Pubblica sicurezza – Forze di polizia – Istanza di rinnovo titoli di guardia giurata e porto d’armi – Necessaria valutazione rigorosa della personalità istante
In materia di rinnovo dei titoli di polizia, l’Amministrazione è tenuta a valutare rigorosamente la personalità del soggetto richiedente, in considerazione dell’incidenza delle determinazioni amministrative sulla posizione professionale dell’istante; nella specie il ricorso è stato prima facie ritenuto meritevole di accoglimento, atteso che erano venuti meno i motivi ritenuti ostativi al rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e dell’autorizzazione al porto di pistola.
N. 00581/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01150/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2014, proposto da:
L. M., rappresentato e difeso dall’avv. Alessio Maria Viola, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via M. Celentano, 27;
contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale domiciliano in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 29.04.2014, notificato il 02.06.2014, con il quale sono state rigettate le istanze intese ad ottenere rispettivamente il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata, ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di pistola,
e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque allo stesso collegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Maria Claudia Lione, su delega dell’avv. Alessio Maria Viola, e avv. dello Stato Donatella Testini;
Considerato che il ricorso appare prima facie meritevole di accoglimento, atteso che sono venuti meno i motivi ritenuti dall’Amministrazione ostativi all’accoglimento delle istanze di rinnovo dei titoli di polizia in capo al ricorrente;
Rilevato che in materia di rinnovo del titolo di guardia giurata, l’Amministrazione è tenuta a valutare rigorosamente la personalità del soggetto richiedente, in considerazione dell’incidenza delle determinazioni amministrative sulla posizione professionale dell’istante;
Ravvisato infine il grave periculum con riferimento all’attuale capacità lavorativa del ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione del merito l’Udienza Pubblica del 2.7.2015.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)