1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Sanatoria delle opere abusive – Accertamento di conformità  – Parere negativo della Sovrintendenza – Lesività  – Immediata
2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Sanatoria delle opere abusive – Art. 181, commi 1-ter e 1-quater, D. Lgs. n. 42/2004 – Presupposti – Autonoma rilevanza urbanistico-funzionale – Mancanza

1. Il parere della Sovrintendenza, in ragione del carattere vincolante e del suo contenuto negativo, risulta immediatamente lesivo dell’interesse dei ricorrenti alla sanatoria delle opere abusivamente realizzate, in quanto idoneo a conformare in maniera inderogabile la determinazione conclusiva che l’Amministrazione decidente deve assumere.
2. Le opere abusive a servizio della sola abitazione cui accedono ed in mancanza di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale non risultano particolarmente pregiudizievoli per il territorio, nè idonee ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale, sicchè sono astrattamente sanabili ai sensi dell’art. 181, commi 1-ter e 1-quater, D. Lgs. n. 42/2004.

N. 01124/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2008, proposto da: 
Carlo Siciliani e Lucia Maria Antonietta Grieco, rappresentati e difesi dall’avv. Arcangelo M. Cafiero, con domicilio eletto presso l’avv. Rossella Malcangio in Bari, via Q.Sella, 120; 

contro
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Passaggio per le Province di Bari e Foggia, Ministero per i Beni e le Attività  Culturali in Persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; Comune di Giovinazzo in persona del Sindaco p.t.;

per l’annullamento
– del provvedimento – comunicazione del Capo Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Giovinazzo, prot. n. 20643 del 13 novembre 2007, recante preavviso di diniego di autorizzazione in sanatoria per opere edili abusive;
– del parere del 6 novembre 2007, prot. n. 10234, espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Passaggio per le Province di Bari e Foggia in ordine alla compatibilità  paesaggistica dell’intervento edilizio.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Passaggio per le Province di Bari e Foggia e del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali in Persona del Ministro p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 per i ricorrenti l’avv. Giuseppe Maselli, per delega dell’avv. Arcangelo M. Cafiero e per le Amministrazioni costituite l’avv. Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Con il ricorso in esame, notificato in data 11 gennaio 2008 e depositato il successivo 24 gennaio 2008, i coniugi Carlo Siciliani e Lucia Maria Antonietta Grieco, comproprietari di una villetta unifamiliare all’interno del complesso residenziale Riva del Sole nel comune di Giovinazzo, impugnano l’atto del 13 novembre 2007, a firma del Dirigente comunale del III Settore Urbanistica e Ambiente, unitamente al presupposto parere negativo della Sovrintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia del 6 novembre 2007, con cui è stata comunicata la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria, da essi presentata in data 3 settembre 2007, ex art. 181, comma 1-quater, del D.lgs. n. 42/2004.
Espongono, per quanto in questa sede d’interesse, di aver realizzato quale pertinenza dell’immobile in questione, esclusivamente un forno a legna con annesso barbecue, nell’ambito del disimpegno antistante il fabbricato che si assoggetta all’esterno con travi e pilastratura, formando una sorta di porticato coperto da teli ombra.
Riferiscono di aver inoltrato domanda di sanatoria, sulla base del duplice rilievo per cui il suindicato manufatto insiste su superficie utile già  esistente ed assentita dalla Soprintendenza e che in ogni caso, lo stesso, determina un impatto minimo sul paesaggio circostante.
2. Tuttavia la Sovrintendenza, ritenendo le opere abusive di che trattasi idonee a determinare la creazione di superfici utili, ha espresso parere contrario in ordine alla compatibilità  paesaggistica dell’intervento edilizio, sicchè con la comunicazione impugnata il Comune, conformandosi al predetto parere, ha preannunciato il proprio avviso contrario all’istanza di sanatoria.
3. Insorgono avverso la prefata comunicazione comunale e presupposto parere della Sovrintendenza i coniugi Siciliani, deducendo l’infondatezza nel merito delle valutazioni effettuate dalle Amministrazioni, denunciandone sia l’eccesso di potere che la violazione di legge sotto diversi profili. In particolare, lamentano la violazione e falsa applicazione dell’ art. 10-bis l. n. 241/90, nonchè la violazione dell’art. 181 D.lgs. 42/2004, atteso che il forno e l’annesso barbecue risultano realizzati all’interno di una superficie utile già  esistente (il porticato), in zona fortemente antropizzata per la presenza di numerose unità  immobiliari a schiera e ville sparse, nonchè di un esteso villaggio turistico denominato “Villa del Sole”.
4. Si sono costituiti il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e la Sovrintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia, resistendo alle avverse censure e chiedendo che il ricorso sia respinto.
5. All’udienza del 28 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi di cui in motivazione.
6.1 Preliminari ed assorbenti sono le censure tempestivamente appuntate avverso il parere della Sovrintendenza, che in ragione del carattere vincolante e del suo contenuto negativo risulta immediatamente lesivo dell’interesse dei ricorrenti alla sanatoria delle opere abusivamente realizzate, in quanto idoneo a conformare in maniera inderogabile la determinazione conclusiva che l’Amministrazione decidente deve assumere (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 5 aprile 2013, n. 1902).
6.2 Sul punto risulta utile richiamare la normativa di riferimento.
In particolare, per le opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità  da essa, l’art. 181, del D.lgs. n. 42/2004, comma 1-quater, prevede, che: “Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter (tra cui rientrano i lavori, realizzati in assenza o difformità  dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati – cfr. precedente comma 1-ter, lettera a) dell’art. 181) presenta apposita domanda all’autorità  preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità  paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità  competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni”.
6.3 La questione centrale posta dall’odierno ricorso è allora stabilire se la realizzazione di un forno con annesso barbecue possa rientrare tra i cosiddetti “abusi minori” per i quali è ammissibile la relativa sanatoria ai sensi della sopra richiamata disposizione normativa.
Orbene, a prescindere dalla pacifica circostanza che nel caso di specie il forno insiste su superficie esistente già  assentita (il porticato già  completamente pavimentato), il Collegio ritiene che, proprio in ragione dei caratteri che contraddistinguono le opere in questione, in quanto a servizio della sola abitazione cui accedono ed in mancanza di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, le stesse non risultano particolarmente pregiudizievoli per il territorio, nè idonee ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale (cfr. T.A.R. Bari, sez. III, 11 gennaio 2013, n. 35; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380, Sez. III, 21 settembre 2012, n. 3920).
Sul punto giova richiamare un costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria non opera per i c.d. volumi tecnici e, quindi, con riferimento a interventi destinati a operare il solo adeguamento funzionale dell’edificio e, ciò, senza che vengano realizzati manufatti suscettibili di essere abitabili o di un’autonoma destinazione, non funzionale al complesso nell’ambito del quale incidono” (Tar Umbria – Perugia, 29 gennaio 2013, n. 46).
6.4 Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, con specifico riguardo alla fattispecie oggetto di gravame, il Collegio ritiene che l’intervento abusivo in questione non sia idoneo a determinare nuove superfici utili nè nuovi volumi, consistendo in opere di ridotto ingombro, funzionali all’abitazione principale cui accedono ed insistenti peraltro su superficie legittimamente edificata. Pertanto, esso risulta astrattamente sanabile ai sensi dell’articolo 181, commi 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Nel caso di specie, dunque, la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere il giudizio di sua competenza con una valutazione specifica sulla compatibilità  dell’intervento abusivamente realizzato rispetto ai valori paesistici da tutelare; tenuto conto, come rilevato dalla difesa dei ricorrenti, della modesta entità  delle opere realizzate e del carattere fortemente antropizzato assunto dalla zona, così come anche evincibile dalla stralcio aerofotogrammetrico allegato in atti.
Risulta allora evidente l’erroneità  del presupposto da cui muove la Sovrintendenza che ha ritenuto le opere in questione idonee a determinare nuove superfici utili, senza peraltro motivarne in maniera sufficientemente adeguata le ragioni, e quindi ha ritenuto non valutabile l’istanza perchè, a suo giudizio, concernente una fattispecie non rientrante tra le ipotesi elencate al comma 1-ter per le quali è possibile ottenere la sanatoria, previo rilascio di autorizzazione paesaggistica ex post.
7. Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, devono essere annullati gli atti impugnati.
8. In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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