Enti e organi P.A. – Comitato Provinciale INPS -Componenti di parte datoriale – Assenza rappresentanza settore industriale – Legittimità – Ragioni
E’ legittima la nomina del Comitato provinciale della sede INPS, ai sensi dell’art. 35 del d.p.R. 30 aprile 1970, n. 639, pur in assenza della nomina di un rappresentante datoriale del settore “industria”, qualora l’atto di nomina sia stato preceduto da adeguata istruttoria ed esprima la caratterizzazione economico-sociale tipica del territorio (nella specie, sono stati nominati, quali rappresentanti del predetto Comitato provinciale, componenti scelti tra i settori “agricoltura” e “commercio”, riconducibili, logicamente, ai settori economici maggiormente rilevanti sul territorio provinciale, risultando quello industriale meno rilevante nel territorio di riferimento rispetto ai primi due).
N. 01114/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2012, proposto da:
Confindustria – Associazione Industriali di Foggia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Grazia Pennella, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Malena in Bari, via Amendola, 170/5;
contro
Ministero del Lavoro, Direzione territoriale del Lavoro di Foggia, in persona dei rispettivi rappresentanti in carica pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la stessa legalmente domiciliati in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Confcommercio di Foggia; Confagricoltura di Foggia; Coldiretti di Foggia; Confartigianato di Foggia; I.N.P.S. – Sede di Foggia;
per l’annullamento
previa sospensiva:
a) del Decreto n. 10, del 25.11.2011, a firma del Direttore Territoriale del Lavoro di Foggia, comunicato con nota datata 1.12.2011, con il quale è stato costituito il Comitato Provinciale presso la Sede I.N.P.S. di Foggia, nella parte in cui la ricorrente Confindustria non è stata inserita nella rappresentanza dei componenti di parte datoriale del detto Comitato Provinciale, nè è stata inserita alcuna altra associazione di categoria che rappresenti il mondo industriale;
b) ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e della Direzione territoriale del Lavoro di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 12 giugno 2014 la dott.ssa Paola Patatini e udito per la parte ricorrente, il difensore avv. Lucia Murgolo, su delega dell’avv. Grazia Pennella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col presente ricorso, la Confindustria di Foggia ha impugnato il decreto in oggetto, con il quale il Direttore Territoriale di Foggia ha provveduto, ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 639/70, alla ricostituzione del Comitato Provinciale dell’INPS di Foggia, nella parte in cui la ricorrente non è stata ricompresa nella rappresentanza dei componenti di parte datoriale.
Premette in fatto di aver segnalato per tempo alla Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia i due propri nominativi, per la nomina a componente effettivo e supplente del suddetto Comitato, ma di non essere stata tuttavia ricompresa nella rappresentanza dei datori di lavoro, contrariamente alle altre organizzazioni datoriali nominate nell’impugnato provvedimento che, a dire della ricorrente, avrebbero addirittura numeri inferiori rispetto ad essa, quanto a vertenze e contratti collettivi stipulati o a dipendenti in servizio presso le aziende.
Avverso il decreto, la ricorrente ha dedotto tre motivi di illegittimità , sintetizzabili in violazione dell’art. 3, l. n. 241/90, carenza di istruttoria, eccesso di potere per difetto di presupposti di fatto e di diritto, per illogicità , violazione e falsa applicazione dell’art.35, DPR n. 639/70.
Ha concluso quindi per l’accoglimento del ricorso, previa concessione di idonea misura cautelare, come incidentalmente richiesta.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero del Lavoro e la Direzione Territoriale del Lavoro di Foggia, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.
All’esito della Camera di Consiglio del 1°.03.2012, il Collegio ha respinto, con Ordinanza n. 157 del 2012, la richiesta di misure cautelari formulata dalla ricorrente, sul presupposto della mancanza nella specie del fumus boni iuris,con la seguente motivazione: “atteso che l’impugnato provvedimento risulta supportato da ampia istruttoria (anche in contraddittorio) e da adeguata motivazione; considerato che dalla documentazione in atti emerge una maggiore rappresentatività delle organizzazioni controinteressate, sia con riferimento al numero degli associati, sia con riferimento al numero di lavoratori interessati; considerato:
– che il territorio di riferimento presenta una forte caratterizzazione economico-sociale nel settore dell’agricoltura, giustificandosi pertanto una rappresentanza di settore in seno al comitato sia per la categoria dei lavoratori autonomi che per quella dei datori di lavoro;
– che non pare illogico aver ricompreso la Confcommercio tra i datori di lavoro, invece che fra i lavoratori autonomi, annoverando ben 21.600 lavoratori dipendenti nello specifico settore, a fronte dei 13.141 di Confindustria”.
All’Udienza Pubblica del 12.06.2014, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e come tale va respinto.
Ferme restando infatti le considerazioni già svolte in sede cautelare, che qui si intendono integralmente condivise, il Collegio rileva inoltre come il procedimento di nomina dei componenti del Comitato Provinciale dell’INPS non possa prescindere, per espressa previsione normativa, dalla previa individuazione dei “settori economici interessati all’attività dell’istituto e in particolare alle funzioni dei comitati provinciali”.
Le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative vengono individuate solo successivamente, proprio all’interno di ciascun settore.
Prescrive difatti l’art.35, del DPR citato, “Il comitato provinciale dell’istituto è costituito con decreto del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Ai fini delle nomine, il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede – sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente nonchè dei dati acquisiti dall’ufficio al quale il direttore medesimo è preposto e sentite le locali organizzazioni sindacali – alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3 del precedente articolo tra i settori economici interessati all’attività dell’istituto e in particolare alle funzioni dei comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:
alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia;
alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;
al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell’istituto.
I membri previsti ai punti 1, 2) e 3) del precedente articolo sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia.
Il decreto di costituzione del comitato provinciale è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.”
àˆ evidente allora come sia necessario e prodromico individuare i settori economici fra quelli tradizionalmente interessati all’attività dell’INPS locale, e una volta individuati quelli risultanti prevalenti, individuare per ognuno le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Nella specie, dai dati acquisiti dall’Ufficio territoriale di Foggia, in particolare quelli forniti dalla CCIA locale – ovvero l’estratto del Rapporto economico 2010/2011 nonchè la Tabella riepilogativa dei dati ex art.3, DPR 472/95 – si evince che i settori economici meritevoli di rappresentanza risultano essere, per quanto riguarda i datori di lavoro, quelli agricolo e commerciale, risultando quello industriale meno rilevante rispetto ai primi due.
Pertanto, poichè l’art.7, co.10, D.L. n.78/10, conv. in L. n. 122/10, ha ridotto in misura non inferiore al 30% il numero dei componenti del Comitato suddetto, e conseguentemente la nota attuativa del Segretario Generale del Min. del Lavoro ha modificato il relativo numero dei componenti prevedendo, in particolare, due rappresentanti dei datori di lavoro in luogo dei precedenti tre, ne segue che, come ben motivato ed evidenziato nello stesso provvedimento impugnato, il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro, e prima ancora dei settori economici di riferimento, debba essere necessariamente pari a due.
Da ciò, la ripartizione dei membri del Comitato tra i settori economici interessati all’attività dell’Istituto ed in particolare alle funzioni dei Comitati stessi, con riferimento ai datori di lavoro, non poteva non essere effettuata che tra i settori dell’agricoltura e del commercio.
Alla luce di tale ricostruzione, non emergono i vizi lamentati dalla ricorrente, viepiù che nel decreto impugnato è ricostruito l’iter logico seguito dall’Amministrazione – in stretta attuazione di quanto stabilito dalla normativa vigente nonchè dei dati acquisiti nel corso dell’istruttoria – ed è evidente che la mancata designazione di un componente di Confindustria, e prima ancora di un rappresentante del mondo industriale, per la parte datoriale, sia riconducibile logicamente alla previa rilevazione dei settori economici maggiormente rilevanti sul territorio provinciale, che non comprendono, per le ragioni suddette, quello industriale.
Ne segue infine che le considerazioni svolte da Confindustria sulla maggiore rappresentatività della propria associazione rispetto alle altre organizzazioni sindacali presenti nel comitato risultano, alla luce delle considerazioni su fatte, inconferenti e secondarie.
Il ricorso merita pertanto di essere respinto.
Attesa la particolarità della questione, le spese possono tuttavia essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)