1. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Comunicazione di avvio del procedimento – Omissione – Mancata allegazione delle osservazioni di parte – Vizio formale non invalidante ex art. 21octies L. 241/1990 


2. Edilizia e urbanistica – Piani attuativi – Piano di lottizzazione – Approvazione progetto esecutivo – Omessa comunicazione di avvio del procedimento – Non necessaria – Ragioni


3. Edilizia e urbanistica – Piani attuativi – Piano di lottizzazione – Proposta dei proprietari promotori – Condizione di ammissibilità  ex art. 16 L.R. 20/2011 – Non sussiste – Fattispecie 

1. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento costituisce vizio formale non invalidante ai sensi dell’art. 21octies della L. 241/1990, qualora il ricorrente non alleghi le diverse ragioni che avrebbe potuto far valere nel procedimento se vi avesse partecipato.


2. Nell’approvazione del progetto esecutivo di un piano di lottizzazione non sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, in quanto la fase partecipativa si colloca al momento dell’adozione del piano, la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità .


3. Ai fini dell’ammissibilità  della proposta di piano di lottizzazione, l’art. 16 della L.R. Puglia 20/2011 richiede il concorso dei proprietari che siano in grado di esprimere il 51% della superficie catastale dell’area da lottizzare; in mancanza, viene meno una condizione di esistenza dell’atto di impulso del procedimento, destinato ad incidere su diritti esclusivi anche dei non aderenti. (Nel caso di specie, è stato rilevato che i promotori della proposta di lottizzazione rappresentavano il 51% della superficie catastale utile a fini volumetrici e non dell’intera superficie catastale dell’area da lottizzare).

N. 01198/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02044/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Vincenzo Cosimo Antonio Crudele, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta, in Bari, via Cognetti, n. 25; 

contro
Comune di Cellamare, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala, in Bari, via Abate Gimma, n. 94; 

nei confronti di
Ditta Individuale Mancini Francesco, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani, in Bari, via Amendola, n. 21; Francesco Mancini; 

per l’annullamento
– della delibera del Consiglio comunale n. 19 del 27 settembre 2011, comunicata al ricorrente il 3 ottobre 2011, recante l’approvazione in via definitiva del Piano di Lottizzazione dei suoli posti tra la Via Casamassima e contrada Torre delle Monache, ubicati in zona di espansione C3 – maglia n. 4 e parco urbano – maglia n.6 del PRG del Comune di Cellamare (ricorso originario);
– della determinazione dirigenziale n. 23 del 15.6.2012 assunta dal responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cellamare;
 

– di ogni ulteriore atto e provvedimento, comunque connesso, consequenziale o presupposto rispetto a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, con particolare riferimento, per quanto di interesse, alla comunicazione prot. n. 3224 del 13 luglio 2012 in ordine all’approvazione, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 327/01 del progetto “esecutivo” delle opere di urbanizzazione relative al piano di lottizzazione in contestazione (primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 5 ottobre 2012);
nonchè, per l’annullamento previa emissione di idonea misura cautelare inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 56 c.p.a. (secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 marzo 2013):
– del decreto di esproprio del Comune di Cellamare n. 189/21.1.2013, notificato il 4.3.2013, relativo al suolo censito in catasto al foglio 3, particelle n. 1526 e n. 1529, di proprietà  del ricorrente.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cellamare e della Ditta Individuale Mancini Francesco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Saverio Profeta, Franco Gagliardi La Gala e Giuseppe Mariani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un suolo ubicato nel Comune di Cellamare, censito in catasto al foglio 3, particelle nn. 214, 215, 216, 507 e 511, e al foglio 6, particelle nn. 34, 35, 37, 373, 376 e 377, ricadente in zona C 3 di espansione per la quale l’art. 14 delle NTA subordina l’uso edificatorio all’approvazione di piani di lottizzazione o particolareggiati.
Nel corso del 1983 il ricorrente presentò un piano di lottizzazione, successivamente approvato con delibera consiliare n. 136/1984, che contemplava e recepiva, nella convenzione accessiva, l’obbligo dei proprietari di cedere le aree necessarie per le urbanizzazioni primarie e parte di quelle secondarie.
Con delibera consiliare del 21 aprile 2009 il Comune di Cellamare approvava un piano quadro per la creazione di un comparto edificatorio comprendente anche i suoli del ricorrente già  impegnati nel precedente piano di lottizzazione, non ancora edificati pur avendo Vincenzo Crudele assolto gli oneri di urbanizzazione mediante la cessione di aree, in seno alla convenzione accessiva.
All’opposizione del ricorrente il Comune replicava affermando che, nel piano quadro, i suoli in questione risultavano accorpati in una sottomaglia autonoma con parametri urbanistici identici a quelli previsti dal precedente piano di lottizzazione, da intendersi comunque decaduto in seguito all’adozione del piano quadro.
Con delibera consiliare del 27 settembre 2011 il Comune approvava poi il piano di lottizzazione di iniziativa privata, attuativo del piano quadro, dal quale risultava un debito del ricorrente, per oneri di urbanizzazione, pari a € 103.675,01.
Vincenzo Crudele impugnava la predetta delibera articolando quattro motivi di ricorso:
1) violazione dell’art. 7 l. 241/90, perchè non avrebbe ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di adozione e approvazione del nuovo piano di lottizzazione;
2) violazione dell’art. 16 l.r. Puglia n. 20/01 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, perchè la proposta di lottizzazione, avanzata dai proprietari dei lotti interessati, esprime meno del 51 % della superficie catastale, percentuale richiesta dall’art. 16 comma 1 lett. b) l.r. Puglia n. 20/01, ai fini dell’ammissibilità  della proposta;
3) eccesso di potere per difetto di attività  istruttoria e violazione dell’art. 27 l.r. Puglia n. 56/80 e art. 15 l. 6/79 ed eccesso di potere per contraddittorietà  manifesta rispetto alle previsioni del piano quadro, perchè la delibera impugnata impone al ricorrente oneri per le opere di urbanizzazione per € 103.675,01, nonostante egli abbia già  ceduto a tal fine aree ricadenti nel comparto in seno al precedente piano di lottizzazione;
4) violazione dell’art. 32 comma 2 lettera g), dell’art. 122 comma 8 e dell’art. 57 comma 6 del d.lg. 163/06, perchè la stima degli oneri di urbanizzazione, onde deriva il carico imposto al ricorrente, non può prescindere dall’approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione e dall’obbligo di indire una gara per l’appalto dei relativi lavori, ma di tali procedure non c’è menzione nel piano di lottizzazione.
Resistevano il Comune di Cellammare e il controinteressato Francesco Mancini.
Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha poi impugnato per illegittimità  derivata e vizi propri la determinazione dirigenziale con la quale è stata approvata la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione delle quali dichiara la pubblica utilità , deducendo l’incompetenza dell’organo adottante (dirigente), trattandosi di piano urbanistico, come tale riservato alla competenza del Consiglio comunale, violazione dell’art. 16 d.P.R. 327/01, perchè è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento, violazione dell’art. 93 d.lg. 163/06 e degli articoli 2 e seguenti d.P.R. 207/2010, perchè la progettazione esecutiva è carente degli elaborati tecnici richiesti dalla legge, e infine violazione del R.D. n. 274/1929 perchè la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione è stata affidata ad un geometra che non dispone delle necessarie competenze tecniche.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugnava per illegittimità  derivata il decreto n. 189 del 21 gennaio 2013 di esproprio di terreni di sua proprietà .
All’udienza del 16 luglio 2014 la causa veniva riservata in decisione.
Non sono fondati i motivi che denunciano la violazione dell’art. 7 l. 241/90 e dell’art. 16 d.P.R. 327/01 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del piano di lottizzazione, di approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria contenente la dichiarazione di pubblica utilità  della aree da espropriare, approvato con determinazione dirigenziale n. 23/2012, e infine del decreto di esproprio n. 189/13.
Rilevano al riguardo:
– la nota del 21 maggio 2009 inviata al ricorrente, con la quale il Comune di Cellammare, nel replicare alle osservazioni da questi poste al piano quadro, annunciava l’adozione del piano di lottizzazione e dei successivi atti esecutivi e, fra questi, dell’acquisizione al patrimonio pubblico di 197 mq di superficie di proprietà  del ricorrente per l’ampliamento di una strada;
– la nota del 15 febbraio 2011con la quale il ricorrente, intervenendo nel relativo procedimento, formulava osservazioni al progetto di lottizzazione che, dalla delibera 19/2011 che lo approva, risulta essere stato notificato a tutti i proprietari delle aree interessate;
– la menzione nella delibera n. 19/2011 – che il ricorrente ammette di aver ricevuto con notifica del 3 ottobre 2011 – dell’obbligo dei firmatari del piano di corrispondere ai non firmatari le indennità  di esproprio delle aree interessate dalla viabilità  di piano;
– la comunicazione, pervenuta a Vincenzo Crudele il 17 agosto 2012, della determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione con la quale si annuncia l’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree a ciò necessarie.
E’ dunque evidente che Vincenzo Crudele era informato sia dell’avvio del procedimento di approvazione del piano di lottizzazione, tanto da intervenirvi con proprie osservazioni, sia del procedimento di espropriazione di una parte dei suoli di sua proprietà  per realizzare l’ampliamento di una strada, annunciato già  nel 2009, quindi con la delibera di approvazione del piano di lottizzazione e infine con la comunicazione del 17 agosto 2012.
Quanto poi al decreto di esproprio, ha rilievo il fatto che Vincenzo Crudele esprime solo censure di illegittimità  derivata e non allega le diverse ragioni che avrebbe potuto far valere in seno al procedimento se vi avesse partecipato: ciò che esclude la derivazione di una qualche lesione dalla asserita violazione dei diritti partecipativi.
Ne consegue che, anche a voler ritenere che sia stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento, ricorre al più un vizio formale non invalidante, ai sensi dell’art. 21 octies l. 241/90 (Consiglio di Stato, sez. IV, 08/06/2011, n. 3508).
Quanto al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, impugnato per vizi formali, quali l’inadeguatezza professionale del geometra che lo ha redatto e l’incompetenza dell’organo adottante – non sussistente poichè l’approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche implica valutazioni tecniche di tipo gestionale di competenza dirigenziale e non scelte discrezionali – l’avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo non deve essere portato a conoscenza dei proprietari, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241 del 1990, in quanto la fase partecipativa si colloca al momento dell’adozione del piano, la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità , a nulla rilevando che questa sia stata poi ribadita nella determinazione impugnata, che approva il progetto esecutivo.
Occorre poi esaminare la censura secondo la quale il piano di lottizzazione sarebbe stato promosso dai proprietari dei lotti ricadenti nel comparto che esprimono una superficie catastale inferiore al 51%, percentuale richiesta dall’art. 16 della l.r. n. 20/2001, ai fini della ammissibilità  della proposta.
Il motivo è fondato.
Nella tabella A, a pagina 7, allegata alla relazione tecnica del piano di lottizzazione (doc. n. 1 in atti del controinteressato) è evidenziata la consistenza del comparto edilizio, distinta in superficie catastale e superficie territoriale utilizzabile, rispettivamente pari a mq 47.163 e mq 33.676.
La convenzione accessiva al piano di lottizzazione riporta la superficie catastale, espressa in metri quadrati, dei suoli di proprietà  dei promotori del piano di lottizzazione coinvolti nella esecuzione del piano, elencando analiticamente le particelle e la superficie di ciascuna di esse e di ciascun compendio facente capo ad ogni promotore.
I compendi compresi nel piano di lottizzazione intestati ai promotori risultano avere una superficie catastale complessiva di 21.174 mq.
L’art. 16 della l.r. Puglia n. 20/2001 fa riferimento alla superficie catastale laddove richiede, ai fini dell’ammissibilità  della proposta, il concorso di tanti proprietari quanti sono quelli in grado di esprimere il 51% della superficie catastale dell’area da lottizzare.
Ne consegue che merita di essere annullata la delibera consiliare n. 19/11 che ammette e approva la proposta di lottizzazione sull’errato presupposto che la superficie dei lotti appartenenti ai promotori, pari al 62,24% della minore superficie catastale utile ai fini volumetrici, sia conforme ai requisiti richiesti dall’art. 16 della l.r. n. 20/2001, che invece, come detto, fa riferimento alla superficie catastale più ampia perchè comprensiva anche della quota non utilizzabile a fini volumetrici.
Pertanto la superficie catastale (21.174 mq) corrispondente ai lotti di proprietà  dei promotori del piano di lottizzazione risulta inferiore al 51% dell’intera superficie catastale delle aree comprese nel piano di lottizzazione (mq 47.163).
Non si tratta di un mero vizio di forma del procedimento, ma di una condizione di esistenza dell’atto di impulso del procedimento, destinato ad incidere su diritti esclusivi dei non aderenti a condizione che promani dalla maggioranza dei proprietari, anche a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla convenzione sottoscritta dai promotori.
Nel caso di specie invece l’iniziativa è tamquam non esset perchè fa capo ad un centro di interessi – una minoranza dei proprietari dei suoli coinvolti – diverso da quello cui la legge riconosce la legittimazione sostanziale a promuovere l’iter di adozione e approvazione del piano urbanistico.
Benchè l’annullamento del piano di lottizzazione sia tale da assorbire le altre censure e da travolgere gli altri atti impugnati per illegittimità  derivata, in quanto ad esso connessi con vincolo di derivazione genetica, il Collegio ritiene opportuno osservare, – considerato che il Comune potrebbe di propria iniziativa promuovere il piano di lottizzazione, ai sensi del citato art. 16 – che alla pagina 5 del piano finanziario, allegato al piano di lottizzazione, sono attribuiti a Vincenzo Crudele, oltre alla cubatura esprimibile dai lotti di sua proprietà  (pag. 18 della relazione tecnica), ulteriori 290,10 mc per aver questi ceduto al Comune aree di sua proprietà  nell’ambito della lottizzazione del 1984, senza aver ad oggi sfruttato la volumetria assegnatagli.
E allora il ricorrente, che lamenta la duplicazione degli oneri di urbanizzazione a sua carico – una volta a titolo di cessione gratuita di aree al Comune per la realizzazione del piano di lottizzazione del 1984 e una seconda volta per la nuova lottizzazione con l’attribuzione di un debito di € 103.675,01 – non considera, nè vi si oppone, che il piano di lottizzazione gli attribuisce un corrispettivo, a fronte della cessione delle aree a standard, pari alla cubatura esprimibile da aree di pari estensione destinate ad essere edificate.
Tanto consente di escludere la dedotta violazione del principio di perequazione perchè i maggiori oneri che il ricorrente lamenta di patire a parità  di utili di comparto, in verità  risultano compensati da maggiori utili volumetrici.
Nè infine ricorre la dedotta violazione delle regole dell’evidenza pubblica, stante la deroga stabilita dall’art. 16 comma 2 bis del d.P.R. 380/01 per le opere di urbanizzazione di importo inferiore a € 5.278.000, che in specie ammontano a € 545.583.
La particolarità  delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti spiegati in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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