1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso –  Atti generali – Impugnazione con atto applicativo – Condizioni 


2. Pubblico impiego – Concorso – Individuazione dei criteri di selezione – Discrezionalità  amministrativa – Sindacato del Giudice – Non sussiste

1. Gli atti generali vanno impugnati con l’atto applicativo che rende concreta la lesione degli interessi dei destinatari, salvo che per il loro carattere specifico e concreto siano idonei ad incidere direttamente la sfera giuridica del soggetto interessato. 


2. In sede di procedure selettive, l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità  nell’individuazione dei criteri per l’attribuzione agli aspiranti dei punteggi, in relazione alle finalità  che si intendono perseguire. Tale discrezionalità  sfugge al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà .

N. 01128/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00989/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2013, proposto da: 
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio ed in qualità  di genitori esercenti la potestà  sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mauro Fusco e Ritassunta Catalano, domiciliatari per legge in Bari presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura Regionale, al Lungomare Nazario Sauro, 33; Comune di Manfredonia;

nei confronti di
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-; 

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 499 del 23.4.2013, recante “Assistenza indiretta e personalizzata per l’erogazione di misure di sostegno economico per persone in condizioni di non autosufficienza gravissima e i loro nuclei familiari – Approvazione graduatoria delle istanze ammissibili e non ammissibili”, pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Manfredonia in data 2.5.2013, e dei relativi allegati, ivi compresa la graduatoria;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
NONCHE’
per la declaratoria del diritto del ricorrente -OMISSIS- alla rettifica del punteggio conseguito nella graduatoria per l’assegnazione della misura di sostegno economico denominata”Assistenza indiretta personalizzata”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Mauro Fusco e Antonella Loffredo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. I ricorrenti, genitori del minore -OMISSIS-, affetto sin dalla nascita da grave disabilità , espongono di aver presentato in data 14 maggio 2010, in conformità  all’avviso pubblicato sul B.U.R.P. del 18 febbraio 2010, domanda al Servizio Sociale del comune di Manfredonia, per beneficiare della misura di sostegno economico denominata “Assistenza Indiretta Personalizzata”, prevista dalla Regione Puglia con delibera di G.R. n. 1984/2008.
2. Con determina n. 499 del 23 aprile 2013, pubblicata sull’albo pretorio il 2 maggio 2013, il Dirigente del V settore approvava la graduatoria delle 417 istanze pervenute, di cui solo 229 ammesse al beneficio fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I ricorrenti precisano che tali risorse, ammontanti a complessivi € 282.516,42, consentivano l’erogazione della misura di sostegno economico per l’assistenza indiretta personalizzata ai soli primi 30 beneficiari in graduatoria, salvo eventuali scorrimenti, sicchè il piccolo -OMISSIS-risultava idoneo ma non beneficiario, classificandosi al n. 144 della graduatoria, con un punteggio complessivo di 156/240.
3. Avverso il prefato provvedimento n. 499/13 e allegata graduatoria, nonchè avverso la valutazione delle schede dei richiedenti, oltre che dei criteri stabiliti nell’avviso pubblico del 9.2.2010, i coniugi -OMISSIS-hanno presentato il ricorso in esame, affidato a quattro motivi, così sinteticamente riassumibili:
I) Illegittimità  dell’avviso pubblico e dei criteri in esso contenuti per violazione della D.G.R. 1984/2008; violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della L. 162/1998. Eccesso di potere sotto vari profili: i criteri di valutazione di cui all’art. 6 dell’avviso pubblico sarebbero formulati in maniera tale da tenere solo in minimo conto la gravità  delle condizioni di non autosufficienza dei richiedenti. In particolare si contesta la previsione di un “doppio binario” per i minori e per i maggiorenni, che sarebbe fortemente discriminatorio e penalizzante per questi ultimi. Si contesta, inoltre, l’utilizzo della scheda S.VA.M.A. (Scheda per la valutazione multidimensionale delle persone adulte e anziane), ritenuta non idonea alla valutazione della disabilità  dei minori, soprattutto in assenza di commissari con specialità  idonee a valutarne le condizioni.
II) Violazione e falsa applicazione dell’avviso pubblico. Violazione dell’art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere sotto vari profili: si lamenta, in particolare, l’erronea attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di valutazione, peraltro compiuta sulla base di incompleta e non aggiornata documentazione medica.
III) Violazione e falsa applicazione della D.G.R. 1984/2008; violazione degli artt. 3 e 97 Cost; violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità  manifesta: la formulazione della graduatoria è avvenuta a distanza di anni, senza che sia stata compiuta alcuna verifica in ordine alla permanenza dei requisiti dichiarati.
IV) Incompleta e illegittima composizione della Commissione di valutazione delle domande, con conseguente inadeguatezza dei suoi componenti ad esaminare pazienti in giovane età .
4. Si è costituita la Regione Puglia, chiedendo che il ricorso sia respinto.
5. Con ordinanza di questo Tribunale n. 475/2013 è stata rigettata l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.
6. All’udienza del 30 aprile 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto alla stregua delle considerazioni che seguono.
2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità  delle censure formulate dai ricorrenti avverso le clausole dell’avviso pubblico del 18 febbraio 2010 che fissano i criteri di attribuzione dei punteggi.
Come rilevato da condivisa giurisprudenza, gli atti generali, tra i quali rientra l’avviso in questione, in linea di principio vanno impugnati assieme all’atto applicativo che rende concreta la lesione degli interessi dei destinatari, salvo che per il loro carattere specifico e concreto, siano idonei ad inciderne direttamente la sfera giuridica (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2003, n. 1; VI, 24 febbraio 2011 , n. 1166, V, 21 novembre 2011, n. 6135; V, 25 maggio 2010, n. 3308; 19 giugno 2009 n. 4073).
3. Si può allora procedere all’esame del primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità  dei criteri previsti nell’avviso pubblico, in forza dei quali al piccolo -OMISSIS- è stato attribuito un punteggio ritenuto non adeguato rispetto alla gravità  delle patologie dalle quali egli è affetto, classificandosi solo alla posizione n. 144.
In particolare, si contesta la scelta, ritenuta fortemente penalizzante e discriminatoria per i minori, di prevedere una duplice forma di attribuzione dei punteggi, in ottantesimi per gli anziani e disabili adulti (comprensivo dei 20 punti assegnati in misura inversamente proporzionale al reddito) e in sessantesimi per i primi (ai quali non è dato alcun punteggio per il reddito). I ricorrenti sostengono che ove fosse stato utilizzato un unico criterio con attribuzione anche ai minori di un punteggio di 20 per il reddito pari a zero, il piccolo-OMISSIS-avrebbe visto scalare la propria posizione in graduatoria, fino a raggiungere il settantaduesimo posto. Argomentano, inoltre, che sommando a tale punteggio quello conseguibile con l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, egli avrebbe acquisito un’elevatissima probabilità  di attribuzione del beneficio in questione, raggiungendo la trentunesima posizione.
3.1 Le precisate doglianze devono essere disattese.
Per principio consolidato, in sede di procedure selettive, l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità  nell’individuazione dei criteri per l’attribuzione agli aspiranti dei punteggi, in relazione alle finalità  che si intendono perseguire. Detta discrezionalità  sfugge al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà  (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 luglio 2011, n. 4229).
Nel caso di specie, come peraltro rilevato dalla difesa della Regione Puglia, il sistema del “doppio binario” appare esente dai rilevati vizi in quanto trova una sua razionale giustificazione nella finalità  di eliminare l’incidenza del reddito nella valutazione dei minori (in quanto normalmente non percettori di reddito) rispetto agli adulti ed anziani, consentendo, in tal modo, la predisposizione di un’unica graduatoria in cui per entrambi il punteggio massimo conseguibile (partendo rispettivamente da 60/60 e 80/80) è pari a 240 in conseguenza della relativa operazione di normalizzazione.
Del resto, in relazione a situazioni diversificate tra di loro, risulta ragionevole la previsione di un diverso sistema di calcolo dei punteggi, al quale, tra l’altro, proprio in forza della precisata operazione, sono apportati i necessari correttivi, rapportando ad un valore massimo comune i diversi risultati conseguiti, così evitando situazioni discriminatorie.
A ben vedere, poi, detto criterio risulta tutt’altro che penalizzante per i minori. Infatti, in presenza di un punteggio di parità  tra anziani e minori, questi ultimi conseguono, a seguito dell’operazione di conversione, una posizione in graduatoria più favorevole. Ad esempio, l’ottenimento di un punteggio pari a 39/60, quale quello riportato dal piccolo -OMISSIS-, corrisponde a 156/240 punti nella graduatoria unica, mentre, il raggiungimento dello stesso punteggio di 39 da parte di un anziano, proprio perchè espresso in ottantesimi in ragione dell’incidenza del reddito, comporta un risultato normalizzato di 117/240, e, dunque, l’acquisizione di una posizione deteriore rispetto a quella del minore.
3.2 Ininfluenti ai fini della decisione sono poi le censure con cui si contesta l’utilizzo della scheda S.VA.M.A., ritenuta non idonea in relazione alle disabilità  dei minori. Infatti, il minore de quo, a seguito della valutazione della Commissione diretta ad appurare la gravità  delle condizioni di non autosufficienza, ha riportato un indice di Barthel totale maggiore di 90, concretizzando il massimo punteggio attribuibile, pari a 24 punti, così come previsto dall’art. 7 (criteri di valutazione e attribuzione del punteggio), lettera e), dell’avviso.
4. In conseguenza di quanto sopra precisato, risulta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità  delle valutazioni operate dalla Commissione preposta all’esame delle domande, che erroneamente non avrebbe assegnato al piccolo-OMISSIS-ulteriori 4 punti, spettanti in ragione della composizione del nucleo familiare, impedendogli di raggiungere la posizione n. 31, con elevatissima possibilità  di conseguire il beneficio in questione.
Infatti, in ragione della reiezione del primo motivo di ricorso, il massimo punteggio raggiungibile, nell’astratta ipotesi di accoglimento del secondo motivo, sarebbe pari a 43/60 (equivalente a 172/240 a seguito di normalizzazione), dunque non idoneo a fargli conseguire una posizione utile ai fini del contributo, risalendo soltanto alla ottantanovesima posizione della graduatoria finale.
5. Non colgono nel segno nemmeno le censure sollevate con il terzo motivo di gravame, con cui si lamentano illegittimità  procedurali per la mancata attivazione di controlli sulla permanenza dei requisiti dichiarati dai beneficiari in sede di domanda. Le censure, oltre che generiche, non risultano conferenti atteso che, sebbene la graduatoria risulti approvata a distanza di due anni dalla presentazione delle domande, i requisiti andavano correttamente valutati e accertati solo con riferimento al periodo temporale in relazione al quale è stato previsto il contributo assistenziale.
Come precisato dall’art. 4 dell’avviso pubblico, infatti, il contributo, rispetto all’accertamento del relativo diritto “copre retroattivamente (¦) il periodo che va dalla pubblicazione dell’avviso sul BURP fino al completamento delle dodici mensilità “.
6. Infine con l’ultimo motivo parte ricorrente lamenta l’incompleta e illegittima composizione della Commissione di valutazione delle domande.
La censura è generica e priva di pregio.
Non risulta provato che le operazioni di valutazione dell’effettivo stato di bisogno dei richiedenti si siano svolte in difformità  da quanto previsto dall’art. 3 dell’avviso, secondo cui: “le reali condizioni di non autosufficienza e la appropriatezza della presa in carico domiciliare saranno oggetto della valutazione professionale della Unità  di Valutazione Multidimensionale del Distretto sociosanitario competente costituita secondo le normative e gli indirizzi regionali vigenti”.
Al contrario, in conformità  all’avviso, risulta all’uopo specificamente predisposta un’unità  di valutazione multidimensionale presso il competente distretto socio-sanitario, composta, secondo incontestata affermazione della stessa parte ricorrente, da tre medici (di cui un dirigente medico specializzato in igiene e medicina preventiva, un medico generico/pediatra di libera scelta, un medico dirigente di distretto) ed un assistente sociale.
Inoltre, il fatto che nel caso in esame la compilazione della scheda S.VA.M.A. sia stata affidata ad una commissione medica, priva delle figure specialistiche indicate in maniera esemplificativa dal ricorrente (quali neuropsichiatri infantili, geriatri, psichiatri, ecc.) non comporta inidoneità  della stessa ad effettuare le valutazioni richieste. La scheda S.VA.M.A. indica in maniera specifica e dettagliata le diverse situazioni di fatto valutabili, con corrispondente predeterminazione dei punteggi attribuibili per ciascuna possibile alternativa ivi descritta. Infatti, sulla base di dati empirici desunti soprattutto dalla documentazione presentata ed eventuale visita domiciliare (ai sensi dell’art. 10 dell’avviso), risulta rimessa agli esaminatori l’indicazione intuitiva delle conseguenze sul piano motorio, funzionale e delle attività  di base, derivanti dalle varie patologie, al fine di acclarare lo stato di non autosufficienza e bisogno di assistenza socio-sanitaria. Per quanto evidenziato, il Collegio ritiene che, ai fini della valutazione in questione non si evidenzia una particolare complessità  delle operazioni, non risultando tali da richiedere la necessaria presenza di specifiche competenze mediche.
7. In conclusione il ricorso è respinto.
8. In considerazione della natura, della peculiarità  e dell’esito della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1, 2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 30 aprile 2014, 10 giugno 2014, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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