1. Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva – Art. 133, lett. b), c.p.a. – Concessione beni pubblici – Cessione aree ERP – Limiti
2. Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva – Art. 133, lett. g), c.p.a. – Convenzione cessione aree ERP – Sussiste – Ragioni
3. Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva – Art. 133 c.p.a. – Accertamento diritti soggettivi – Provvedimento lesivo – Impugnazione – Necessità – Esclusione
4. Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici – Edilizia Convenzionata- Cessione aree – Prezzo – Determinazione – Criteri – L. n. 244/2007 – Applicabilità – Presupposti
5. Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici – Edilizia Convenzionata- Assegnazione aree – Corrispettivo – Versamento acconti – Imputazione – Art. 35 l. n. 865/1971 – Criteri – Fattispecie
6. Giurisdizione – Cessione aree – Ediliza Convenzionata – Corrispettivo – IVA – Applicabilità – Giurisdizione del GA – Sussiste
7. Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici – Edilizia Convenzionata – Corrispettivo – IVA – Applicazione – Fattispecie
1. Secondo il disposto dell’art.133, lett.b), del c.p.a., esula dalla giurisdizione del GA la domanda proposta da una impresa costruttrice che, nell’intento di opporsi all’ammontare degli oneri gravanti sul soggetto attuatore per conseguire l’assegnazione delle aree destinate all’edilizia residenziale pubblica, sia volta ad ottenere una pronuncia di accertamento del giusto prezzo di cessione in proprietà delle aree.
2. Ai sensi dell’art. 133, lett. g), del c.p.a., ricade nella giurisdizione del GA la domanda proposta dall’impresa assegnataria delle aree destinate all’edilizia residenziale pubblica per opporsi alla convenzione stipulata tra il Consorzio dei proprietari ed il Comune per la determinazione del corrispettivo per la cessione delle aree destinate all’attuazione di un Piano di edilizia convenzionata e sovvenzionata, in quanto integrante un accordo sostitutivo del provvedimento di esproprio riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 11 della l. 7.8.1990, n. 241 (Il T.a.r. ha rilevato come l’intesa sul corrispettivo si collochi nella fase di formazione dell’accordo sostitutivo).
3. Nelle materie di giurisdizione esclusiva del GA, ex art. 133 c.p.a., quando la controversia ha ad oggetto l’accertamento di diritti soggettivi non è richiesta l’impugnazione del provvedimento ritenuto lesivo, essendo sufficiente che l’azione sia esperita nel termine di prescrizione (fattispecie relativa alla richiesta di assegnazione di aree di un Piano di edilizia convenzionata e sovvenzionata, ad un prezzo più basso rispetto a quello concordato tra p.A. e proprietari delle aree).
4. L’indennità di esproprio va commisurata al valore venale del bene allorchè alla data di entrata in vigore della legge 24.12.2007, n. 244, che reca detto criterio, il prezzo di cessione non sia stato condiviso od accettato, ovvero comunque divenuto irrevocabile tra proprietari ed Ente espropriante. Pertanto, qualora non risulti che i proprietari delle aree da cedersi per l’attuazione di un Piano di edilizia convenzionata e sovvenzionata, abbiano espressamente condiviso alla predetta data l’indennità stimata dalla p.A., il prezzo di cessione delle aree è pari a quello (stabilito con una convenzione) che si riporti al criterio di determinazione fissato dalla legge n. 244/2007.
5. E’ illegittima l’imputazione degli acconti versati dall’impresa assegnataria delle aree di edilizia convenzionata alle spese della procedura espropriativa invece che all’onere di assegnazione in proprietà qualora non si ravvisi l’esatta corrispondenza tra le aree acquisite dal Comune a mezzo esproprio e quelle effettivamente assegnate all’impresa ricorrente.
6. La questione della debenza dell’Iva sulla cessione delle aree di Edilizia convenzionata al Comune, attenendo all’an dell’obbligazione tributaria e non alla determinazione del prezzo di cessione, rientra nella giurisdizione assegnata al GA.
7. In ipotesi di cessione al Comune, da parte di soggetti IVA (imprese commerciali) delle aree da assegnare ai soggetti attuatori, l’IVA figura come costo che il Comune deve recuperare dal corrispettivo di assegnazione in proprietà per garantire la copertura degli oneri sostenuti per l’acquisizione delle aree, ai sensi dell’art. 35 della l. 865/71.
N. 01272/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2013, proposto da:
Domus Sabina Società Cooperativa Edilizia S.C.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Gallo e Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Giuseppe Gallo, in Bari, via Argiro, n. 117;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso Chiara Lonero Baldassarra, in Bari, via P. Amedeo n. 26;
nei confronti di
Consorzio Edilizio Sant’Anna 2, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta, in Bari, via Cognetti, n. 25; Carmine Fiore;
per l’accertamento
– della inopponibilità alla Cooperativa ricorrente delle pattuizioni convenute nella convenzione di lottizzazione prot. n. 49043/2011 stipulata tra il Consorzio Sant’Anna 2 ed il Comune di Bari, con cui è stato riconosciuto ai proprietari delle aree un prezzo di cessione dei suoli di € 70, 85 mc.
– del diritto della Cooperativa ricorrente al versamento, in favore del Comune di Bari dei giusti costi di assegnazione dei lotti di edilizia convenzionata, maglia 22 di P.R.G., Zona di Espansione C2 Japigia, Comparto 2, sottomaglia 2/11, località S. Anna, di cui la Cooperativa ricorrente è risultata assegnataria, rapportati ai valori risultanti dal quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari n. 7919 del 26.11.2009 e/o di quell’altro giusto importo dovuto per legge, esclusi i maggiori oneri imputati alla ricorrente per i suoli destinati allo I.AC.P. (edilizia sovvenzionata), al netto dell’l.V.A. sui costi di acquisizione dei suoli; col corretto calcolo degli oneri di urbanizzazione, indebitamente maggiorati;
Il tutto al netto degli acconti versati, disapplicato ogni diverso atto e provvedimento adottato o stipulato in danno della ricorrente;
– nonchè per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari,
1) dei provvedimenti di cui alla raccomandata AR. della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari, prot. 37394 del 13.2.2013, ricevuta il successivo 15.2.2013, con cui sono stati comunicati alla ricorrente gli importi dovuti per l’assegnazione definitiva dei lotti in diritto di proprietà , ex art. 35 l. 865/1971, per l’acquisizione dei suoli e per le opere di urbanizzazione, con invito al relativo versamento nel termine di 60 giorni;
2) della presupposta Nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata prot. 321444 del 12/10/2012 di invio dei tabulati contenenti i costi definitivi dei suoli e delle opere di urbanizzazione, ancorchè non conosciuta;
3) della deliberazione Consiliare del Comune di Bari n. 60 del 29.7.2010 avente ad oggetto: “Delibere di Consiglio comunale n. 187 e n. 188 del 1.7.1997 e n. 70 del 13.6.2006. Specificazioni e chiarimenti di natura procedurale connessi all’attuazione e gestione dei mix. Approvazione nuovi schemi di convenzione e schema aggiornato del contratto preliminare”, nella parte in cui si è indebitamente ed unilateralmente maggiorato il costo di cessione delle aree;
4) della determinazione Dirigenziale della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari n. 2011/130/00072 avente ad oggetto: ” Piano particolareggiato della maglia n. 22 – zona di espansione C2 del P.R.G. – Comparto “S. Anna” – modifica della D.D. n. 2009/130/00147. Approvazione nuovo piano di dettaglio per l’attuazione del Comparto 2. Presa d’atto dei nuovo costi afferenti la procedura espropriativa”, con cui il Dirigente della Ripartizione approvava il nuovo Piano di Dettaglio dei costi di acquisizione delle aree ricadenti nel Comparto n. 2, maggiorandoli indebitamente;
5) di tutti gli atti in cui è prevista, sui lotti assegnati alla ricorrente, una volumetria di E.R.P. destinata allo I.A.C.P. eccedente i limiti di legge e le percentuali di riparto fissate dal Comune di Bari nella delibera di C.C. n. 70/2006, ponendo i relativi oneri a carico della ricorrente, in particolare la deliberazione consiliare n. 114 del 15.7.2002 di approvazione del piano particolareggiato per la maglia del PRG di Bari n. 22 ” Zona di Espansione C2 Japigia e del successivo piano di dettaglio, e sue modificazioni ed integrazioni, in ultimo approvato dal Comune di Bari con le determine dirigenziali nn. 71 e 72 del 5.7.2011, anch’esse gravate,
6) la deliberazione consiliare n. 70 del 13.6.2006 nella parte in cui si prevedeva di imputare alle Cooperative assegnatarie dei lotti, anche l’onere del pagamento del 40% dei costi di assegnazione delle volumetrie destinate all’edilizia sovvenzionata (così detto “disavanzo” I.A.C.P. ), altrimenti gravanti sul Comune di Bari, ed ove occorra, nei limiti dell’interesse della ricorrente, del bando di assegnazione approvato giusta delibera di G.M. n. 1105/2005 e determina dirigenziale n. 427/2006;
7) dei conteggi tutti e di ogni altro atto presupposto e consequenziale ancorchè non conosciuto con riserva di motivi aggiunti;
8) ove occorra per l’annullamento o disapplicazione:
8a) dei “Contratti Preliminari di Preassegnazione dei lotti in diritto di proprietà ” stipulati tra la Cooperativa ricorrente ed il Comune di Bari per notaio Francesco Paolo Petrera, rep. 25978 del 17.12.2010 e rep. 26521 del 16.2.2011, le cui somme sono state indebitamente imputate dal Comune a suoli espropriati, ma destinati ad altri soggetti attuatori diversi dalla ricorrente e non invece interamente scomputate dai costi di cessione;
8.b) della convenzione urbanistica n. 49043 del 6.7.2011 stipulata dal Comune di Bari con il Consorzio proprietario dei suoli, nella parte in cui si quantifica il valore di cessione delle aree al prezzo di mercato ponendolo a carico della ricorrente.
– nonchè per il risarcimento,
di tutti i danni subiti e subendi dalla cooperativa ricorrente a causa dei gravi ritardi ed errori imputabili al Comune di Bari nel perfezionamento dell’iter procedimentale, ivi compresa la unilaterale indebita maggiorazione dei costi di assegnazione dei lotti rispetto a quanto in precedenza condiviso, danni da specificare e quantificare in corso di causa anche in considerazione del comportamento di controparte e dello svolgimento processuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Consorzio Edilizio Sant’Anna 2;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Giuseppe Gallo, Filippo Panizzolo, Chiara Lonero Baldassarra e Saverio Profeta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Cooperativa ricorrente partecipava al bando per l’assegnazione di lotti edificatori destinati ad edilizia residenziale pubblica secondo le previsioni del piano particolareggiato, approvato il 15.7.2002 con delibera n. 114, del Comune di Bari e risultava assegnataria dei lotti da 1 a 14 del comparto 2, comprensivo dei suoli che i proprietari, già costituitisi con atto dell’8.6.2004 nel Consorzio denominato “Sant’Anna 2”, avrebbero ceduto al Comune per un prezzo equivalente alla indennità di esproprio, come stabilito dal bando.
Con delibera consiliare n. 70 del 13.6.2006 il Comune di Bari stabiliva che il prezzo di cessione sarebbe stato erogato ai Consorzi al momento dell’assegnazione dei lotti ai soggetti attuatori, ripartiva la volumetria totale realizzabile sulle aree destinate ad ERP, attribuendone il 36% all’edilizia sovvenzionata e il 64% all’edilizia convenzionata e poneva a carico delle imprese assegnatarie il 40% dei costi di assegnazione della volumetria sovvenzionata (cosi detto “disavanzo IACP), altrimenti gravanti sul Comune, restando a carico dello IACP ex l. 35/1971 il restante 60%.
Tuttavia il calcolo delle percentuali risultava errato perchè della volumetria totale – pari a 111.020,80 mc – da ripartire in ragione del 36% all’edilizia residenziale sovvenzionata e del 64% all’edilizia residenziale convenzionata, 67.800,80 mc venivano attribuiti alla prima e 43.420,00 mc alla seconda.
Il Consorzio, in data 22.10.2009, presentava al Comune il piano di dettaglio per l’attuazione del comparto n. 2 – poi approvato con determinazione comunale n.7919/09 – nel quale il prezzo unitario di cessione volontaria dei suoli risulta pari a € 26,71 e quello di esproprio pari a € 70,85.
Conseguentemente l’importo dovuto dalla Cooperativa per la copertura del 40% delle spese di assegnazione delle aree veniva commisurato sul prezzo unitario di cessione di € 26,71.
La tavola riassuntiva degli oneri parametrati sul costo unitario di € 26,71, dovuti dalla Cooperativa, veniva allegata alla nota del 14.12.2009 con la quale la ricorrente era invitata alla stipula dei contratti preliminari di preassegnazione (stipulati il 17.12.2010 e il 16.2.2011).
Accogliendo la richiesta del Consorzio, il Comune con delibera consiliare n. 60 del 29.7.2010 stabiliva il prezzo di cessione delle aree del comparto 2, assegnate alla ricorrente, in misura corrispondente all’indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’art. 2 commi 89 e 90 della l. 244/07 e stipulava con il Consorzio la convenzione di lottizzazione prot. n. 40043/2011, che riconosce ai proprietari il prezzo di cessione così determinato e liquidato in € 70,85/mq.
La ricorrente chiedeva l’accertamento della inopponibilità di detta convenzione nella parte in cui è stato convenuto il prezzo unitario di cessione di € 70,85, dei costi connessi, comprese le somme riferite ai suoli IACP, alle urbanizzazioni, agli oneri fiscali e alla corretta imputazione degli acconti e del suo diritto a versare il giusto costo di acquisizione delle aree delle quali è risultata assegnataria e l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 90 della l. 244/2007; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della l.r. n.6/1979; violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 11 della l. 241/90; violazione e falsa applicazione delle delibere di C.C. n. 114 del 15.7.2002 e n. 70 del 13.6.2006: eccesso di potere (travisamento dei presupposti, omessa ed erronea considerazione dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento), perchè, in aperto contrasto con tutti gli atti deliberativi del Comune e con la volontà manifestata dal Consorzio di accettare il prezzo unitario di cessione pari a € 26,71, il Comune stesso su richiesta del Consorzio ne rideterminava l’entità in € 70,85, determinando un’impennata dei costi a carico della ricorrente, tenuta anche a sostenere l’onere del 40% del costo dell’operazione di edilizia sovvenzionata;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 90 della l. 244/2007; eccesso di potere, sviamento, inesistenza dei presupposti, contraddittorietà , illogicità manifesta disparità di trattamento; carenza di motivazione, perchè con un’altra Cooperativa assegnataria il Comune aveva convenuto il prezzo di cessione pari a € 26,71, di fatto discriminando la ricorrente con un’operazione che realizza un’ipotesi di distorsione del mercato;
3) violazione e falsa applicazione della delibera di C.C. n. 70 del 13.6.2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della l. 865/71; eccesso di potere (travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, sviamento), perchè l’errato calcolo della percentuale da attribuire all’edilizia sovvenzionata, il cui soggetto attuatore concorre per il 60% dei costi, comporta un aumento a cascata del restante 40% posto a carico della ricorrente;
4) eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, perchè, con la nota del Comune n. 37394 del 13.2.2013, l’acconto di € 1.219.000,00 versato dalla ricorrente con la stipula dei preliminari di assegnazione è stato imputato per € 796.491,80 ad oneri della procedura espropriativa, benchè i lotti assegnati ad essa ricorrente siano tutti di proprietà del Consorzio e oggetto di cessione convenzionale;
5) violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di buona fede contrattuale; eccesso di potere (travisamento dei presupposti, omessa ed erronea considerazione dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento), perchè l’unilaterale rideterminazione del prezzo di cessione comporta costi non più sostenibili in quanto la fattibilità dell’intervento era stata valutata dalla ricorrente sulla base del più basso prezzo unitario di cessione di € 26.71;
6) eccesso di potere, erroneità dei presupposti; violazione e falsa applicazione dell’art. 36 comma 19 bis del d.l. 30.8.1993 n. 331 conv. in l. 427/93, perchè con la nota del Comune n. 37394 del 13.2.2013 sono stati posti a carico della ricorrente oneri fiscali per IVA, in realtà non dovuta;
Il Comune di Bari e il Consorzio “S. Anna 2” eccepivano il difetto di giurisdizione e l’irricevibilità del ricorso, avendo la ricorrente impugnato i provvedimenti gravati ben oltre il termine di decadenza.
Nel corso del giudizio la Giunta comunale adottava la delibera del 17.12.2013 n. 863, con la quale modificava la ripartizione della volumetria dell’edilizia residenziale pubblica attribuendone il 40,59% all’edilizia sovvenzionata e la quota restante all’edilizia convenzionata.
Dopo il deposito delle memorie di rito, all’udienza del 2 luglio 2014 la causa è passata in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità della domanda di annullamento della deliberazione consiliare n. 70 del 13.6.2006 nella parte in cui imputa alle Cooperative assegnatarie dei lotti, anche l’onere del pagamento del 40% dei costi di assegnazione delle volumetrie destinate all’edilizia sovvenzionata (I.A.C.P. ), altrimenti gravanti sul Comune di Bari, e, nei limiti dell’interesse della ricorrente, del bando di assegnazione approvato con delibera di G.M. n. 1105/2005 e determina dirigenziale n. 427/2006.
Manca infatti del tutto nel ricorso la illustrazione dei motivi posti a fondamento della domanda di annullamento.
Deve poi dichiararsi il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di accertamento del giusto prezzo di cessione e dei costi connessi quali le somme riferite ai suoli dello IACP e alle urbanizzazioni nell’ambito del rapporto di concessione di beni pubblici con il quale, in specie, il Comune assegna in proprietà le aree destinate all’edilizia residenziale convenzionata.
Infatti il petitum stipite – determinazione del prezzo di (con)cessione in proprietà della aree – dal quale nella prospettazione della ricorrente dipende la determinazione degli altri oneri, esula, ai sensi dell’art. 133 lettera b), dalla giurisdizione di questo Tribunale e rientra in quella del giudice ordinario.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è invece infondata relativamente alle altre domande.
La ricorrente infatti si duole della decisione del Consiglio comunale di accogliere la richiesta del Consorzio di applicare, ai sensi della l. 244/07, in luogo del prezzo unitario di cessione già stabilito in € 26,71, quello maggiore di € 70,85, poi fatto oggetto della convenzione stipulata fra il Consorzio e il Comune.
Nessun dubbio sul fatto che detta convenzione, con riferimento alla cessione delle aree, contenga un accordo sostitutivo del provvedimento di espropriazione avente ad oggetto lo scambio delle aree per il corrispettivo, già condiviso inter partes, commisurato all’indennità di espropriazione, nè sul fatto che, riguardo all’entità del prezzo di cessione, il Consorzio e il Comune avessero già raggiunto un’intesa (richiesta del Consorzio del 10.2.2010 di ricevere il maggiore corrispettivo di cessione e accettazione del Comune) recepita nella delibera del Consiglio comunale n. 60/2010.
L’intesa sul corrispettivo di cessione delle aree destinate all’attuazione del PEEP si colloca nella fase della formazione dell’accordo sostitutivo del provvedimento di esproprio, come atto ad esso prodromico e collegato, in seno ad una fattispecie a formazione progressiva ai sensi dell’art. 11 l. 241/90.
La ricorrente, sebbene estranea alla convenzione lamenta quel pregiudizio, derivante dall’accordo fra Comune e Consorzio, che l’art. 11 fa oggetto di espresso divieto, proprio perchè la parte pubblica degli accordi sostitutivi non si limita ad agire iure privatorum, ma indissolubilmente esercita il potere amministrativo che potrebbe attingere diritti facenti capo a coloro che dell’accordo non sono parte.
Ne consegue che la domanda è prospettata come reazione ad un’attività del Comune, durante la formazione della convenzione stipulata con il Consorzio, in seguito alla quale la ricorrente avrebbe subito, come soggetto terzo attinto dal potere amministrativo inveratosi in forma di accordo, quel pregiudizio di cui è menzione nell’art 11 della l. 241/90 e tanto basta a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 lettera g) c.p.a.
Quanto detto comporta il rigetto anche della seconda eccezione di inammissibilità del ricorso perchè l’indagine sull’asserito pregiudizio del diritto della ricorrente ad ottenere in proprietà le aree assegnatele ad un prezzo più basso di quello concordato interalios, implica l’accertamento di un’obbligazione civile che non richiede l’impugnazione del provvedimento ritenuto lesivo del correlato diritto soggettivo.
Ne consegue che l’azione di accertamento della lesione di un diritto soggettivo derivante da provvedimenti asseritamente illeciti e non solo illegittimi è validamente esperita nel termine di prescrizione, il cui rispetto questo Tribunale non deve accertare, in difetto della relativa eccezione.
Venendo al merito del ricorso occorre premettere che il prezzo della cessione delle aree comprese nel PEEP è pari all’indennità di espropriazione alla data di adozione del piano attuativo, come stabilito dalla delibera del Consiglio comunale n. 187/1997 che ha approvato la procedura di assegnazione mediante avviso pubblico di aree da destinare a edilizia convenzionata, agevolata e sovvenzionata.
Il punto controverso e decisivo è se il prezzo di cessione delle aree ricadenti nel comparto 2 al Comune, da attribuirsi in proprietà alla Cooperativa assegnataria, sia quello deciso con determinazione n. 7919/09 o quello determinato secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 commi 89 e 90 della l. 244/2007, che espressamente si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore purchè non sia stato condiviso accettato o divenuto irrevocabile un diverso prezzo.
Deve quindi accertarsi se, prima dell’entrata in vigore del regime introdotto dalla l. 244/07, il prezzo di € 26,71/unitario fosse stato condiviso, come ritiene la difesa della ricorrente, o accettato dal Consorzio che rappresenta i proprietari delle aree da cedersi, o comunque divenuto irrevocabile, perchè, in caso contrario trova applicazione l’art. 2, commi 89 e 90 della l. 244/2007 che detta i criteri per stabilirne l’ammontare, in concreto pari a € 70,85/mq.
Ebbene, non risulta exactis che il Consorzio S. Anna 2 avesse condiviso o accettato il compenso unitario di € 26,71 stabilito unilateralmente dal Comune con determinazione n. 7919/09, nè che tale ammontare fosse divenuto irrevocabile, in ipotesi, per sentenza definitiva.
Le disposizioni dell’art. 14 l. 10/77 e dell’art. 20 d.P.R. 327/01 prevedono che l’accettazione, o condivisione dell’indennità stimata dall’amministrazione, sia espressamente manifestata con atto notificato.
Ne consegue che, mancando in atti un documento dal quale desumere l’inequivoca volontà del Consorzio di accettare il prezzo unitario di cessione pari a € 26,71 stabilito dal Comune e non essendo intervenuto medio tempore un giudicato che abbia stabilito irrevocabilmente tale liquidazione, il prezzo di cessione delle aree appartenenti ai proprietari aderenti al Consorzio è quello concordato in seno alla convenzione di cessione n. 49043/2011 stipulata dal Consorzio e dal Comune, in misura corrispondente all’indennità di espropriazione, calcolata secondo i parametri stabiliti dalla l. 244/07.
Non sono inoltre fondate le censure di distorsione del mercato articolate nel secondo motivo di ricorso in ragione della diversa quantificazione del prezzo di cessione delle aree assegnate ala Cooperativa Naxos.
La convenzione tra il Comune e la Cooperativa Naxos recepisce infatti il minor prezzo unitario di cessione di € 26,71 delle aree pervenute al Comune con rogiti del luglio 2005 e del marzo 2007, precedententemente all’entrata in vigore della l. 244/07, nel rispetto dell’art. 35 l. 865/71 secondo il quale i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l’acquisizione delle aree comprese in ciascun piano.
Deve poi dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione del provvedimento che ha ripartito le aree del comparto 2 da destinare all’edilizia sovvenzionata, censurato perchè viziato da errore di calcolo in eccesso con conseguente aumento degli oneri posti a carico della ricorrente nella misura del 40% (cosi detto “disavanzo” IACP).
Infatti la delibera della Giunta comunale del 17.12.2013 n. 863 intervenuta in corso di giudizio, che ha ridotto al 40.59% la percentuale della volumetria attribuita all’edilizia sovvenzionata, mantenendola tuttavia al di sopra della percentuale del 36% ritenuta corretta dalla ricorrente, non è stata impugnata.
Merita invece di essere accolto il quarto motivo di ricorso con il quale si impugna la nota del Comune n. 37394 del 13.2.2013 nella parte in cui dispone l’imputazione degli acconti versati dalla ricorrente con i preliminari di assegnazione delle aree aggiudicate alla ricorrente , alle spese della procedura, anzichè all’onere di assegnazione in proprietà .
Effettivamente la tabella riassuntiva delle spese poste a carico della ricorrente contenuta nella nota del Comune del 13.2.2013 n. 37394, tempestivamente impugnata, attribuisce alla ricorrente oneri per la procedura espropriativa pari a € 796.491,80 sottraendone l’importo dagli acconti versati in sede di assegnazione preliminare.
Il dato non è contestato, nè altrimenti spiegato dal Comune, benchè si tratti di un importo rilevante a fronte del dato, apparentemente incompatibile, secondo il quale i lotti da 1 a 14, ricadenti nel comparto 2 assegnati alla ricorrente, sarebbero tutti pervenuti al Comune, la circostanza – riferita dalla ricorrente – non è contestata, dal Consorzio “S. Anna 2” in virtù di accordo di cessione.
Occorre osservare poi che il compendio territoriale del comparto 2 è pari a mq 278.179, di cui mq 275.169 fanno capo al Consorzio, di questi solo 3010 mq fanno capo a ditte non aderenti al Consorzio e sono compresi nei lotti 6, e da 34 a 38, dei quali il lotto 6, seppure fosse coincidente con il numero 6 della sottomaglia 2/11 assegnato alla ricorrente, ha una superficie del tutto trascurabile, pari a 227 mq (vedasi Relazione istruttoria, allegata al piano di dettaglio comparto 2 maglia 22 di espansione C2, pagina 15 e 16, in atti del Comune di Bari).
Deve quindi presumersi che il Comune abbia imposto alla ricorrente una quota dei costi relativi a espropri di terreni ricadenti in altri lotti o comparti del piano di ERP.
E’ vero che l’art. 35 della legge n.865/1971 stabilisce l’esatta corrispondenza tra i costi effettivamente sostenuti dal Comune per l’acquisizione delle aree e il corrispettivo dell’assegnazione in proprietà , ma deve comunque trattarsi di spese effettivamente sostenute in relazione all’acquisizione delle stesse aree che sono oggetto della convenzione fra il soggetto attuatore cui detti oneri sono attribuiti e il Comune, non essendo consentita una ripartizione fra tutti i soggetti attuatori del costo complessivo per gli espropri necessari alla realizzazione di tutti gli interventi di ERP (Consiglio di Stato, sez. IV 29/04/2014 n. 2213).
Infondata è invece la doglianza secondo la quale non sarebbe dovuta l’IVA sulle cessioni delle aree di ERP al Comune.
La questione resta attratta alla giurisdizione amministrativa perchè si controverte, fra le parti della convenzione di cessione in proprietà delle aree di ERP, sull’an del debito tributario e non sulla determinazione del quantum in dipendenza della determinazione del prezzo di cessione.
Nel merito osserva il Collegio che non si tratta del regime fiscale dell’assegnazione di aree nell’esercizio di potestà pubbliche per un fine istituzionale, qual è, in specie, la realizzazione di un insediamento di ERP, che, come recentemente stabilito da Cass. sez. trib. n. 7339/2014, non rientra fra le operazioni svolte nell’esercizio di attività commerciali, ai sensi dell’art. 36, comma 19 bis, d.l. n. 331/93 e dunque è esente da IVA, ma della diversa ipotesi della cessione al Comune, da parte di soggetti IVA ( imprese commerciali) delle aree da assegnare ai soggetti attuatori.
In tal caso l’IVA figura come costo che il Comune deve recuperare dal corrispettivo di assegnazione in proprietà per garantire la copertura degli oneri sostenuti per l’acquisizione delle aree, ai sensi dell’art. 35 della l. 865/71.
Il rigetto della domanda di accertamento del minor costo di acquisizione delle aree del comparto 2 di cui la ricorrente è risultata assegnataria pari a € 26,71/unitario comporta il rigetto della domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla asserita triplicazione dei costi di acquisizione di dette aree.
Parimenti non può essere accolta la domanda di risarcimento de danni da ritardo nell’espletamento della procedura di assegnazione in quanto del tutto generica sia nell’an che nel quantum.
La complessità della vicenda e la parziale soccombenza della Cooperativa ricorrente giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1) Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario della domanda di accertamento del giusto prezzo di cessione e dei costi connessi;
2) Annulla la nota del Comune n. 37394 del 13.2.2013 nella parte in cui pone a carico della Domus Sabina Società Cooperativa Edilizia S.C.P.A gli oneri di espropriazione per le aree diverse da quelle che sono oggetto dei contratti preliminari di concessione in proprietà stipulati fra la Domus Sabina Società Cooperativa Edilizia S.C.P.A e il Comune di Bari;
3) Respinge tutte le altre domande;
4) Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)