1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordinanza di sospensione lavori abusivi – Ricorso – Ordinanza di demolizione dei lavori abusivi – Ricorso straordinario – Conseguenze

2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Difetto interesse all’annullamento – Pronunzia dell’illegittimità  ai fini risarcitori – Art.34, co.3, c.p.a. – Condizione 

1. La sopravvenienza del provvedimento demolitorio, impugnato con ricorso straordinario, determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione al ricorso avverso il provvedimento di sospensione dei lavori abusivi, con conseguente pronuncia di improcedibilità , poichè l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio si “sposta” dall’annullamento del provvedimento (di sospensione) già  adottato – e inevitabilmente ormai inefficace per decorso del termine legale – all’annullamento di quello di demolizione, con conseguente valutazione in quella sede anche della domanda risarcitoria. 

2. La norma dell’art. 34, co.3, del c.p.a.  che consente al giudice di pronunziare l’illegittimità  dell’atto, anche se l’annullamento non risulti più utile per il ricorrente, se sussista l’interesse ai fini risarcitori, postula che la domanda risarcitoria sia stata già  proposta.  

N. 01110/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01713/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2010, proposto da: 
Germano Carella, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n. 29; 

contro
Comune di Adelfia, Comune di Adelfia – Polizia Municipale; 

per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità 
– dell’ordinanza n. 9 del 29.7.2010 (prot. n. 10637 – notificata al ricorrente in data 24.8.2010) del responsabile del settore edilizia e urbanistica del Comune di Adelfia;
– di ogni alto atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto dal ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Michelangelo Pinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un immobile sito in Adelfia alla v. della Repubblica, in relazione al quale, il 9 aprile 2010, ha presentato una D.I.A. per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione.
Successivamente il Responsabile del procedimento, con nota (prot. n. 5082) del 7 maggio 2010, ha richiesto dei documenti mancanti nella D.I.A. ed ha contestualmente inibito l’avvio dei lavori che, invece, per come emerge del verbale di un successivo sopralluogo (prot. n. 10601/2010), risultano essere stati, comunque, eseguiti dal ricorrente.
In virtù del suddetto accertamento, l’Amministrazione ha emanato il 29 luglio 2010 l’ordinanza di sospensione dei lavori (prot.n. 10637) qui impugnata, motivata in ragione dell’avvenuto accertamento di “lavori di ristrutturazione in assenza di titolo abilitativo e in violazione di quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1, del D.P.R. 380/2011 e art. 93, comma 1, dello stesso D.P.R..”.
L’Autorità  ha, poi , emanato, il 19 gennaio 2012, un ulteriore provvedimento (prot. n. 1019), attraverso cui si è ordinato di demolire le opere abusivamente realizzate.
L’ordinanza di demolizione è stata impugnata dal ricorrente con un separato ricorso straordinario, depositato in copia in questo fascicolo il 31 maggio 2014.
La sopravvenienza del provvedimento demolitorio, impugnato con ricorso straordinario, determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione dell’odierno ricorso, con conseguente pronuncia di improcedibilità , poichè l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio si “sposta” dall’annullamento del provvedimento di sospensione già  adottato (ed inevitabilmente ormai inefficace per decorso del termine legale), all’ annullamento del provvedimento di demolizione.
Infatti, ogni questione, anche di carattere risarcitorio, non può che essere assorbita dalle statuizioni inerenti il provvedimento finale del procedimento di accertamento dell’abuso (cioè l’ordinanza demolitoria), senza considerare che la ormai acquisita esclusione della c.d. pregiudiziale di annullamento ai fini risarcitori, consente di pronunciare la eventuale condanna per responsabilità  aquiliana (allo stato non ancora non formulata, come espressamente dichiarato a verbale di udienza del 16.7.2014 dalla difesa di parte ricorrente), indipendentemente dalla pronuncia demolitoria, aderendo la Sezione all’indirizzo giurisprudenziale che interpreta l’art. 34 c.3 del c.p.a. nel senso che l’interesse all’accertamento giudiziale dell’illegittimità  dell’atto postuli la già  avvenuta proposizione della domanda risarcitoria.
In ogni caso, nel merito, il ricorso risulterebbe, comunque, infondato, come emerge dall’istruttoria svolta, nonchè dal sopravvenuto ordine di demolizione già  citato.
I motivi di ricorso sono tutti volti a censurare l’invalidità  del provvedimento sulla base dell’incongruenza circa l’esatta ubicazione dell’immobile (i lavori abusivi sono stati riscontrati per l’immobile sito in v. Della Repubblica, ma l’ordinanza di sospensione indica, invece, come ubicazione, dell’edificio. V. Forno vecchio) e per la divergenza del provvedimento rispetto al verbale di sopralluogo, in ordine alla data in cui quest’ultimo è stato effettuato.
Al fine di valutarne la fondatezza (si badi che l’istruttoria è stata disposta prima che il Collegio avesse notizia del sopravvenuto provvedimento di demolizione e della conseguente sopravvenuta improcedibilità ) si è ritenuto di acquisire sul punto chiarimenti dettagliati dall’Amministrazione, la quale, con nota prot. n. 7943 del 29 aprile 2014, ha spiegato che il provvedimento gravato contiene effettivamente un errore sull’esatta ubicazione dell’immobile di proprietà  del ricorrente e che la data apposta sul verbale di sopralluogo è incongruente rispetto al numero di protocollo, ma ha anche ribadito che l’ordinanza di sospensione impugnata “correli inequivocabilmente le opere de quo alla DIA prot. n. 5082 del 09/04/10” presentata dal ricorrente, riferendosi, per ciò, in modo univoco, all’immobile sito in v. Della Repubblica.
L’errore denunciato, pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti, non può considerarsi espressione di travisamento dei fatti (sintomatico dell’eccesso di potere), bensì semplicemente un errore materiale (errore ostativo e non errore vizio, per mutuare la terminologia civilistica).
Nulla per le spese, non essendosi costituita l’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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