1. Giurisdizione – Riorganizzazione uffici – Atti di macro organizzazione – Giurisdizione G.A..
2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Riorganizzazione uffici – Spostamento dipendente – Legittimità
3. Risarcimento del danno – Pubblico impiego – Riorganizzazione uffici – Stress lavorativo – Danno biologico – Ufficio pari livello – Non sussiste
1. I giudizi sorti in seguito all’organizzazione degli uffici regionali rientrano nella materia degli atti di macro organizzazione e come tale ricadenti nella giurisdizione del Giudice amministrativo.
2. Non è ravvisabile la censura dell’eccesso di potere e la violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990, quando nella riorganizzazione degli uffici pubblici un dipendente viene spostato in un ufficio preposto alla direzione di struttura pertinente a quella d’origine.
3. Non è configurabile il danno biologico causato da stress lavorativo a causa della riorganizzazione degli uffici quando il nuovo incarico è di pari livello.
N. 01172/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01152/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giovanna Labate, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso l’avv. Loredana Papa in Bari, Via Calefati, 133;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33;
per l’annullamento
previa sospensiva
– della deliberazione G.R. n. 1112 del 19.05.2011 avente ad oggetto la riorganizzazione degli uffici della Presidenza e della Giunta Regionale, nei limiti dell’interesse fatto valere;
– di ogni atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso, ivi compreso il verbale della Conferenza di Direzione n. 6 del 12.04.2011.
Con motivi aggiunti:
– del Decreto P.G.R. n. 675 del 17.6.2011, nonchè della Deliberazione G.R. n. 1502 del 4.7.2011;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della Regione Puglia con qualifica dirigenziale, ha impugnato la Deliberazione n. 1112 del 2011 avente ad oggetto la riorganizzazione degli Uffici della Presidenza e della Giunta Regionale, nonchè il Decreto e la Deliberazione, meglio indicati in epigrafe, che hanno dato consequenzialmente seguito alla riorganizzazione così delineata, denunciandone l’illegittimità per difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto diversi profili.
La ricorrente si duole in particolare del fatto che in virtù della nuova riorganizzazione, il Servizio presso il quale la stessa era stata preposta (Attività Culturali) sia stato accorpato in uno nuovo, denominato Servizio Cultura e Spettacolo, e conseguentemente la stessa sia stata privata anticipatamente dell’incarico dirigenziale conferitole nel 2009 in assenza dei presupposti di legge. Successivamente, con la Delibera G.R. n. 1502 del 4.07.2011, impugnata con motivi aggiunti, la ricorrente veniva incaricata della direzione ad interim della Struttura di Progetto “Piano di rientro”, equiparata a servizio, incardinata nell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità . Avverso tale ultima delibera, la sig.ra Labate lamenta vizi di illegittimità derivata, rilevando poi con riferimento al nuovo incarico che non si tratterebbe di un Servizio, quanto di una Struttura di progetto a carattere temporaneo, priva di qualsiasi competenza funzionale.
La Regione Puglia si è costituita per contrastare il ricorso ed i motivi aggiunti frattanto notificati, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito, e chiedendo nel merito l’accertamento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione, previa reiezione delle istanze cautelari incidentalmente presentate dalla ricorrente coi due atti.
All’esito della Camera di Consiglio del 7.07.2011, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare proposta nel ricorso principale, ritenendo il ricorso, sia pur ad un sommario esame, suscettibile di accoglimento sotto il profilo dell’eccesso di potere per contradditorietà , difetto di motivazione e sviamento di potere.
Avverso l’Ordinanza n. 636 dell’8.07.2011, di accoglimento dell’istanza cautelare, la Regione ha però interposto appello che la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto con Ordinanza n. 3670 del 31.08.2011, ritenendo il ricorso di primo grado sfornito dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora “atteso che gli atti generali (in particolare quelli di macro organizzazione) non devono essere motivati ai sensi dell’art. 3, l. n. 241 del 1990 (cfr. da ultimo Cons. St., ad. plen., n. 14 del 2011);
nella specie l’amministrazione regionale ha effettuato una accurata istruttoria a sostegno delle contestate scelte organizzatorie;
in alcun modo emerge il lamentato sviamento di potere,
non è ravvisabile alcun pregiudizio irreparabile poichè l’appellata è stata preposta alla direzione di pertinente struttura dirigenziale”.
Sulla scorta della pronuncia di secondo grado, anche l’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti del 12.10.2011 è stata respinta da questa Sezione con Ordinanza n. 912, emessa all’esito della Camera di Consiglio del 16.11.2011, considerando “che i provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti sono conseguenti a quello impugnato con ricorso principale, la cui legittimità è stata riconosciuta dalla ordinanza del Consiglio di Stato n. 3670/2011;
rilevato inoltre che è dubbia la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla D.G.R. n. 1502/2011, la quale ha ad oggetto il conferimento, alla ricorrente, di un diverso incarico;
ritenuto conclusivamente non sussistere, allo stato, il fumus del ricorso”.
In vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha depositato un parere medico sulle conseguenze subite dalla stessa per stress lavorativo.
Nella memoria conclusiva del 21.05.2014, previamente notificata all’Amministrazione, parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno biologico asseritamente subito, sulla base della perizia medica depositata.
Nella memoria difensiva ed in quella di replica, depositate dalla Regione rispettivamente il 24 e 30 maggio 2014, l’Ente ha insistito nella reiezione delle istanze avverse, eccependo inoltre il difetto di interesse della ricorrente a seguito del conferimento del nuovo incarico della direzione ad interim del Servizio Programmazione e Assistenza – come da copia della Delibera G.R. n. 1813 dell’8.10.2013, prodotta in atti – e contestando l’istanza risarcitoria in quanto inammissibile e infondata.
All’Udienza Pubblica del 26.06.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Ferma restando infatti che tutta la vicenda attiene all’organizzazione degli uffici regionali, rientrando perciò nella materia degli atti di macro organizzazione e come tale ricadente nella giurisdizione di questo Tribunale, come già rilevato dal Consiglio di Stato, e ribadito poi in sede di esame dell’istanza cautelare proposta con ricorso per motivi aggiunti, non emergono nelle scelte regionali i vizi come lamentati dalla ricorrente.
Anzi emerge dalle delibere intervenute nella vicenda (n. 1502/11 e 1813/13), l’intento opposto dell’Amministrazione di sfruttare la professionalità , l’esperienza e le competenze maturate dalla ricorrente, ricollocandola all’interno del nuovo assetto organizzativo per lo svolgimento di compiti professionali e funzionali corrispondenti alla qualifica da questa posseduta.
Vanno pertanto disattese le censure relative all’eccesso di potere e alla violazione dell’art.3, l. n. 241/90, trattandosi, come già rilevato dal Consiglio di Stato, di atti di macro organizzazione che sfuggono al generale obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
Ne deriva infine l’infondatezza della domanda risarcitoria – contenuta nella memoria del 21.05.2014 debitamente notificata e pertanto da considerarsi motivi aggiunti sia pur irrituali, necessitanti inoltre la regolarizzazione del Contributo Unificato – attesa la mancanza di prova e prima ancora di colpa dell’Amministrazione.
Alla luce delle considerazioni su esposte, il ricorso va respinto.
Atteso lo svolgersi della vicenda processuale, sussistono giustificati motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Manda la Segreteria per gli adempimenti relativi alla regolarizzazione del versamento del Contributo Unificato, con riferimento alla domanda risarcitoria contenuta nell’atto di parte ricorrente depositato il 21.05.2014.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)