle sole opere statali realizzate dal concessionario solo al termine della concessione; rimarcava la violazione delle norme pattizie di per sè determinante eccessiva onerosità sopravvenuta nella prestazione del concessionario e correlata ingiustizia manifesta; sollevava l’ulteriore problematica del mancato avviso dell’avvio del procedimento amministrativo che aveva portato alla contestata revisione del canone, con conseguente violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990; sottolineava l’erronea rideterminazione del quantum del canone demaniale, tenendo conto della realizzazione del porto turistico a spese del concessionario, in tal modo determinandosi, sempre in tesi, una erronea interpretazione dell’art. 1, comma 251, della Legge finanziaria n. 296/2006, del quale, da ultimo, si evidenziava altresì l’inapplicabilità retroattiva alle concessioni relative agli approdi turistici.
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 17 ottobre 2014, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, eccependo, preliminarmente ed in rito, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.
Con comparsa di stile pervenuta in Segreteria in data 18 ottobre 2014, l’Avvocatura Erariale si costituiva per l’Agenzia del Demanio.
All’udienza in camera di consiglio del 22 ottobre 2014, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso in fatto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in considerazione della sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione del Giudice Ordinario.
Come è noto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b), del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (¦)le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità , canoni ed altri corrispettivi (¦)”.
àˆ altrettanto noto che in materia di canoni demaniali marittimi si è sviluppata una vasta giurisprudenza volta alla delimitazione della linea di riparto di giurisdizione fra il plesso giurisdizionale amministrativo e il plesso giurisdizionale ordinario.
In proposito, è sufficiente richiamare l’ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 17 giugno 2010, n. 14614, dalla quale emerge che la previsione normativa, secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di beni pubblici non si estende alle controversie “concernenti indennità , canoni ed altri corrispettivi (…)” va interpretata nel senso che la giurisdizione del giudice ordinario ha per oggetto le controversie di contenuto meramente patrimoniale, ovvero inerenti quantificazione e pagamento dei corrispettivi in questione, e purchè non entri in discussione la qualificazione del rapporto concessorio con esercizio di poteri discrezionali da parte dell’Amministrazione, dovendosi riconoscere in tal caso la cognizione del giudice amministrativo, in presenza sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi; nonchè l’ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione in data 1 luglio 2010, n. 15644, secondo cui la rideterminazione del canone di occupazione di beni del demanio marittimo da parte dell’Autorità portuale, a seguito di una differente interpretazione e di una mutata classificazione della tipologia di occupazione, in esito una rinnovata valutazione tecnico-discrezionale, spetta alla giurisdizione amministrativa, presupponendo un provvedimento amministrativo con cui l’Autorità incide sull’economia dell’intero rapporto concessorio, attraverso l’esercizio di poteri autoritativi.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha integralmente recepito e condiviso tali principi, più volte ribadendo che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per il contenzioso relativo ai provvedimenti di rideterminazione del canone demaniale per le concessioni marittime, in applicazione dell’art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte Cost. 22.10.2010, n. 302, oltre che da Corte Cost. 7.5.2014, n. 128), qualora non si tratti di mera quantificazione del canone, ma di integrale revisione previa ricognizione tecnico-discrezionale del carattere di pertinenze demaniali marittime delle opere, in precedenza realizzate dal concessionario, nonchè in considerazione dell’inamovibilità , o meno, delle stesse (cfr. Cons St., Sez. VI, 4.11.2013, n. 5289; Cons St., Sez. VI, 29.3.2011, n. 2374; Cons St., Sez. VI, 3.2.2011, n. 787; Cons. St., Sez. VI, 26.5.2010, n. 3348).
Nel caso di specie, con le censure articolate nel ricorso introduttivo per come esse si strutturano in base al petitum ed alla causa petendi del medesimo, si fa questione solo ed esclusivamente di misura del canone, in relazione ai presupposti fattuali economico-aziendali della società ricorrente e ai criteri di determinazione configurati dalla nuova normativa, senza che i dedotti motivi coinvolgano la verifica dell’azione autoritativa dell’Amministrazione sul rapporto concessorio sottostante o l’esercizio di poteri tecnico-discrezionali nel senso sopra indicato.
Ne consegue di necessità che la controversia in esame ha natura meramente patrimoniale e, per l’effetto, non sussiste su di essa la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Per ciò che concerne la regolazione delle spese di lite, la riproposizione da parte della società ricorrente di una questione sostanzialmente identica ad altra già affrontata da questo Tribunale fra le medesime parti (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sentenza n. 1313 del 15.5.2008, così come confermata da Cons. Stato, Sentenza n. 5294 del 14.10.2008) spinge il Collegio ad applicare il mero principio della soccombenza, con liquidazione del relativoquantum in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità Giurisdizionale Ordinaria.
Condanna la società Bisceglie Approdi S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore della Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, e della Regione Puglia con importi che liquida in euro 1.000,00 per spese e compensi, oltre accessori come per legge, da versarsi in favore di ciascuna delle due suddette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)