1. Pubblico impiego –  Concorsi – Regola anonimato – Declinazione – Fattispecie   


2. Pubblico impiego – Concorsi – Regola anonimato – Fattispecie

1. La regola dell’anonimato non può essere interpretata nel senso che ogni astratta possibilità  di diversità  tra gli elaborati vada qualificata come segno di riconoscimento, ma solo quando il segno oggetto di esame assuma un carattere anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero; in quest’ottica, non può essere interpretato quale segno di riconoscimento la cd. “scaletta” appuntata dal candidato sul foglio recante la traccia della prova, giacchè risponde all’evidente esigenza di organizzare la stesura del compito scritto. 


2. I contrassegni che si rinvengono nella minuta della prova (elenco degli argomenti da sviluppare e orario di inizio e termine delle prove) – relegati al segreto della busta – non assumono un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo, tal che a essi possa ricondursi l’astratta idoneità  a fungere da elemento identificativo delle generalità  del concorrente.

N. 01178/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01447/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2012, proposto da: 
dott. Luigi Visciglio, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla piazza Umberto I°, n. 62; 
contro
Università  degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Bianca Massarelli e Domenico Carbonara, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, alla piazza Umberto n.1; Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97; 
nei confronti di
Annarita Ferrara, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Dante n. 25; Maria Grazia Ricchiuti, Stefania De Trane, Massimiliano Teti;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia e/o adozione della misura cautelare ritenuta più idonea, nei limiti dell’interesse del ricorrente, del decreto rettorale n. 3346 del 29 giugno 2012 con cui il magnifico rettore dell’università  degli studi di bari ha approvato le operazioni e gli atti della commissione giudicatrice del concorso per l’ammissione alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia per l’a.a. 2011/2012; dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 12 giugno 2012, n. 2 del 12 giugno 2012, n. 3 del 12 giugno 2012, n. 4 del 14 giugno 2012, n. 5 del 14 giugno 2012, n. 6 del 20 giugno 2012, n. 7 del 20 giugno 2012 e n. 8 del 20 giugno 2012, sia nella parte in cui procedono (verbale n. 8) a non valutare la prova pratica del ricorrente perchè “ha utilizzato il foglio contenente il caso clinico per appunti” e quindi ad escluderlo dalla procedura, sia nella parte in cui attribuiscono esclusivamente punti 8,50 per i titoli (verbale n. 4 ed allegata scheda n. 19); quindi della graduatoria finale approvata pure con decreto rettorale n. 3346 del 29 giugno 2012 nella quale il ricorrente non è stato inserito; nonchè di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il provvedimento di immatricolazione del candidato collocato nella ultima posizione utile della graduatoria e del relativo contratto sottoscritto o a sottoscriversi;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari, del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e di Annarita Ferrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni Vittorio Nardelli, per il ricorrente, avv. Bianca Massarelli, per l’Università , avv. dello Stato Giovanni Cassano, per il Ministero e avv. Antonella Roselli, su delega dell’av. Alberto Bagnoli, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, il dott. Visciglio ha impugnato gli atti della procedura concorsuale espletata dall’Università  degli studi di Bari per l’ammissione a n. 7 posti nella scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia per l’a.a. 2011/2012. In particolare, ha impugnato la sua esclusione dalla graduatoria di merito finale, motivata dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 8 del 20.6.2012, relativo alla prova pratica, nei termini che di seguito si riportano: “non valutato perchè ha utilizzato il foglio contenente il caso clinico per appunti”. Ha inoltre contestato la mancata valutazione di una serie di pubblicazioni dichiarate in sede di domanda di partecipazione, che assume accettate da riviste scientifiche attinenti la specializzazione di cui si tratta e di cui non si sarebbe tenuto conto in quanto “non attinenti all’attività  o conseguite dopo la laurea”, secondo quanto trascritto in calce alla scheda n. 19 allegata al verbale n. 4 del 14 giugno 2012.
Si sono costituiti in giudizio sia l’Università  intimata con atto depositato in data 5.11.2012, sia il Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, giusta atto prodotto il 26.10.2012 chiedendo il rigetto del gravame; sia, infine, la controinteressata dott.ssa Ferrara, con atto depositato il 13.2.2013, eccependone anche l’inammissibilità .
Con ordinanza n. 842 dell’8.11.2012, questa Sezione ha concesso la richiesta misura cautelare disponendo, per l’effetto, che la Commissione procedesse alla valutazione della prova pratica del ricorrente con adozione delle conseguenti determinazioni.
In esecuzione del provvedimento cautelare, pertanto, la Commissione ha valutato favorevolmente la prova pratica del dott. Visciglio collocandolo nella graduatoria di merito tra i vincitori; e conseguentemente il Rettore, con decreto n. 370 del 30.1.2013, ha approvato la nuova graduatoria consentendo l’immatricolazione dell’odierno ricorrente, con riserva, in attesa dell’esito definitivo del presente giudizio.
Con lo stesso decreto -e senza alcuna riserva in relazione al giudizio pendente- veniva annullato il contratto nelle more stipulato con la dott.ssa Ferrara, odierna controinteressata.
Questa, pertanto, impugnava il predetto decreto ma il ricorso veniva respinto con sentenza breve di questa Sezione n. 673/2013; a seguito di appello, la menzionata decisione veniva sospesa dalla sesta Sezione del Consiglio di Stato “¦nei limiti dell’interesse della ricorrente, con conseguente sospensione dell’efficacia dei provvedimenti che la riguardano, ma con mantenimento dell’efficacia di quelli relativi alla posizione del contro interessato..”.
Analogamente il giudice di appello, in sede di richiesta esecuzione della predetta ordinanza, ordinava l’immediato reintegro della dott.ssa Ferrara nel contratto già  in essere, in aggiunta però al contratto del quale risultava titolare il contro interessato dott. Visciglio e “fino all’esito” del presente giudizio.
All’udienza del 10 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’esame della controversia deve prendere le mosse dalle eccezioni di inammissibilità  formulate dalla controinteressata.
2.1.- In primo luogo sarebbe inammissibile il gravame poichè il ricorrente non avrebbe dedotto la violazione dell’art. 13, commi 2 e 4 del D.P.R. n. 487/94 che vieta ai concorrenti l’utilizzo di fogli non vidimati per lo svolgimento delle prove di concorso, a pena di esclusione. In buona sostanza, il ricorrente non avrebbe contestato la motivazione posta a base del provvedimento impugnato.
Senonchè, come correttamente il ricorrente stesso fa rilevare e come si ricava agevolmente dal tenore letterale del provvedimento di esclusione, il motivo della mancata valutazione della prova pratica non è stata l’utilizzazione di un foglio non vidimato per lo svolgimento della prova; bensì l’aver il candidato utilizzato il foglio contenente la traccia della prova stessa per propri appunti.
Tale prima eccezione non può, dunque, essere accolta.
2.2.- Nè sorte migliore può essere riservata all’ulteriore eccezione di inammissibilità  formulata nelle ultimissime note di udienza prodotte l’8 luglio 2014; questa volta collegata all’asserita novità  delle questioni sollevate dal ricorrente nella memoria di replica, la quale conterebbe censure non espresse nel ricorso introduttivo.
In verità , nella richiamata memoria del 19 giugno 2014, il ricorrente si limita a controdedurre all’eccezione di inammissibilità  riportata sub 2.1.
3.- Veniamo dunque al merito della questione.
3.1.- Va accolto il primo motivo di ricorso con cui il dott. Visciglio lamenta l’illegittimità  della propria esclusione in dipendenza del fatto di aver utilizzato il foglio contenente la traccia della prova pratica per propri appunti, consistenti nella formulazione di una “scaletta” per lo svolgimento della prova stessa.
E’ già  stato chiarito in sede di provvedimento cautelare -e non si ravvisano ragioni per discostarsi in questa sede dall’orientamento già  espresso- che “..la regola dell’anonimato non può essere interpretata nel senso che ogni astratta possibilità  di diversità  tra gli elaborati vada qualificata come segno di riconoscimento ma solo quando il segno oggetto di esame assuma un carattere anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero”; e che, in quest’ottica, “..non possa essere interpretato quale segno di riconoscimento la cd. scaletta appuntata dal candidato sul foglio recante la traccia della prova giacchè risponde all’evidente esigenza di organizzare la stesura del compito scritto..”.Tanto più che la Commissione in sede di prova pratica non aveva incluso il foglio della traccia nell’espresso avvertimento.
E’ appena il caso di richiamare in proposito anche il convincimento da ultimo espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2687 del 26 maggio 2014, secondo cui i “¦contrassegni che si rinvengono nella minuta della prova¦ (elenco degli argomenti da sviluppare ed orario di inizio e termine delle prove) – relegati al segreto della busta – non assumono un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo, tale che ad essi possa ricondursi l’astratta idoneità  a fungere da elemento identificativo delle generalità  del concorrente”.
La censura è, pertanto, fondata.
3.2.- Quanto al secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata valutazione di alcuni articoli scientifici, è evidente che nessuna utilità  egli potrebbe trarre dalla favorevole delibazione dello stesso, posto che ha già  ottenuto l’utile collocazione in graduatoria per l’accesso alla scuola di specializzazione, sulla scorta della complessiva valutazione delle prove di concorso e nonostante la lamentata pretermissione di alcuni dei titoli dichiarati in sede di domanda.
Nessun ulteriore vantaggio potrebbe infatti il ricorrente trarre dall’eventuale attribuzione di un punteggio superiore e conseguente avanzamento di posizione nella graduatoria stessa.
Il motivo è, pertanto, inammissibile.
3.- In sintesi il ricorso va accolto sulla scorta del primo motivo. Considerata, tuttavia, la peculiarità  della vicenda, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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