1. Processo amministrativo – Giudizio sull’accesso ai documenti amministrativi – Proposizione del ricorso – Riscontro dell’amministrazione – Cessazione della materia del contendere – Condanna alle spese dell’amministrazione – Natura – Contenuto


2. Accesso – Interesse attuale e concreto – Accertamento destinazione d’uso immobile oggetto di un atto di compravendita immobiliare  – Sussiste 

3. Accesso – Interesse attuale concreto  – Utilizzo a fini probatori del documento in sede di giudizio civile  – Sindacabilità  dell’interesse da parte del g.a. – Limiti 

4. Accesso – Natura non provvedimentale del documento – Irrilevanza 

1. L’interesse ad  accertare la destinazione d’uso dell’immobile prima di procedere al suo acquisto, appare idoneo a supportare adeguatamente l’istanza di accesso agli atti relativi all’immobile stesso, in quanto considerato diretto, concreto e attuale e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell’istanza di accesso.

2. In tema di accesso ai documenti amministrativi, la valutazione che la p.A. e il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, sono chiamati a compiere va effettuata in astratto e “ab externo”, senza che nell’esercizio di quest’ultima funzione vi sia spazio per compiere apprezzamenti diretti (e indebiti) sulla documentazione richiesta quale strumento di prova diretta, o di mancata prova, della lesione sofferta dalla parte in sede di giudizio civile e sulla fondatezza della domanda giudiziale civile, ossia della pretesa sottostante;

3. La natura non provvedimentale di un documento, stante l’ampia definizione contenuta nell’art. 22, comma 1°, lett. d), L. n. 241/1990, non è ostativa all’esercizio del  diritto di accesso previsto dalla norma medesima.

4. Dev’essere disposto il recupero del contributo unificato in favore del ricorrente oltre che la condanna alle spese dell’amministrazione resistente, in ragione della natura di decisione di merito (non processuale) della sentenza che dichiara la  cessazione della materia del contendere emanata a seguito dell’adempimento all’istanza di accesso  verificatosi da parte dell’amministrazione soltanto dopo la notificazione del ricorso ex art. 116 c.p.a..

N. 01097/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2014, proposto da: 
Amelia De Lucia, rappresentato e difeso dall’avv. Ida Maria Dentamaro, con domicilio eletto presso Ida Maria Dentamaro in Bari, via De Rossi, 16; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26; 

nei confronti di
Michele Bonante, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8; 

per la declaratoria di illegittimità  del silenzio p.a. (ex art. 116 c.p.a.);
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Michele Bonante;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 34, co. 5 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Fulvio Mastroviti, Augusto Farnelli e Michaela de Stasio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con richiesta notificata l’1/8/2013, DE LUCIA AMELIA ha chiesto al Comune di Bari di ottenere copia del certificato storico di destinazione d’uso di un immobile sito in Bari alla via S. Matarrese n. 2/4 di proprietà  Bonante/Signorile, oggetto di una proposta di acquisto fatta dalla ricorrente e in atti documentata.
A fronte del silenzio serbato dall’odierna resistente sull’istanza, la DE LUCIA ha proposto ricorso ex art. 116 CPA, chiedendo di ordinare al Comune di Bari il rilascio del predetto documento, nominando, per il caso di inerzia un commissario ad acta.
Il Comune ha resistito alla domanda e BONANTE MICHELE ha proposto controricorso.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato la nota del 26/6/2014 con la quale il Comune di Bari ha comunicato che in relazione all’immobile di cui sopra “non è consentibile la mutazione di destinazione d’uso dei volumi destinati alla residenza”, con ciò fornendole le informazioni necessarie.
Alla camera di consiglio del 16 luglio 2014, la DE LUCIA ha dichiarato che il suo interesse all’accesso era ormai soddisfatto, ma ha insistito per la condanna del Comune al pagamento delle spese.
Considerato il pieno soddisfacimento dell’interesse conoscitivo della ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese del Comune da ritenersi virtualmente soccombente. Infatti:
– il Comune ha notiziato la ricorrente in ordine a quanto richiesto solo in epoca successiva all’instaurazione del giudizio;
– sussiste in capo alla ricorrente l'”interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, atto a giustificare la richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990. Al fine di valutare la sussistenza di tale interesse occorre avere riguardo alle finalità  che l’istante dichiara di perseguire, richiedendo la norma in parola un “legame tra finalità  dichiarata ed il documento richiesto”. L’interesse enunciato dalla ricorrente (accertare la destinazione d’uso dell’immobile prima di procedere al suo acquisto), appare idoneo a supportare adeguatamente la pretesa dell’istante. La richiesta di accesso è quindi sufficientemente supportata dalla necessità  della difesa degli interessi giuridici della ricorrente (ex art. 24 co. 7 l. 241/90); sotto tale profilo, va ricordato che la valutazione che la P. A. in prima battuta e, quindi, il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva sono chiamati a compiere va effettuata in astratto e, per dir così, “ab externo”, senza che nell’esercizio di quest’ultima funzione vi sia spazio per compiere apprezzamenti diretti (e indebiti) sulla documentazione richiesta quale strumento di prova diretta, o di mancata prova, della lesione sofferta dalla parte in sede di giudizio civile e sulla fondatezza della domanda giudiziale civile, ossia della pretesa sottostante (CGARS sent. 7 maggio 2014 n.310);
– quanto all’accessibilità  dell’atto, non osta la natura non provvedimentale del documento per il quale è causa, stante l’ampia definizione contenuta nell’art. 22 co. 1 lett. D l. 241/90.
Deve essere altresì disposto il recupero del contributo unificato in favore del ricorrente, in ragione della natura di decisione di merito (non processuale) della sentenza che pronuncia la cessazione della materia del contendere, con conseguente applicazione dell’art. 13 c 6 – bis 1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, testo unico in materia di spese di giustizia, secondo il quale “L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”.
Sussisono giusti motivi per compensare le spese tra la ricorrente e Bonante Michele.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Bari alla refusione delle spese di lite nella misura di euro 2.000,00, oltre IVA, cpa e spese generali.
Contributo unificato rifuso ai sensi dell’art 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Spese compensate tra la ricorrente e il controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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