Istruzione pubblica – Scuola paritaria – Revoca del riconoscimento – Misura cautelare monocratica – Presupposti – Non sussistono
Il presupposto di legge della estrema gravità e urgenza per la concessione della misura cautelare monocratica non sussiste in caso di brevità del tempo intercorrente tra la data della sua richiesta e la prima camera di consiglio utile correlato, nella specie, anche agli effetti retroattivi che la concessione della misura cautelare è destinata a produrre, attesa la natura del provvedimento impugnato (revoca dello status di scuola paritaria).
N. 00509/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01061/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
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Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2014, proposto dalla Società Cooperativa European Link, quale ente gestore del liceo linguistico “Guido D’Arezzo”, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Bonadies, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Petrarota in Bari, via Tommaso Fiore, 62;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto prot. MPIA 00DRPU/8319/USC n. 49751 del 18.8.2014, notificato in data 25.8.2014, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha revocato lo status di scuola paritaria al Liceo linguistico “Guido d’Arezzo” di Ruvo di Puglia;
– della nota prot. n. 4668 del 2.5.2014 resa dall’Ufficio Scolastico Regionale in ordine all’incarico conferito alla prof. Giovaniello di eseguire accertamenti ispettivi presso il liceo in parola;
– della relazione del 23.5.2014;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 6, ultimo comma legge n. 186/1982;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., dalla società ricorrente;
Ritenuto non sussistente il presupposto di legge della estrema gravità ed urgenza in considerazione della brevità del tempo intercorrente tra la data odierna e la prima camera di consiglio utile, tenuto altresì conto della circostanza della rimozione in via retroattiva degli effetti pregiudizievoli lamentati in ipotesi di eventuale accoglimento della istanza cautelare in sede collegiale;
P.Q.M.
respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 ottobre 2014.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 8 settembre 2014.
Il Presidente ff | |
Francesco Cocomile |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 09/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)