1. Giurisdizione – Giurisdizione del G.A. – Imputazione degli oneri economici derivanti da acquisizione sanante – Sussiste
2. Edilizia ed urbanistica – Espropriazione per pubblica utilità – Acquisizione sanante – Oneri ecomomici – Soggetto obbligato
1. La decisione del Comune di acquisire i terreni attraverso la procedura sanante prevista dall’art. 42 bis D.P.R. 327/2001, trasferendo sulle cooperative edilizie titolari del diritto di superficie sui suddetti terreni l’onere di versare i corrispettivi derivanti dalla procedura acquisitiva, attiene all’esercizio del potere autoritativo da parte dell’amministrazione con conseguente giurisdizione del G.A. ai sensi dell’art. 133, co. 1 lett. g), c.p.a., tanto più nel caso in cui non si contesti il quantum degli importi dovuti ai soggetti espropriati, ma la parte della delibera con cui si pone a carico delle cooperative l’onere di sopportare l’intero peso economico derivante dall’attuazione della medesima delibera.
2. L’individuazione del soggetto obbligato a sopportare gli oneri economici derivanti dall’esecuzione della procedura ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 deve avvenire facendo riferimento al titolare del potere di espropriare, che proceda all’illegittima occupazione (nella fattispecie tale soggetto coincideva con il Comune, in quanto titolare del compimento delle procedure espropriative, come risultava confermato dalle convenzioni stipulate con le società cooperative edilizie ai fini della regolamentazione del diritto di superficie).
N. 01271/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00816/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 816 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Maria De Palo, Sebastiano Chieco, Carlo Gattulli, Carmine Mastandrea, Maria Picerno, Margherita Minafra, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Cozzi, Serafino Picerno, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi in Bari, corso Cavour n. 31;
contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso Vito Petrarota in Bari, c/o St.Trevi via T.Fiore, n. 62;
nei confronti di
Coop. La Sorgente Società Cooperativa A R.L., S.I.A.M. di Scardigno Vincenzo & C. S.a.s., Consorzio via Vecchia Corato, Cooperative Edilizia La Tettoia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– della delibera di Consiglio Comune di Ruvo di Puglia n. 6 del 29.2.2012, pubblicata mediante affissione all’albo pretorio dal giorno 22.3.2012 al giorno 5.4.20 12, recante “acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, dei terreni ceduti alle cooperative edilizie del comparto A, ex art. 51 L. 865/1971, con delibera consiliare n. 71 del 16.7.1996”, nella parte in cui pone a carico delle Cooperative edilizie i maggiori oneri di esproprio derivanti dall’applicazione dell’art. 42 bis DPR 380/2001;
– della relazione tecnica del 24.2.2012 (non conosciuta);
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto.
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento:
– della deliberazione di G. C. di Ruvo di Puglia n. 246 del 18.9.2012 recante “approvazione dello schema di transazione finalizzato alla definizione della convenzione urbanistica concernente il subcomparto di edilizia privata del comparto A, in esecuzione della sentenza del TAR Puglia, Sede Di Bari, n. 1557/2012” nella parte in cui pone a carco delle Cooperative edilizie i maggiori oneri di esproprio derivanti dall’applicazione dell’art. 42 bis DPR 380/2001;
– della determinazione dell’Area Politiche del Territorio e Qualità Urbana n. 40/262 del 20.9.2012 recante “acquisizione suoli occorsi per la realizzazione del subcomparto A destinato all’E.R.P. – Corresponsione saldo pari al 20delle somme, previste nelle convenzioni sottoscritte dalle cooperative assegnatarie dei suoli” nella parte in cui pone a carico delle Cooperative edilizie i maggiori oneri di esproprio derivanti dall’applicazione dell’arI. 42 bis DPR 380/2001;
– della deliberazione di C.C. n. 48 del 28.9.2012 recante “attuazione della deliberazione consiliare n. 20/2012 – disposizioni operative concernenti l’adozione del provvedimento di acquisizione dei terreni ceduti alle cooperative edilizie del comparto A, ex art. 42/bis del DPR 327/2001”, nella parte in cui pone a carico delle Cooperative edilizie i maggiori oneri di esproprio derivanti dall’applicazione dell’art. 42 bis DPR 380/2001;
– ove occorra, dell’accordo sottoscritto in data 20.9.2012 relativo ai suoli ricadenti nel comparto A (non conosciuto);
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento;
della deliberazione di C.C. n. 23 del 21.5.2013, recante “riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 D. Lgs. n. 267/2000” esecuzione sentenze:
CDA 452/2010, Cass 6184/2012, CDA 451/2010, Cass 3682/2012, CDA 316/2010, CASS 8444/2912; CDA 1400/2012; CDA 1014; CDA 379/2009; CDA 577/2012; CDA 316/2010; CASS 8453/2012; CDA 560/2012; CDA 8454/20àŒ2; CDA 1124/2012; delibera di CC n. 48/2012, DD 40/21/2013; DD4O/23/2013; DD 40/24/2013” nella parte in cui dispone che “la copertura dei debiti riconosciuti avverrà come segue: 12.229.620,21, con gli introiti che le cooperative e i soggetti assegnatari dei suoli edificatori nei sub comparti verseranno nelle casse comunali”,
– delle DD 40/21/201 3, DD 4O/23/2013, DD 40/24/2013 (non conosciute),
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto.
quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti depositato il 12.11.2013:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– delle note prot. 19075 del 25.9.2013 del Coordinatore Area Politiche del Territorio e qualità urbana del Comune di Ruvo di Puglia, con le quali è stato richiesto ai ricorrenti il versamento delle somme corrisposte dal Comune a titolo risarcitorio, oltre accessori, per l’acquisizione sanante dei suoli a art. 42 bis D.P.R n.327/01 entro 60 giorni dalla notifica, pena l’avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme;
– della richiamata e presupposta determinazione del Coordinatore Area Politiche del Territorio e qualità urbana del Comune di Ruvo di Puglia n. 238 del 4.9.2013, non conosciuta;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, di tutti gli atti citati nel presente ricorso e nei provvedimenti impugnati.
nonchè per l’annullamento
– della delibera di Consiglio Comune di Ruvo di Puglia n. 6 del 29.2.20 12, pubblicata mediante affissione all’albo pretorio dal giorno 22.3.2012 al giorno 080/2072748 5.4.2012, recante “acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, dei terreni ceduti alle cooperative edilizie del comparto A, ex art. 51 L. 865/1971, con delibera consiliare n. 71 del 16.7.1996”, nella parte in cui pone a carico delle Cooperative edilizie i maggiori oneri di esproprio derivanti dall’applicazione dell’art. 42 bis DPR 380/2001;
– della relazione tecnica del 24.2.20 12 (non conosciuta);
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune del Ruvo di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Giuseppe Cozzi e Daniela Lovicario;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono tutti proprietari di immobili realizzati nel Comune di Ruvo di Puglia, nell’ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica -denominato Comparto A- ai sensi dell’art. 51 della Legge 865/1971.
Essi hanno acquistato la proprietà superficiaria novantennale degli immobili residenziali realizzati dalla cooperativa edilizia La Sorgente, della quale sono soci.
La localizzazione dell’intervento è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia, n. 71 del 16.07.1996, a cui ha fatto seguito la delibera di Giunta Comunale, la n. 428 del 05.06.1997 con cui è stata anche disposta l’occupazione d’urgenza dei suoli.
L’intera procedura ablatoria è stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 2936/2000 della Sez. VI del Consiglio di Stato, che ha confermato la pronuncia di primo grado.
A tale situazione il Comune ha deciso di porre rimedio attraverso l’acquisizione sanante prevista dall’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29.02.2012, con la quale ha stabilito che le somme necessarie per l’attuazione della deliberazione sarebbero state poste a carico dei soggetti beneficiari e, dunque a carico delle Cooperative edilizie.
Avverso tale delibera i ricorrenti hanno promosso ricorso, eccependo in tre motivi la violazione di legge, in particolare, dell’art. 35 L. 865/1971, degli artt. 2946 e 2947 c.c, dell’art. 7 L. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta e perplessità .
Essi contestano la contrarietà della delibera e degli atti conseguenti all’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui, nei costi di acquisizione dei suoli per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, non potrebbero essere ricomprese le somme corrisposte a titolo risarcitorio ai proprietari illegittimamente espropriati.
Sarebbero, inoltre, trascorsi sia il termine di prescrizione quinquennale che quello decennale ordinario, rispettivamente previsti dagli artt. 2946 e 2947 c.c
I ricorrenti contestano anche di non essere stati messi in condizione di poter partecipare al procedimento che ha condotto all’approvazione della delibera gravata.
Con motivi aggiunti depositati in data 03.12.2012 i ricorrenti hanno impugnato, altresì, la delibera della Giunta n. 246 del 18.09.2012, la determinazione n. 40/262 del 20.09.2012 e la delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 28.09.2012 e, ove occorra, l’accordo sottoscritto in data 20.09.2012 relativo ai suoli ricadenti nel Comparto A e non conosciuto.
Essi riferiscono che con tali atti, illegittimi in via propria e derivata, il Comune avrebbe raggiunto un accordo con la maggioranza dei proprietari dei suoli ricadenti nel comparto A in ordine al quantum del risarcimento danni da corrispondere per l’acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, somme da imputare a carico delle cooperative edilizie, cui sono stati ceduti i terreni nell’ambito del programma costruttivo nel suddetto comparto.
Avverso tali atti ribadiscono integralmente le doglianze lamentate nel ricorso principale, richiamate anche per l’invalidità derivata che ne discenderebbe, ed aggiungono che, nell’ulteriore delibera impugnata, vi sarebbe erroneamente indicata una particella tra quelle oggetto di espropriazione ad opera di un’altra cooperativa, La Tettoia, già trasferita alle cooperative assegnatarie con apposito atto di compravendita.
Con i secondi motivi aggiunti, depositati in data 18 settembre 2013, i ricorrenti hanno gravato anche la deliberazione e i provvedimenti consequenziali adottati, in epigrafe meglio specificati, con cui il Comune resistente ha disposto che la copertura dei debiti riconosciuti sarebbe avvenuta con gli introiti che le cooperative e i soggetti assegnatari dei suoli edificatori nei sub comparti avrebbero versato nelle casse comunali.
Con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 12.11.2013 sono stati gravati gli atti con cui il Comune ha comunicato l’avvenuta quantificazione degli importi dovuti in esecuzione dei precedenti provvedimenti, con l’indicazione del quantum imputato alla cooperativa La Sorgente e a ciascun socio e conseguente richiesta di versamento del corrispettivo.
Tali note, secondo i ricorrenti, sarebbero contraddittorie in quanto l’amministrazione individua come debitrice la cooperativa La Sorgente e, al contempo, conclude richiedendo il versamento della quota imputabile a ciascun socio.
Sono, inoltre, integralmente richiamati i precedenti motivi di ricorso in quanto rilevanti anche sugli atti da ultimo gravati per invalidità derivata.
Il Comune di Ruvo di Puglia si è costituito in giudizio con atto depositato il 02.12.2013, eccependo l’infondatezza del ricorso e producendo documenti. Ha richiamato, in particolare, la convenzione rep 5383 del 13.05.1999, tra Comune e ricorrenti, volta a costituire il diritto di superficie in favore dei soci della società cooperativa La Sorgente, sui suoli oggetto, all’epoca della stipula, di occupazione d’urgenza. In essa si sarebbe dato atto che il Comune non era proprietario del suolo in questione. Con riferimento al corrispettivo si conveniva, all’art. 5, che “qualora il costo di acquisizione dovesse mutare a seguito di determinazione legislativa o regolamentare o di sentenza definitiva che fissino una misura diversa della indennità di espropriazione” il corrispettivo è da intendere automaticamente modificato con onere a carico delle cooperative assegnatarie.
Si aggiunge che il Comune con i gravati provvedimenti non avrebbe fatto altro che attenersi alle conseguenze derivanti dalla pronunce in sede giurisdizionale, sia con riferimento alla procedura seguita, che alla quantificazione dell’importo del valore venale dei suoli.
L’ente avrebbe poi raggiunto nel 2012 con i proprietari dei suoli un accordo bonario per la definizione dell’importo da corrispondere per l’acquisizione dei medesimi, dilazionando il pagamento per procedere al contestuale recupero delle somme presso la cooperativa assegnataria.
L’amministrazione sostiene che la legittimità dei provvedimenti gravati deriverebbe, non solo dalla convenzione, ma anche direttamente dalla legge, in quanto le disposizioni legislative in materia di realizzazione PEEP da parte dei Comuni, integrerebbero la convenzione stessa, ai sensi dell’art. 1339 c.c.
Il Comune nel controdedurre ai singoli motivi di ricorso evidenzia, altresì, che l’importo richiesto alle società ricorrenti, sarebbe una somma congrua e più bassa di quanto richiesto in altre vicende analoghe, essendo il costo di acquisizione determinato nella misura di € 57,00 a mq.
Con ordinanza n. 701 del 06 dicembre 2013 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione.
Con successiva memoria depositata il 20 luglio 2014 i ricorrenti, nel richiamare integralmente le ragioni poste a fondamento dei motivi di ricorso, si sono soffermati sul profilo relativo alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla materia oggetto di ricorso, attesa la riserva di valutazione contenuta nella citata ordinanza cautelare, richiamando la sentenza di questo Tar n. 581 del 06.05.2014.
Con memoria del 24 settembre 2014 i ricorrenti contestano la tardività la memoria difensiva del Comune dell’11 settembre 2014, chiedendone lo stralcio.
All’ udienza pubblica del 15 ottobre 2014, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il presente giudizio, i ricorrenti impugnano una serie di provvedimenti del Comune di Ruvo di Puglia, contestando l’imputazione a loro carico dei maggiori oneri di esproprio dei suoli ricadenti nel Comparto edificatorio “A” , eseguito ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001.
Essi impugnano, in primis, la delibera del Consiglio Comunale che ha trasferito alle società cooperative edilizie cui sono stati ceduti i terreni oggetto del programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica localizzata nel Comparto “A”, ogni ulteriore costo derivante dalla procedura di acquisizione sanante prevista ai sensi dell’art. 42-bis D.P.R. 327/2001 relativa a suoli oggetto di espropriazione.
Ai sensi delle convenzioni stipulate tra Comune e le cooperative edilizie, per la regolamentazione del solo diritto di superficie dell’area destinata ad edilizia economica e popolare nell’ambito del comparto A, e dell’art. 35 comma 12 della Legge 865/71 e s.m.i., essi si oppongono alla pretesa del Comune di riversare i maggiori oneri di esproprio, frutto di procedimenti irregolari imputabili all’amministrazione, sugli assegnatari dei suoli medesimi.
Con il ricorso ritualmente notificato, i motivi aggiunti e le memorie a difesa, i ricorrenti: insistono per l’annullamento degli atti del Comune, nelle parti in cui pongono a carico delle cooperative edilizie e dei soci i maggiori oneri di esproprio derivanti dall’applicazione dell’art. 42 bis D.P.R. 327/2001; contestano l’addebito degli importi loro attribuiti per la parte ulteriore rispetto a quelli relativi al valore venale dei beni espropriati; contestano la ripartizione del debito su ciascun socio e la conseguente richiesta di versamento; adducono argomentazioni volte a fondare la giurisdizione del G.A sulla controversia.
Il Comune, costituitosi in giudizio, con memorie difensive e produzione documentale controdeduce alle eccezioni dei ricorrenti.
Il ricorso, come puntualizzato in corso di causa, è fondato e deve essere accolto.
Deve essere preliminarmente affermata la giurisdizione di questo giudice, atteso che non si ravvisano ragioni per discostarsi dal precedente di questo Tribunale rappresentato dalla sentenza della Sezione III, n. 581 del 06.05.2014, che questo principio ha affermato.
Nel caso in esame, come in quello oggetto della pronuncia richiamata, la delibera del consiglio comunale n. 6 del 29 febbraio 2012, oggetto di gravame insieme ai provvedimenti conseguenti, “è relativa alla decisione del Comune di acquisire i terreni, per i quali è stata annullato il decreto sindacale che aveva disposto l’acquisizione d’urgenza, attraverso la procedura sanante prevista dall’art. 42 bis D.P.R. 327/2001, trasferendo sulle cooperative edilizie titolari del diritto di superficie sui suddetti terreni, l’onere di versare i corrispettivi derivanti dalla procedura acquisitiva.
E’ evidente che le questioni relative alla suddetta delibera attengano all’esercizio del potere autoritativo da parte dell’amministrazione, tanto più che nella presente controversia, come puntualizzato dai ricorrenti, non si contesta il quantum degli importi dovuti ai soggetti espropriati, ma la parte della delibera con cui si pone a carico delle cooperative l’onere di sopportare l’intero peso economico derivante dall’attuazione della medesima delibera”.
Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., le ipotesi di comportamento della Amministrazione riconducibile all’esercizio del pubblico potere che, come nella fattispecie in esame, si è manifestato per il tramite della delibera del consiglio comunale e degli atti consequenziali adottati, fondano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ciò acclarato, si rende necessario esaminare l’eccezione di tardività formulata con riferimento alla memoria presentata dal Comune ricorrente, in data 11 settembre 2014.
A tale proposito appare fondata la tesi dei ricorrenti, secondo cui la memoria sarebbe stata depositata tardivamente, in considerazione dell’applicazione della sospensione feriale dei termini per il deposito delle memorie, per effetto della quale il termine di cui all’art. 73 c.p.a. è scaduto il 30 luglio 2014 (T.A.R. Brescia, sent. n. 1427 del 19.11.2011).
Memoria che, peraltro, non avrebbe potuto incidere sulla definizione dell’intero giudizio, ritenendo il Collegio di confermare integralmente le motivazioni esposte nella sentenza di questa Sezione n 581 depositata in data 06 maggio 2014.
Il sindacato dei gravati atti, infatti, anche nel caso in esame, impone la soluzione della questione relativa all’individuazione del soggetto tenuto a sopportare gli oneri economici derivanti dall’esecuzione della procedura ex art. 42- bis D.P.R. 327/2001, già affrontata per la stessa vicenda nella sentenza sopra richiamata, nella quale ricorrenti erano le società cooperative avverso il medesimo Comune di Ruvo di Puglia, in cui si è stabilito che:
“L’individuazione del soggetto obbligato deve avvenire facendo riferimento al titolare del potere di espropriare, che proceda all’illegittima occupazione. Nel caso in esame tale soggetto coincide con il Comune, in quanto titolare del compimento delle procedure espropriative, come risulta confermato dalle convenzioni stipulate con le società cooperative edilizie, in particolare, alla lett. M) delle premesse e all’art. 5.
Contrariamente a quanto eccepito dal Comune, le convenzioni stipulate con le cooperative edilizie, per la regolamentazione del solo diritto di superficie, dell’area destinata all’edilizia economica e popolare e oggetto di procedura espropriativa, confermano la posizione dell’Amministrazione e specificano le modalità di esproprio idonee a far sopportare gli oneri economici (corrispondente all’indennità di esproprio legittimamente esperito) alle società cooperative. In particolare, la lett. M) delle premesse della convenzione stabilisce che “il Comune non è proprietario del suolo assegnato, ma lo diventerà al momento del perfezionamento dell’iter amministrativo di acquisizione dell’area in oggetto mediante cessione volontaria ovvero mediante decreto espropriativo”. Il riferimento espresso è relativo alle modalità di espletamento della procedura espropriativa, eseguita nel rispetto delle previsioni di legge, e non a quella volta a sanare un’occupazione divenuta sine titulo in seguito all’accertamento dell’illegittimità degli atti preordinati all’esproprio.
Allo stesso modo, l’art. 5 della Convenzione è riferito espressamente al corrispettivo dovuto dalle cooperative edilizie quale “costo di acquisizione delle aree da parte del Comune” e al suo eventuale successivo mutamento e adeguamento a seguito di “determinazione legislativa o regolamentare o di sentenza definitiva che fissino una misura diversa della indennità di espropriazione”.
L’indennità di espropriazione è da intendersi correlata pur sempre all’esercizio del potere del soggetto espropriante nel rispetto delle procedure legittime previste dalla legge. Le modifiche relative all’ammontare dell’indennità di esproprio, intervenute nell’ambito di una legittima procedura espropriativa, siano esse originate da determinazione legislativa o regolamentare o conseguenti ad una sentenza, o anche ad un accordo transattivo tra le parti, si differenziano da quelle generate dalla necessità di rimediare ad un’occupazione sine titulo”.
Nella citata sentenza che ha già affrontato la medesima vicenda, si è specificato che gli oneri derivanti dall’applicazione della procedura di acquisizione sanante prevista dall’art. 42-bis D.P.R. non sono solo quelli relativi all’indennità di esproprio, ma comprendono anche ulteriori voci.
Si è, altresì affermato che “ai fini della individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del danno derivante da illegittima occupazione occorre partire dal presupposto che il soggetto titolare dell’iter amministrativo di acquisizione dell’area, in questo caso il Comune, è pur sempre tenuto a promuovere correttamente la procedura ablatoria, risultando altrimenti, responsabile dell’illecito. Ne deriva che, anche la mancata indicazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori di espropriazione, che ha determinato la caducazione del decreto sindacale n. 163 del 16 giugno 1997, con cui veniva disposta l’occupazione d’urgenza dei suoli e, conseguentemente, della procedura di occupazione legittima, evidenzia il mancato corretto esercizio dei poteri intestati al Comune (T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. II, 19 aprile 2011, n. 3434; Cassazione, Sez. I, 2 luglio 2007, n. 14959; Cass. Sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21096). La sola deviazione dal modello procedimentale tipico che si riscontra nella illegittima occupazione del bene rende manifesta la imputabilità del comportamento procedimentale dell’espropriante che ha operato in assenza di un titolo idoneo (nel caso in esame caducato dalla sentenza del Tar n. 1672 del 27.11.1999, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 2936/2000) a consentire la radicale ed irreversibile trasformazione del fondo privato (Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10354)”.
La procedura seguita nella vicenda relativa ai suoli, situati nel Comune di Ruvo di Puglia ed oggetto del programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica localizzata nel Comparto A, è quella disciplinata dall’art. 42 bis D.P.R. 327/2001. Essa trova fondamento, come già chiarito nella sentenza 581/2014, “nell’illecita occupazione di un immobile da parte dell’amministrazione, in presenza di ragioni di pubblico interesse che ne sconsigliano la restituzione al legittimo proprietario. L’indennizzo di cui all’art. 42 bis, al di là del nomen iuris attribuito dal legislatore costituisce “un risarcimento del danno cagionato da fatto illecito della PA” (Cons Stato, Sez IV, sent. n. 993 del 03 marzo 2014).
Deve, pertanto, ritenersi che, il Comune di Ruvo di Puglia ha affidato alle società cooperative, in virtù delle convenzioni con esse stipulate, la realizzazione delle opere di edilizia economica e popolare, in quanto titolari del diritto di superficie, ma è rimasto titolare dell’iter amministrativo volto all’acquisizione della proprietà delle aree, procedendo esso stesso allo svolgimento delle procedure espropriative. Ne consegue che, per i danni cagionati all’espropriato per occupazione illegittima, si configura la responsabilità del soggetto titolare della procedura espropriativa.
Come già sostenuto in altre pronunce di questo Tribunale, il richiamo del Comune all’art.35, l. 865/1971, secondo cui per le aree cedute in proprietà “il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione”, non è pertinente, dovendosi ritenere che il principio della integrale copertura dei predetti costi deve coordinarsi con il principio di legalità dell’azione amministrativa e, quindi con l’obbligo del rispetto da parte dell’amministrazione concedente delle norme che disciplinano la procedura di esproprio, nel senso che non possono trasferirsi sugli assegnatari, in forza della norma che fissa il pareggio tra prezzo di concessione in diritto di superficie delle aree e spese sostenute per l’acquisizione dei suoli, vicende patologiche che possono portare ad una diversa determinazione dei costi e tanto meno le conseguenze di comportamenti illeciti che abbiano obbligato l’amministrazione a risarcire agli espropriati i relativi danni (TAR Bari, sez. II, sent. 2660 del 28.01.2005 e sez. III, sent. n. 242 del 10.02.2001).”
I provvedimenti impugnati sono, pertanto, annullati per la parte in cui l’amministrazione comunale fa sopportare alle società cooperative e ai ricorrenti i maggiori oneri, rispetto al valore venale dei suoli, derivanti dalla procedura di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001.
In relazione alla possibile sussistenza, in relazione alle vicende di cui sia alla presente sentenza nonchè della precedente n. 581/2014, di profili di danno erariale, il Collegio ritiene opportuno disporre la trasmissione di copia della presente sentenza e degli atti dell’odierno giudizio alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Puglia per gli eventuali adempimenti di competenza.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Comune, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Ruvo di Puglia alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza e degli atti dell’odierno giudizio alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)