Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Gara – Scelta del contraente – Valutazione delle offerte – Metodo del confronto “a coppie” – Sospensione cautelare – Interesse – Non sussiste – Ragioni

Laddove nell’ambito di una gara d’appalto il metodo adottato dalla stazione appaltante per la valutazione dell’offerta consista nel c.d. “confronto a coppie”, il cui sistema non consente meccanismi di automatica sostituzione alla prima graduata, deve ritenersi insussistente l’interesse in capo alla ricorrente alla invocata misura cautelare.

N. 00540/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01075/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R.I.Dal. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio eletto in Bari, via N. Piccinni, 150;
contro
Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dall’avv. Annarita Armiento, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Matassa in Bari, via Andrea Da Bari, 35; 
nei confronti di
Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C., rappresentata e difesa dall’avv. Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio eletto presso l’avv. Jacopo Metta in Bari, corso Vittorio Emanuele II, 57; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 843 in data 1.7.2014 del Dirigente del V Settore del Comune di Manfredonia, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva alla Società  CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. dell’appalto avente ad oggetto la gestione del “servizio di mensa scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria e pasti anziani”;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, compresa l’aggiudicazione provvisoria e tutti i verbali di gara (ed, in particolare, il n. 1 del 17.7.2013, il n. 2 del 13.9.2013, il n. 3 del 25.9.2013, il n. 4 del 27.9.2013, il n. 5 dei 15.10.2013, il n. 6 del 17.10.2013, il n. 7 del 25.10.2013, il n. 8 dell’8.11.2014, il n. 9 del 14.1.2014, il n. 10 del 16.1:2014, il n. 11 del 23.1.2014, il n. 12 del 12.2.2014, il n. 13 del 19.2.2014, il n. 14 del 27.2.2014, il n. 15 del 5.3.2014, il n. 16 del 10.3.2014, il n. 17 del 18.3.2014 e il n. 18 del 5.6.2014), le note del Comune resistente prott. nn. 10139 del 19.3.2014, 10141 del 19.3.2014, 15366 del 6.5.2014, 18479 del 29.5.2014 ed il verbale di valutazione di anomalia dell’offerta redatto dal Responsabile del Procedimento sempre in data 29.5.2014, le note del Comune resistente prott. nn. 18513 del 30.5.2014, 23014 dell’8.7.2014 e 25072 del 28.7.2014, nonchè l’eventuale diniego tacito o espresso del Comune di Manfredonia all’istanza di autotutela formulata dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 243-bis, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonchè, ove occorra, il bando, il disciplinare ed il capitolato speciale di appalto, la determinazione dirigenziale n. 869 del 9.7.2013 del Comune resistente;
nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 del d.lgs. 104/2010 e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro della ricorrente nel contratto stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 dello stesso d.lgs., subentro cui essa si dichiara sin d’ora disponibile.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia e della Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Gennaro Notarnicola, Carlo Tangari; Annarita Armiento ed Eugenio Dalli Cardillo;
 
Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, che non appare sufficientemente provato l’interesse della RIDAL alla invocata misura cautelare, avuto riguardo al metodo adottato dalla Stazione appaltante per la valutazione delle offerte (confronto a coppie) che non consente meccanismi di automatica sostituzione alla prima graduata;
Rilevato, inoltre, di poter prescindere in questa sede dall’esame del ricorso incidentale atteso che le censure di cui al ricorso principale, anche in ragione dei profili di discrezionalità  tecnica coinvolti, richiedono un più approfondito esame nella fase di merito;
Rilevato, infine, che ove le censure sollevate dalla ricorrente dovessero trovare positivo apprezzamento nella successiva fase di merito, sarà  comunque possibile, in ragione della durata quinquennale prevista per lo svolgimento del servizio, l’eventuale sostituzione nel contratto ove nelle more stipulato, oltre al risarcimento per equivalente per la parte residua;
Ritenuto che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)