1. Elezioni – Elezione sindaco e rinnovo consiglio comunale – Fase preliminare – Liste candidati – Atto disponibilità  ad autenticazione sottoscrizioni a corredo liste elettorali – Elemento imprescindibile – Non sussite 


2. Elezioni – Elezione sindaco e rinnovo consiglio comunale – Fase preliminare – Autenticazione liste candidati – Annotazione estremi documento di identificazione sottoscrittore – Non necessità 

1. Nell’ambito delle elezioni comunali, l’art. 14 della L. n. 53/1990 (come integrato dall’art. 4 della L. n. 120/1999) va interpretato, in conformità  all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, nel senso che l’indicazione, da parte dell’autenticatore, dell’avvenuta comunicazione della disponibilità  a eseguire l’attività  di autenticazione delle liste, non costituisce elemento imprescindibile per la validità  delle operazioni di autenticazione e per l’ammissione della lista alle elezioni.


2. Ai fini della validità  delle operazioni di autenticazione delle sottoscrizioni a corredo delle liste elettorali per le elezioni comunali, l’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 non attribuisce alcuna rilevanza alla eventuale annotazione degli estremi del documento di identificazione del sottoscrittore, essendo sufficiente che dall’attestazione del pubblico ufficiale autenticante risulti, sotto la sua responsabilità , che si è provveduto al preventivo accertamento dell’identità  del sottoscrittore in un modo consentito dalla legge.

N. 01165/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2014, proposto da Biagio Elefante, rappresentato e difeso dall’avv. Biagio Elefante, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
contro
Sottocommissione Elettorale Circondariale Bari – Casamassima, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comune di Turi;
nei confronti di
Coppi Domenico, Orlando Lavinia, Caldararo Giuseppina, Tardi Giuseppe, Gasparro Anna, Pedone Gianvito, Notarnicola Vito, Palmisano Antonello, Spada Leonardo, Zaccheo Gaetana e Camposeo Pietro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Paolo Bello e Saverio Nitti, con domicilio eletto in Bari, via Arcivescoco Vaccaro, 45;
per l’annullamento
– dell’atto di ammissione alle elezioni comunali di Turi del 25 maggio 2014 della lista “Impegno comune per Turi”;
– dell’atto del 28 maggio 2014 di proclamazione a Sindaco del candidato Domenico Coppi nonchè degli altri eletti nella stessa lista;
nonchè per l’invalidazione della proclamazione degli eletti della lista insieme all’intero risultato delle elezioni;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sottocommissione Elettorale Circondariale Bari – Casamassima e di Coppi Domenico, Orlando Lavinia, Caldararo Giuseppina, Tardi Giuseppe, Gasparro Anna, Pedone Gianvito, Notarnicola Vito, Palmisano Antonello, Spada Leonardo, Zaccheo Gaetana e Camposeo Pietro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 130 cod. proc. amm.;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Donatella Testini; Francesco Paolo Bello e Saverio Nitti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente Elefante Biagio, in qualità  di cittadino elettore di Turi, impugna l’ammissione alle elezioni comunali di Turi del 25 maggio 2014, da parte della Commissione Elettorale Circondariale di Bari – Sottocommissione di Casamassima, della lista “Impegno comune per Turi” ed il conseguente atto del 28 maggio 2014 di proclamazione a Sindaco del relativo candidato Domenico Coppi, nonchè degli altri eletti in detta lista sigg. Lavinia Orlando, Giusy Caldararo, Giuseppe Tardi, Anna Gasparro, Gianvito Pedone, Vito Notarnicola, Antonello Palmisano, Vito Lenato, Leo Spada, Gaetana Zaccheo, Pietro Camposeo.
Chiede, pertanto, l’invalidazione della loro proclamazione e dell’intero risultato delle elezioni.
Deduce censure così sinteticamente riassumibili, tutte riconducibili alla asserita irritualità  dei metodi di raccolta delle firme di presentazione della lista “Impegno per Turi”:
1) mancanza del potere di autenticazione: ai sette fogli recanti le autenticazioni della lista in esame non sarebbe stata protocollata la comunicazione, dal parte del consigliere provinciale autenticante (De Leonardis Claudio Vincenzo), al Presidente della Provincia di disponibilità  in violazione del disposto dell’art. 14 legge n. 53/1990 (come integrato dall’art. 4 legge n. 120/1999); il De Leonardis, nel qualificarsi, non avrebbe nemmeno menzionato tale comunicazione indispensabile per legge ad istituirlo nella funzione; ne deriverebbe che i suoi sette atti di autenticazione sarebbero privi di validità  e con essi tutte le firme di presentazione, con la conseguenza che la lista “Impegno per Turi” risulterebbe illegittimamente ammessa;
2) mancanza di un numero sufficiente di firme validamente autenticate: relativamente ad innumerevoli sottoscrizioni, le stesse recherebbero una serie di codici senza indicazione di un qualunque documento a cui detti numeri si riferiscono e senza menzione del fondamentale requisito dell’autorità  rilasciante e della data di rilascio in violazione dell’art. 21 d.p.r. n. 445/2000.
Si costituivano la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bari – Casamassima ed i sigg. Domenico Coppi (Sindaco neo eletto, candidato nella lista “Impegno Comune per Turi”), Lavinia Orlando, Giuseppina Caldararo, Giuseppe Tardi, Anna Gasparro, Gianvito Pedone, Vito Notarnicola, Antonello Palmisano, Leonardo Spada, Gaetana Zaccheo e Pietro Camposeo (consiglieri comunali, neo eletti candidati nella lista “Impegno Comune per Turi”), resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, quanto alla prima doglianza, va rimarcato che il consigliere provinciale autenticante (De Leonardis Claudio Vincenzo) aveva presentato tempestivamente (in data 15.4.2014) la comunicazione prot. n. 60006 di disponibilità  ai sensi dell’art. 14, comma 1, secondo inciso legge n. 53/1990 (come integrato dall’art. 4 legge n. 120/1999: “Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità , rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”).
Ne consegue che il motivo di ricorso sub 1) va disatteso poichè fondato su una circostanza di fatto priva di riscontro nella documentazione in atti.
Peraltro, da un punto di vista prettamente giuridico, come evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2012, n. 2731 (decisione resa nell’ambito di una controversia in cui si faceva questione in ordine alla corretta portata applicativa dell’art. 14 legge n. 53/1990), “Il potere di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali non discende dall’atto di disponibilità  o dal ricevimento dello stesso da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco, bensì direttamente dalla legge, radicandosi illico et immediate a decorrere dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.”.
Ne discende la non condivisibilità  dell’affermazione di parte ricorrente secondo cui l’indicazione, da parte dell’autenticatore, dell’avvenuta comunicazione della disponibilità  ad eseguire tale attività  sarebbe elemento imprescindibile per la validità  delle operazioni di autenticazione e per l’ammissione della lista alle elezioni.
Con riferimento alla censura sub 2) fondata sull’asserita mancanza di un numero sufficiente di firme validamente autenticate, la stessa va parimenti disattesa.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente le sottoscrizioni sarebbero non conformi alle regole solo perchè nello spazio riservato alla indicazione degli estremi del documento di identificazione potevano rilevarsi “a volte una serie di codici fiscali sic et simpliciter, a volte una serie di meri numeri senza indicazione di un qualche documento a cui detti numeri si riferiscono” (cfr. pag. 5 dell’atto introduttivo).
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la legge (art. 21 d.p.r. n. 445/2000) non attribuisce alcuna rilevanza alla eventuale annotazione degli estremi del documento di identificazione del sottoscrittore, essendo sufficiente che dall’attestazione del pubblico ufficiale autenticante risulti, sotto la sua responsabilità , che si è provveduto al preventivo accertamento dell’identità  del sottoscrittore in un modo consentito dalla legge.
Come sottolineato da T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II 3 gennaio 2012, n. 7:
«¦ è utile ricordare che secondo l’art. 21, comma 2, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 “l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità  del dichiarante, indicando le modalità  di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonchè apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio”.
Sotto il profilo sostanziale è, quindi, essenziale il corretto accertamento della identità  della persona che sottoscrive (fase accertativa): che può avvenire o per conoscenza diretta o sulla base di un documento identificativo del sottoscrittore.
Sotto il profilo formale (fase certificativa) la correttezza del riconoscimento è attestata, in particolare, dalla descrizione sintetica di modalità  identificative utili ad evidenziare il rispetto di dette garanzie. ¦».
Anche secondo T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 aprile 2012, n. 616 l’identificazione può avvenire o per conoscenza diretta o sulla base di un documento identificativo del sottoscrittore.
Infine, T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 5 febbraio 2013, n. 81 ha evidenziato:
«¦ Il principio della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici – contenuto nell’art. 1 comma secondo della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. – inducono a valutare la regolarità  della documentazione, rispetto al paradigma delle vigenti norme, distinguendo gli elementi formali imprescindibili da quelli che possono essere regolarizzati (cfr.: Cons. Stato V, 2.12.2002 n. 6626). L’annotazione sul modello, per ciascun sottoscrittore autenticato, del relativo documento identificativo con il codice alfanumerico può essere, dunque, considerata una sufficiente indicazione della modalità  di identificazione dei sottoscrittori, anche quando non sia precisamente indicato il tipo del documento identificativo. ¦».
In conclusione, l’indicazione, da parte del consigliere autenticante De Leonardis, del codice del documento di identità  (relativamente a talune sottoscrizioni) senza specificazione dell’autorità  rilasciante e della data di rilascio può essere considerata una sufficiente indicazione della modalità  di identificazione dei sottoscrittori.
Nè si può affermare che nel caso di specie sia stato disatteso il principio affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2014, n. 1542; Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2013, n. 789; Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504; Cons. Stato, Sez. V, 1° marzo 2011, n. 1272), in forza del quale l’autenticazione della sottoscrizione non costituisce un mero e vuoto adempimento di carattere formale, bensì si traduce in un requisito sostanziale finalizzato ad assicurare la genuinità  delle firme dei presentatori di lista, impedendo abusi e contraffazioni.
In particolare, Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2014, n. 1542 ha evidenziato che “¦ fra i vari elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione si annoverano l’apposizione del timbro nonchè l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente ¦”, la qual cosa risulta avvenuta nella vicenda in esame e non costituisce oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti.
In ogni caso, su 174 sottoscrizioni raccolte (numero di gran lunga superiore rispetto al minimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge pari a 100) per la lista “Impegno Comune per Turi”, soltanto un piccolo numero presenta le carenze riscontrate da parte ricorrente comunque non sufficiente ad inficiare la validità  delle operazioni.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell’art. 130, comma 8 cod. proc. amm.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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