Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Istanza accesso ai contributi – Ammissibilità  – Presupposti – Relazione qualificata tra soggetto e bene oggetto della domanda – Occorre

L’esame di ammissibilità  dell’istanza di accesso a contributi pubblici (nella specie costituiti dagli aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI del settore Turismo) deve essere condotto alla luce del criterio ricavabile dall’art. 11 D.P.R. 380/2001 alla cui stregua il criterio di legittimazione alla richiesta del permesso di costruire rappresenta un criterio di natura sostanziale, ovvero l’esistenza di una relazione qualificata tra il soggetto e il bene, quale, ad es. l’essere promissario acquirente, a prescindere dal dato, di per sè neutro rispetto a tale circostanza, della registrazione del contratto preliminare.

N. 00572/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01131/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2014, proposto da:

Cds Hotels s.p.a., Italica Turismo S.p.A., La Pineta S.r.l., Fioma di Masella Vittoria s.a.s., Recupero Patrimonio Artistico e Rurale Reparter s.c.r.l. rappresentati e difesi dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;

contro
Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera di G.R. n.1512 del 24.07.2014 pubblicata sul B.U.R.P. n.114 del 25.08.2014 recante ad oggetto: “PO FESR 2007/2013 Asse VI. Linea di Intervento 6.1 Az. 6.1.10. “Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI Turismo;
di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi per le parti i difensori avv. Ada Matteo, per delega dell’avv. Saverio Sticchi Damiani;
 

Rilevato in punto di fumus che l’avviso pubblico del 10 giugno 2010, così come modificato con Determina dirigenziale n. 642 del 12 aprile 2012, all’art. 11, comma 3, richiedeva, ai fini della valutazione di esaminabilità  delle istanze di accesso al contributo la presentazione, tra l’altro, di documentazione attestante l’avvio delle procedure relative all’ottenimento dei titoli abilitativi, (D.P.R. 380/01 e s.m. e L. 122/01) accompagnata dalla dichiarazione asseverativa del progettista e corredata dall’attestazione del titolo di legittimazione;
che solo con riferimento alla fase di presentazione del progetto definitivo (cfr. art 13 dell’avviso e art. 23, comma 3, lett. f) del R.R. del 30 dicembre 2009 n.36) è richiesta la presentazione dei contratti/atti attestanti la piena disponibilità  dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimento;
Rilevato inoltre che l’art. 11 D.P.R. 380/2001, individua quale criterio di legittimazione alla richiesta del permesso di costruire un criterio di natura sostanziale, ovvero l’esistenza di una relazione qualificata tra il soggetto e il bene, quale, ad es. l’essere promissario acquirente, a prescindere dal dato, di per sè neutro rispetto a tale circostanza, della registrazione del contratto preliminare (Cass. Civ., SS.UU., 4 novembre 2009, n. 23317; Cons. Stato IV, 16 marzo 2012, n.1488; IV, 5 giugno 2012, n. 3300) e che l’esame di ammissibilità  dell’istanza della ricorrente deve pertanto essere condotto alla luce del criterio richiamato dalla precisata norma;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza di misure cautelari ai fini del riesame.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)