1. Contratti pubblici – Gara – Bando – Modifiche – Pubblicità  – Forme 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi di ricorso – Infondatezza di un solo motivo – Ulteriori censure – Difetto di interesse


3. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione provvisoria – Annullamento d’ufficio – Onere motivazionale attenuato – Ragioni 


4. Contratti pubblici – Gara – Competenze responsabile settore – Interventi inclusi in programmazione – Poteri gestione amministrativa responsabile – Modalità  aggiudicazione del servizio – Discrezionalità  – Sussiste


5. Contratti pubblici – Appalti sottosoglia – Cottimo fiduciario – Affidamento diretto – Ambito di applicazione 


6. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione provvisoria – Risarcimento del danno – Responsabilità  precontrattuale – Esclusione
 

 
1. Il bando dispone la legge di gara; ne consegue che ogni sua modificazione dev’essere portata a conoscenza degli interessati nelle stesse forme di pubblicità  adoperate per il testo originario, non avendo alcuna rilevanza la natura di errore materiale del testo originario (nella specie oggetto di modifica del bando è stata la soglia massima di ribasso in relazione al tempo di esecuzione  della prestazione, il cui valore massimo della prestazione era stato erroneamente indicato).


2. Vanno respinte in quanto irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure avverso l’atto impugnato che risulti legittimamente fondato anche su una sola ragione di per sè sufficiente a sorreggerlo.


3.  In caso di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’onere motivazionale dell’annullamento d’ufficio risulta particolarmente attenuato in ragione della mancata conclusione in via definitiva del procedimento di affidamento del servizio in questione e del mancato consolidamento della posizione dell’aggiudicatario, fase in cui la stazione appaltante effettua un’ulteriore verifica della regolarità  dello svolgimento della procedura nonchè della convenienza della sottoscrizione del contratto. 


4. A norma dell’art. 107, D.Lgs. n. 267/2000, la competenza a definire le modalità  operative per la realizzazione degli interventi inclusi negli atti di programmazione (quali il piano annuale e triennale delle OO.PP.), per i quali risultano appositi stanziamenti di fondi in bilancio, rientra certamente tra gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; pertanto al competente responsabile di settore spetta valutare con ampia discrezionalità  la più efficiente modalità  di aggiudicazione del servizio, inclusa la scelta di attivare una procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, per il conferimento dell’incarico di adeguamento del preliminare, anzichè indire una nuova gara avente medesimo oggetto di quella annullata: scelta tanto più legittima in quanto funzionale agli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione, tra cui, in particolare, la tempestiva cantierizzazione dell’opera programmata, al fine di scongiurare così la perdita dei finanziamenti all’uopo concessi.


5. La previsione del codice dei contratti pubblici che consente l’affidamento diretto di opere per importi inferiori a 50.000 euro (art. 125, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006), non è preclusivo della facoltà  comunque concessa alle Amministrazioni di ricorrere alla più trasparente procedura del cottimo fiduciario che, pur procedimentalizzata, non richiede il rigoroso ossequio delle norme puntuali del codice, essendo sufficiente il rispetto dei principi valoristici ivi richiamati.


6. Va respinta la domanda risarcitoria a titolo di responsabilità  precontrattuale per violazione dei principi di buona fede e correttezza nelle trattative contrattuali, se, in caso di affidamento provvisorio, alla luce delle circostanze, non poteva comunque ingenerarsi alcuna aspettativa di sicura conclusione favorevole della procedura de qua.
 

N. 01168/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00106/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2014, proposto dall’ing. Luigi Talò (capogruppo mandatario) e da Techin s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e dal dott. geologo Fusco Antonio Mattia (mandanti) tutti rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Cecinato, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Carnevale in Bari, via Calefati, 158; 

contro
Comune di Accadia, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Furore, con domicilio eletto presso l’avv. Donato Giuratrabocchetta in Bari, via C. Guarnieri, 7; 

nei confronti di
Studio AC3 Ingegneria s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.P. con Ing. Maria Teresa Lombardi, Ing. Concetta Tiziana Lorusso, Ing. Francesco Sarcina, Arch. Saverio Di Natale, Geol. Sandro Muscillo, Geom. Carlo Palmieri, Geom. Edoardo Luigini e Geom. Salvatore Massari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Piazzolla e Donato Antonucci, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 59;

per l’annullamento
– della determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica – IV° settore, n. 82 del 07.10.2013, con cui è stata disposta la sospensione della gara CIG: 51874535A2;
– della determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica – IV° settore, n. 103 del 11.12.2013, di annullamento in autotutela della procedura di gara CIG: 51874535A2;
– di ogni altro atto precisato in ricorso;
e per la conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Accadia ed il R.T.P. Studio AC3 Ingegneria s.r.l.;
e in subordine per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Accadia e della società  controinteressata Studio Ac3 Ingegneria a r.l;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 per le parti i difensori avv.ti Maria Rosaria Resa, per delega dell’avv. Fabrizio Cecinato, Franco Furore e Michele Piazzolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il 10 gennaio 2014, pervenuto in Segreteria il successivo 24 gennaio 2014, i ricorrenti impugnavano dinanzi a questo Tribunale i provvedimenti meglio indicati in epigrafe.
2. Premettevano in fatto di aver partecipato alla gara, indetta con determina n. 56 del 10 luglio 2013 del Responsabile U.T. del Comune di Accadia, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi ai lavori di risanamento della rete idrica comunale (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studio di compatibilità  geomorfologica, direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità , relazione geologica e geotecnica), con un importo a base d’asta di € 197.000,00.
2.1 Esponevano, in particolare, che prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, era pervenuta al Comune di Accadia una richiesta di chiarimenti, con cui si evidenziava, per quanto qui d’interesse, la necessità  di rettifica della previsione di cui al punto 9.IV del Disciplinare di gara che erroneamente fissava il valore soglia massimo per l’elemento tempo (criterio 2-: Tempo di esecuzione) in misura pari al 30% del tempo stabilito per il completamento della progettazione, in evidente contrasto con l’art. 266, comma 1, lett. c, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006) che invece fissa la relativa riduzione percentuale massima nel 20%.
2.2 In riscontro alla suddetta nota il R.U.P., in data 24 luglio 2013 chiariva che solo per mero errore di scrittura veniva riportato un valore soglia massimo per l’elemento tempo (criterio 2: Tempo di esecuzione) pari al 30% mentre esso doveva correttamente intendersi come pari al 20% del tempo stabilito per il completamento della progettazione. Di tanto veniva data notizia sull’Albo Pretorio e sul sito del Comune, oltre che via fax ai partecipanti che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio.
3. I ricorrenti riferivano, inoltre, di essere risultati assegnatari in via provvisoria dei servizi oggetto di gara con verbale del 2 ottobre 2013, dopo che la Commissione di gara aveva provveduto ad escludere dalla procedura alcuni partecipanti (tra cui lo Studio AC3 s.r.l. ed altri) per aver indicato un ribasso percentuale del 30% in relazione all’elemento tempo, in difformità  ai chiarimenti all’uopo forniti dal R.U.P..
4. A seguito dell’istanza presentata dallo Studio AC3 s.r.l. ed altri di riammissione alla gara dalla quale assumevano di essere stati illegittimamente esclusi, con determina del Responsabile del IV settore del Comune di Accadia n. 82, del successivo 7 ottobre 2013, veniva disposta la sospensione della procedura de qua, al fine di approfondire gli aspetti problematici emersi.
5. Infine, in data 11 dicembre 2013, con determina n. 103, lo stesso Responsabile del IV settore, acquisito parere pro veritate da un legale di fiducia dell’ente e ritenuto di non poter ulteriormente indugiare per non perdere i finanziamenti concessi per la realizzazione delle opere in questione, provvedeva ad annullare in autotutela l’intera procedura.
5.1 Con la medesima determinazione settoriale veniva indetta procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006, per l’individuazione di professionisti cui affidare l’incarico di supporto all’U.T.C. per l’adeguamento del progetto preliminare dei lavori di risanamento della rete idrica di Accadia, al fine di indire successivamente una procedura d’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e 168 del D.P.R. 207/2010, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta.
6. Contestualmente il Responsabile dell’U.T.C. approvava lo schema della lettera di invito del suddetto cottimo fiduciario, da aggiudicarsi secondo il massimo ribasso su un importo a base d’asta di € 12.000,00, di cui risultava aggiudicatario provvisorio il R.T.P. Studio AC3 Ingegneria s.r.l. ed altri, con verbale unico di gara del 18 dicembre 2013.
7. I ricorrenti insorgevano avverso i menzionati provvedimenti, censurandone l’illegittimità  e articolando quattro motivi di ricorso.
7.1 Con i primi due motivi lamentavano l’eccesso di potere sotto plurimi profili e la violazione della L. 241/90, ritenendo non ravvisabili i presupposti per l’annullamento d’ufficio.
7.1.1 In particolare, evidenziavano l’infondatezza dei motivi di illegittimità  che solo erroneamente venivano ravvisati dalla S.A. (Stazione appaltante) in relazione alla procedura oggetto di annullamento d’ufficio. Da un lato il R.U.P. aveva provveduto a dare pubblicità  ai chiarimenti de quo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, anche con comunicazione a mezzo fax, non richiedendosi ulteriori forme pubblicitarie; dall’altro, in ogni caso, il divieto di superare la soglia massima di riduzione percentuale applicabile al tempo di esecuzione fissata dalla legge in misura pari al 20% doveva ritenersi operante indipendentemente da una specifica previsione della disciplina di gara.
7.1.2 Contestavano altresì l’assunto della S.A. che aveva ritenuto violato il termine, previsto dall’art. 70, comma 2, D.lgs 163/2006, di 52 giorni tra pubblicazione del bando e ricezione delle offerte. Secondo i ricorrenti, invece, alcuna illegittimità  poteva dirsi perpetrata sul punto, atteso che il termine effettivamente concesso era risultato superiore a quello di 15 giorni prescritto dall’art. 124 del menzionato Decreto Legislativo, applicabile alla procedura in questione.
7.1.3 Inoltre lamentavano la mancata indicazione da parte dell’Amministrazione delle specifiche ragioni di pubblico interesse per procedere all’annullamento ex art. 21-nonies L. 241/90.
7.2 Con un terzo motivo di ricorso rimarcavano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267/00, in ragione dell’asserita incompetenza del Dirigente dell’U.T.C. all’adozione degli atti impugnati.
7.3 Con un ultimo motivo di gravame i ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 124 comma 6, lett. d) del D.lgs. n. 163/2006, atteso che, con riferimento alla procedura negoziata indetta con Determina n. 103/2013 non sarebbe stato rispettato il termine ivi previsto di dieci giorni dall’invio dell’invito per la presentazione delle offerte.
8. Chiedevano, inoltre, condannarsi l’Amministrazione al risarcimento dei danni da provvedimento illegittimo, ed in subordine, al risarcimento, a titolo di responsabilità  precontrattuale, per violazione dei principi di buona fede e correttezza ai sensi dell’art. 1337 Cod. Civ..
9. Con atto pervenuto in Segreteria in data 8 febbraio 2014, si costituiva in giudizio il Comune di Accadia, eccependo l’inammissibilità  e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso così come introdotto, chiedendone il rigetto.
10. Analogamente, con atto pervenuto in Segreteria in data 6 febbraio 2014, si costituiva in giudizio la società  controinteressata, Studio AC3 a r.l., parimenti rilevando l’inammissibilità  e l’infondatezza del ricorso medesimo, concludendo per la sua reiezione.
11. All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 12 febbraio 2014, l’istanza cautelare veniva respinta con l’ordinanza n. 92/2014, rimasta inoppugnata.
12. Alla successiva udienza pubblica del 9 luglio 2014, la causa veniva introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione resistente e dalla parte controinteressata in quanto il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Alla stregua delle argomentazioni che seguono, infatti, le doglianze svolte l non risultano idonee ad intaccare la legittimità  dei gravati provvedimenti.
2. Come esposto nella narrativa in fatto, con il ricorso in esame sono impugnati i provvedimenti con cui il comune di Accadia (Foggia) ha dapprima sospeso e successivamente annullato la procedura di gara relativa all’affidamento dei servizi di ingegneria per il rifacimento della rete idrica comunale (tra cui redazione del progetto definitivo ed esecutivo, sulla base del preliminare predisposto dall’ Ufficio tecnico comunale). Contestualmente, la S.A. ha disposto di attivare una diversa procedura per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, dell’incarico di supporto all’U.T.C. per l’adeguamento del preliminare, da porre alla base di una successiva procedura d’appalto integrato, concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere, previa acquisizione del definitivo in sede di offerta.
3. Secondo i ricorrenti le determinazioni assunte dall’Amministrazione muoverebbero da un presupposto motivazionale assolutamente erroneo. Infatti, diversamente da quanto affermato in particolare con la Determina del Responsabile Servizio Urbanistica n. 104 dell’11 dicembre 2013, di annullamento dell’intera procedura aperta, la par condicio competitorum sarebbe stata comunque assicurata in ragione dell’adozione di adeguate e tempestive forme di pubblicità , idonee a consentire a tutte le imprese partecipanti di apportare le modifiche ritenute opportune alle proprie offerte.
3.1 In particolare, i ricorrenti richiamano l’art. 77 del D.lgs. n.163/2006, in forza del quale: “Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura”.
L’assunto non merita di essere condiviso.
La lex specialis di gara, invero, non reca mere “informazioni” o “comunicazioni”, ma statuisce la disciplina della gara, ponendo altresì le condizioni contrattuali dell’eventuale affidamento delle prestazioni alla cui acquisizione la gara è preordinata; cosicchè, a differenza delle mere informazioni o comunicazioni a questa attinenti, ogni sua modificazione dev’essere portata a conoscenza degli interessati nelle stesse forme adoperate per il testo originario.
3.2 Secondo consolidati precedenti giurisprudenziali, infatti, da cui non vi è motivo per discostarsi, i principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti impongono di dare adeguata pubblicità  alle modifiche apportate ai bandi di gara, peraltro, con le stesse modalità  previste per l’atto da modificare (T.A.R. Valle d’Aosta, Aosta, sez. I, 10 luglio 2013, n. 51, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 settembre 2007, n. 1980).
In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “…va negata la possibilità  di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un’opera, sia prima che dopo l’aggiudicazione, perchè in ogni caso non vi è capacità  di agire di diritto privato dell’Ente in tal senso ed, inoltre, vi è palese violazione delle regole di concorrenza e di parità  di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche. (¦..). Non si può, infatti, avendo riguardo al caso di specie, conoscere quali offerte sarebbero pervenute, in ipotesi anche da imprese che non hanno partecipato alla gara…” (Cons. Stato, sez. V, n. 13 novembre 2002, n. 6281).
Analogamente, anche l’Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici: “…La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità  precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall’amministrazione, realizzando da un lato l’interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l’interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all’obbligo di un’ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006)…” (Deliberazione AVCP, 4 dicembre 2012, n. 92).
3.3 Nel caso di specie, la modifica della soglia massima di ribasso fissata in relazione al tempo di esecuzione (cui veniva attribuito un punteggio massimo di 10 su un totale di 100 – cfr. paragrafo IV.2) del bando di gara) risulta senz’altro in grado di incidere sulla formulazione delle offerte degli operatori. Inoltre, condizionando le relative valutazioni di bilanciamento tra i vari elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione dei punteggi, detta modifica andava senz’altro soggetta alle medesime forme di pubblicità  della lex specialis da correggere.
Dunque, correttamente l’Amministrazione ha riscontrato l’illegittimità  della procedura di rettifica della disciplina di gara contrastante con l’art. 83, comma 2, del D.lgs. 163/2006, per come in concreto si era svolta, ponendola alla base della determina di annullamento della gara.
3.4 Tanto basta per respingere anche le ulteriori censure di cui al primo motivo di ricorso, che risultano assorbite in quanto, come evidenziato da Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2543: “Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sè sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente ¦”.
4. Con un secondo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 21-nonies L. 241/90, stante la mancata indicazione da parte dell’Amministrazione delle specifiche ragioni di pubblico interesse ritenute sussistenti per procedere all’annullamento d’ufficio.
Sul punto basti rilevare che nel caso di specie l’onere motivazionale risulta particolarmente attenuato in ragione della mancata conclusione in via definitiva del procedimento di affidamento del servizio in questione e del mancato consolidamento della posizione dell’aggiudicatario, risultato tale solo in via provvisoria.
Ed infatti l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 12 del d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, è soggetta ad approvazione della stazione appaltante ovvero ad un’ulteriore autonoma valutazione della stazione appaltante in ordine alla regolarità  nello svolgimento della procedura ed alla convenienza della stipulazione del contratto (cfr sul punto T.A.R. Puglia, Lecce, sez. 27 agosto 2014, n. 2208; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 9 novembre 2008, n. 10991).
Inoltre, “In attesa dell’aggiudicazione definitiva e del concreto inizio del servizio non vi è alcuna posizione consolidata dell’impresa concorrente che possa postulare il riferimento in sede di revoca dell’aggiudicazione ad un interesse pubblico giustificativo del sacrificio del privato e l’Amministrazione ha altresì il potere di provvedere all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria in via implicita e senza obbligo di particolare motivazione.” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 24 settembre 2008 , n. 10735).
Non va sottaciuto che in concreto detto onere motivazionale risulta sufficientemente assolto attraverso l’espressa menzione dei passaggi logico-giuridici espressi nel parere pro-veritate acquisito all’uopo dalla S.A. e ritenuti risolutivi ai fini della questione controversa. In particolare, risultano indicate non solo le norme ritenute violate, ma anche gli interessi a tali norme sottesi, illegittimamente compressi per effetto degli atti illegittimi annullati e che solo attraverso il corretto esercizio del potere di autotutela potevano trovare adeguata riparazione.
5. I ricorrenti, lamentano, inoltre, l’incompetenza del dirigente del IV Settore in merito alla scelta di attivare una procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, per il conferimento dell’incarico di adeguamento del preliminare, anzichè indire una nuova gara avente medesimo oggetto di quella annullata. Secondo i ricorrenti, infatti, in conformità  ai principio di separazione tra attività  di indirizzo e attività  gestionale, occorreva un preventivo atto di indirizzo dell’organo politico, in mancanza del quale le procedure attivate con i relativi esiti provvedimentali sarebbero illegittimi.
Il motivo è destituito di fondamento.
5.1 La competenza a definire le modalità  operative per la realizzazione degli interventi inclusi negli atti di programmazione (quali il piano annuale e triennale delle OO.PP.), per i quali risultano appositi stanziamenti di fondi in bilancio, rientra certamente, a norma dell’art. 107 D.lgs. 267/2000, tra gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
5.2 Del resto alcuna censura di illegittimità  per violazione dei principi di buona amministrazione può essere mossa all’operato della Stazione appaltante, in quanto, come evidenziato dalla difesa comunale a pag. 19 del controricorso, la decisione in ordine alla più efficiente modalità  di aggiudicazione del servizio adottata dal competente Responsabile di Settore non solo rientra nell’ampia discrezionalità  che compete agli organi tecnici in ordine alle scelte operative e gestionali, ma anche risulta funzionale agli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione comunale, tra cui in particolare la tempestiva cantierizzazione dell’opera programmata, al fine di scongiurare così la perdita dei finanziamenti all’uopo concessi con delibera del C.I.P.E. n. 60/2012.
La stessa procedura negoziata si inserisce nell’ambito della rilevata necessità  di adeguare in tempi stringenti il progetto preliminare, anche in conseguenza dell’arresto procedimentale verificatosi, integrandolo con gli elaborati necessari ex art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 per l’indizione della conclusiva procedura di appalto integrato, ovvero progetto preliminare accompagnato da un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
6. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, con cui si assume la violazione dei termini di cui all’art. 124, comma 6, lettera d) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, va ribadito, come peraltro già  evidenziato nell’ordinanza reiettiva dell’istanza cautelare, che detta norma non è applicabile al caso di specie, trattandosi di procedura negoziata che, in relazione al valore (inferiore alle soglie di cui al comma 9 dell’art. 125 d.lgs. n. 163/2006), poteva svolgersi secondo le modalità  di cui all’art. 125, comma 11 del precisato decreto legislativo, ovvero nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità  di trattamento e previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
Il fatto che il codice dei contratti consenta l’affidamento diretto per importi inferiori a quarantamila euro, non è preclusivo della facoltà  comunque concessa alle Amministrazioni di ricorrere alla più trasparente procedura del cottimo fiduciario.
6.1 Trattasi di procedura negoziata che pur procedimentalizzata, non richiede il rigoroso ossequio delle norme puntuali del codice dei contratti, essendo sufficiente il rispetto dei principi valoristici ivi richiamati e che costituiscono il substrato sostanziale comune a tutte le procedure ad evidenza pubblica (conforme Tar Toscana, Firenze, sez.1, 11 settembre 2008, n.1989).
Al riguardo, l’articolo 331 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha specificato che: ” Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità  e di comunicazione previsti dall’articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.
Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità  di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici”.
6.2 Principi che nel caso di specie risultano rispettati con l’invito alla procedura ristretta in questione di tutti i partecipanti alla precedente gara oggetto di annullamento in autotutela, prevedendo un termine che può dirsi congruo in relazione alla mancanza di particolari adempimenti nella predisposizione delle offerte, anche in ragione delle modalità  della selezione (massimo ribasso), nonchè alla mancanza di particolare complessità  dell’incarico, afferente la collaborazione con l’U.T.C. per l’adeguamento del progetto preliminare già  conosciuto da tutti gli operatori invitati, peraltro da espletarsi entro un termine massimo di sette giorni.
7. Il rigetto del ricorso, attesa la legittimità  dell’operato dell’Amministrazione in relazione ai profili censurati dai ricorrenti, comporta la reiezione della connessa domanda risarcitoria.
8. Resta da esaminare la domanda con cui, in via gradata, si chiede la condanna del comune di Accadia al risarcimento ritenuto spettante a titolo di responsabilità  precontrattuale, per violazione dei principi di buona fede e correttezza nelle trattative contrattuali, in relazione all’affidamento sull’esito positivo della procedura di gara.
Anche detta domanda va respinta.
8.1 Sul punto va evidenziato che con riferimento al caso di specie, alcuna aspettativa di sicura conclusione favorevole della procedura de qua poteva ingenerarsi nei ricorrenti.
Infatti, le riserve in ordine all’illegittimità  dell’esclusione dalla gara palesate da alcuni partecipanti, sono state fatte oggetto di precisa contestazione e relativa annotazione all’interno del verbale della seduta di gara del 2 ottobre 2013, conosciuto dai ricorrenti. Inoltre, appena 5 giorni dopo, con Determina n. 82 del 7.10.2013, la S.A. ha provveduto alla sospensione ex art. 21-quater L. 241/1990 della procedura de qua, evidenziando la necessità  di svolgere ulteriori approfondimenti in relazione alla questione problematica evidenziatasi nelle more.
8.2 Va inoltre ribadito come la possibilità  che ad un’aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11, comma 11, 12 e 48, comma 2, del d.lgs 163/2006, sicchè, la stessa, in quanto atto ad effetti instabili ed interinali, è inidonea di per sè a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio, qualora non sussista alcuna illegittimità  nell’operato della Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 28 febbraio 2014, n. 942, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4183; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 31 luglio 2012, n. 2158).
9. In conclusione il ricorso è respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre accessori come per legge in favore dell’Amministrazione resistente, ed in egual misura liquidate in favore della società  controinteressata, con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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