Processo amministrativo – Richiesta annullamento diniego ammissione al trattamento C.I.G. in deroga – Domanda cautelare inaudita altera parte ex art. 56 cpa – Funzione – Temuto esaurimento dei fondi – Irrilevanza
àˆ priva dei requisiti dell’estrema gravità ed urgenza la richiesta ex art. 56 c.p.a. del provvedimento di sospensione del diniego di ammissione al trattamento C.I.G. in deroga, in quanto la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza presidenziale non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, bensì quella di prevenire il maturarsi di pregiudizi irreversibili che renderebbe inutile la concessione di un provvedimento ordinario cautelare collegiale, non ravvisabile nella specie detta funzione nel temuto esaurimento dei fondi disponibili fino alla trattazione collegiale.
N. 00538/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01175/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2014, proposto da:
Idrotecnica S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Goglia e Giuseppe Abenavoli, con domicilio eletto presso Adriana Augenti, in Bari, via G. Bozzi n. 26;
contro
Regione Puglia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1. della Determinazione Dirigenziale n. 346 del 16.06.2014, pubblicata in pari data all’Albo Pretorio del Servizio Politiche per il Lavoro, con la quale la Regione Puglia non ha ammesso la società ricorrente a fruire del trattamento di C.I.G. in deroga per il periodo 20.11.2013/31.12.2013, con la seguente motivazione: “domanda di trattamento non firmata”;
2. della Determinazione Dirigenziale del 30.06.2014, pubblicata sul B.U.R.P. n. 134 del 25.09.2014, con il quale la Regione Puglia ha ammesso n. 33 imprese al trattamento di C.I. G. in deroga sino al 31.12.2013, nella parte in cui non è stata ammessa la domanda formulata dalla ricorrente ;
3. del punto 5.2. dell’Accordo intervenuto tra Regione e le parti sociali, in data 01.02.2013, e dell’art. 1 del relativo “Allegato Tecnico” ove interpretati nel senso che la sottoscrizione da parte del legale rappresentante del modulo di domanda di C.I.G. in deroga generato dal sistema informativo “SINTESI” costituisca presupposto di ammissibilità della stessa;
4. del silenzio serbato dall’amministrazione resistente avverso l’istanza di riesame formulata dalla società ricorrente in data 26.06.2014;
5. Di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente incidente negativamente nella sfera giuridica della società ricorrente relativamente agli interessi qui dedotti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rammentato che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata;
Ritenuto che, nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (5 novembre 2014) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, non appaiono sussistere i presupposti richiesti dall’art. 56 c.p.a., non risultando in tale lasso di tempo il temuto esaurimento dei fondi disponibili;
P.Q.M.
Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie.
Fissa la camera di consiglio del 5 novembre 2014 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 7 ottobre 2014.
Il Presidente | |
Corrado Allegretta |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 08/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)