1. Leggi, decreti, regolamenti – Interesse ad agire – A seguito di sentenza della Corte Costituzionale – Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse – Fattispecie
2. Energia da fonti rinnovabili – Dichiarazione di inizio attività – Esercizio del potere inibitorio – Computo del termine – Efficacia
1. La declaratoria di incostituzionalità di una norma regionale ha efficacia erga omnes e valore retroattivo, tanto da far decadere l’interesse del ricorrente ad una pronuncia che attesti l’illegittimità dell’esercizio del potere inibitorio da parte della p.A., rispetto ad una fattispecie che non può più trovare attuazione (nella specie, la possibilità di realizzare impianti per la produzione dell’energia rinnovabile di potenza fino a 1 MW), proprio in forza della stessa declaratoria di incostituzionalità .
2. Ai fini del tempestivo esercizio del potere inibitorio, il termine prescritto dall’art. 23 D.P.R. n. 380/2001, comma 6, entro cui occorre riscontrare l’assenza di una o più delle condizioni stabilite per avviare l’attività di realizzazione dell’impianto per la produzione di energia rinnovabile, va certamente identificato nell’adozione del provvedimento e non nell’avvenuta notifica dello stesso.
N. 01130/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01819/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2008, proposto da:
Consiglia Ferringo, Anna Ferringo, rappresentate e difese dall’avv. Emilio Salvato, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Giulio Bellomo in Bari, corso V. Emanuele, 30;
contro
Comune di Biccari in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
per l’annullamento
“del provvedimento di diffida inizio lavori, a firma del Responsabile del Procedimento e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Biccari, geom Nicola La Penna, prot. n. 5597 del 14.8.2008, avente ad oggetto: la Denuncia di Inizio attività – realizzazione di un impianto eolico monopala finalizzato alla produzione di energia elettrica, di potenza massima pari a 1 MW, da realizzarsi sul foglio 7, particelle nn. 409 – 410”;
“nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Biccari in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 per le parti i difensori avv.ti Franco Furore, per delega dell’avv. Emilio Salvato; Ilde Follieri, per delega dell’avv. Enrico Follieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento inibitorio del Comune di Biccari, meglio individuato in epigrafe, con cui è stato ordinato loro di non dare inizio ai lavori oggetto di D.I.A. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica (di potenza massima pari ad 1 MW), sul presupposto della insufficienza della documentazione presentata.
2. Avverso il prefato atto hanno articolato quattro motivi di ricorso, con cui hanno dedotto:
I) Nullità e/o inesistenza del provvedimento impugnato per carenza di potere. Violazione di legge ed in particolare dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, dell’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 e dell’art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001. Il comune di Biccari avrebbe esercitato un potere di cui era in realtà privo, richiedendo di integrare la d.i.a. con documenti non previsti da alcuna norma di legge;
II) Nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato per incompetenza assoluta del Comune in materia energetica ed ambientale, potendo detto ente esercitare solo poteri inibitori in caso di contrasto tra il progetto presentato e le norme urbanistiche ed edilizie o di difformità dell’opera dal progetto asseverato;
III) Eccesso di potere, violazione del principio di legalità , difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità ;
IV) Nullità del provvedimento per decadenza dell’attività inibitoria ex art. 23, comma 6, DPR n. 380/2001.
3. Si è costituito il Comune di Biccari, resistendo al gravame.
4. Con ordinanza di questo Tribunale del 20 ottobre 2009, n. 184 è stata disposta la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 del codice di procedura civile, pendendo il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1, la cui asserita violazione costituisce motivo di impugnativa;
5. Conclusosi il giudizio di cui innanzi, le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 9 luglio 2014, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.
2. Le ricorrenti hanno presentato nel luglio 2008 denuncia d’inizio attività per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza massima pari alla soglia di 1 MW.
3. La normativa vigente all’epoca della presentazione della denuncia de qua, fissata dal D.lgs. 387/2003, consentiva per l’installazione degli impianti eolici di potenza inferiore a 60 KW (soglia prevista dalla Tabella A allegata allo stesso decreto) il ricorso alla denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni (così l’art. 12, comma 5), in luogo della generale procedura di autorizzazione unica (invece prevista dallo stesso art. 12, commi 4 e 5). Inoltre, l’art. 27 della legge regionale della Puglia n. 1 del 2008 (applicabile ratione temporis alla presente controversia) aveva esteso l’applicazione della disciplina della d.i.a. agli impianti eolici di capacità di generazione superiore a 60 KW e fino a 1 MW.
4. Tuttavia con sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2010, tale ultima disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui aveva elevato la soglia di potenza entro la quale la costruzione dell’impianto risultava subordinata a procedure semplificate.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, le maggiori soglie di capacità di generazione ai fini del ricorso alla D.I.A. potevano essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione potesse provvedervi autonomamente.
5. Occorre allora precisare in che termini la pronuncia della Corte Costituzionale n. 366/2010 rileva nell’odierno giudizio.
5.1 In termini generali è pacifico che la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e retroattiva, sicchè si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato e, sul piano sostanziale, a tutti rapporti non ancora esauriti (Tar Puglia, Bari, sez. I, 11 gennaio 2012, n.69).
Il giudice amministrativo ha pertanto il potere di trarre d’ufficio le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale che, risolvendo l’eccezione sollevata in altro giudizio, dichiari l’incostituzionalità di una norma (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 1999 n. 138; TAR Puglia, Bari, sez. I, 5 gennaio 2011 n. 2).
5.2 Nel caso in esame, va precisato che le odierne ricorrenti hanno presentato al Comune di Biccari la denuncia d’inizio attività per la costruzione di un aerogeneratore di potenza massima pari a 1 MW, avvalendosi della più favorevole previsione dell’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 (che come detto innanzi innalzava fino ad 1 MW la soglia massima di potenza individuata dalla normativa statale per l’applicabilità del regime semplificato).
Detta norma rappresentava, con riferimento specifico agli impianti cd. minieolici di potenza compresa tra i 60 KW e 1 MW, l’unica disposizione normativa che all’epoca di presentazione della domanda ne consentiva la costruzione e l’esercizio sulla base di semplice asseverazione.
Inconferente è invece il richiamo pure fatto dalle ricorrenti (cfr. in particolare pp.8 e ss. della memoria di costituzione e replica del 18 settembre 2012) all’art. 19 L. 241/90, ritenuta norma idonea a legittimare la realizzazione del progetto oggetto di D.I.A. del 30 luglio 2008, nonostante la declaratoria di incostituzionalità della citata previsione legislativa regionale.
In materia di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili sussisteva (e tuttora sussiste) una specifica disciplina normativa nazionale, oltre che regionale, basata in via generale sul rilascio di un espresso titolo autorizzatorio unico, emesso all’esito di un articolato procedimento, salvo il ricorso, in presenza dei presupposti richiesti, alle procedure semplificate puntualmente disciplinate dalla legge.
5.3 Con riferimento alle censure sollevate in relazione al provvedimento oggetto di gravame, occorre poi chiarire che nel caso in questione non può discorrersi di nullità del provvedimento inibitorio adottato dal Comune di Biccari, ma semmai di illegittimo esercizio di un potere, peraltro esercitato nei termini di legge (come precisato al successivo punto 6 della presente sentenza), che comunque sussisteva in relazione alla procedura in questione e che ha prodotto effetti inibitori rispetto al perfezionamento della fattispecie oggetto di D.I.A..
Sul punto le ricorrenti lamentano l’illegittima compressione da parte del comune di Biccari del proprio diritto a realizzare, sulla base di mera denuncia di inizio attività , un impianto eolico di potenza massima pari a 1 MW, in virtù di una legittimazione ex lege secondo lo schema norma-fatto-effetto.
Tuttavia poichè, come chiarito, la norma in forza della quale le ricorrenti potevano vantare il proprio titolo alla realizzazione dell’impianto è la norma di legge regionale che è stata espunta dall’ordinamento, risultano venute a mancare le stesse condizioni legittimanti l’intervento sulla base della semplice dichiarazione del privato.
Nel caso di specie, poichè sussiste, per quanto detto, uno stretto rapporto tra la posizione soggettiva fatta valere in giudizio e la norma di legge dichiarata incostituzionale, la pronuncia della Corte Costituzionale n. 366/2010 non può non trovare applicazione.
5.4 Alla luce dei rilievi sopra formulati, risulta evidente che le ricorrenti non hanno più interesse ad una pronuncia che attesti l’illegittimità dell’esercizio del potere inibitorio da parte del Comune di Biccari, rispetto ad una fattispecie (ovvero realizzazione dell’impianto eolico monopala sulla base di D.I.A.) che non può più trovare attuazione, proprio in forza della sopraggiunta declaratoria di incostituzionalità , avente efficacia erga omnes e retroattiva.
Irrilevante è, pertanto, il fatto che le ricorrenti abbiano rinunciato con memoria depositata il 18 settembre 2012 al motivo di gravame con cui la stessa norma veniva espressamente invocata quale parametro di verifica della legittimità del provvedimento comunale impugnato.
Per quanto detto, il ricorso va dichiarato improcedibile.
6. Quanto all’invocata applicazione dell’art. 6, comma 10, D.lgs. n. 28/2011, va rilevato che la norma in questione non può trovare spazio attuativo nella fattispecie in esame.
L’art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, dopo aver disciplinato la nuova Procedura abilitativa semplificata, prevede, al comma 10, che: “I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo”.
Orbene, nel caso di specie senz’altro il procedimento non poteva considerarsi più pendente, atteso che, con l’adozione del provvedimento inibitorio in data 14 agosto 2008, il Comune di Biccari aveva impedito il formarsi del titolo legittimante la realizzazione dell’impianto. Infatti, ai fini del tempestivo esercizio del potere inibitorio, il termine prescritto dall’art. 23 D.P.R. n. 380/2001, comma 6, entro cui occorre riscontrare l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, va certamente identificato nell’adozione del provvedimento e non nell’avvenuta notifica dello stesso.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha esercitato il potere inibitorio entro il termine legale di trenta giorni dal deposito della d.i.a, di tal che ben poteva intimare la non esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione delle opere (ex multis Tar Lazio, Latina, 10/07/2014 n. 567).
Inoltre, alla data del 29 marzo 2011 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 28/2011) in forza della più volte citata pronuncia di incostituzionalità , l’art. 27 L.R. Puglia comunque non risultava più applicabile al caso di specie.
7. La peculiarità e complessità della questione giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)