1. Commercio, industria, turismo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse – Contributi e sovvenzioni pubblici – Revoca per pendenza procedimento penale – Sospensione procedimento di revoca – Inppugnabilità  

2. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Revoca – Provvedimento vincolato – Conseguenze   

3. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Revoca – Provvedimento vincolato –  Motivazione per relationem – Ammissibilità 

4. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Revoca –  Onere probatorio della P.A. – Ammissibilità  prova per presunzioni

1. La sospensione del procedimento avente a oggetto un provvedimento che si confronta con un interesse oppositivo è inoppugnabile, in quanto priva di carica lesiva (nella specie la sospensione riguardava la revoca di finanziamenti pubblici).


2. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 15 maggio 1998 n. 123/1998, la revoca dei contributi pubblici è un atto dovuto al ricorrere dei presupposti di legge, con la conseguenza che la mancanza di qualsivoglia discrezionalità  in capo all’Amministrazione sul “se” adottare il provvedimento, non solo priva di rilevanza il fatto che essa possa ritenere sussistere nuovi elementi, se risulta che quelli precedentemente acquisiti giustificano la revoca, ma anche l’eventuale violazione dell’art. 10, L. n. 241/1990, degrada a mero vizio di forma non invalidante, ai sensi dell’art. 21 octies, L. n. 241/1990 quando sia palese che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge.


3. Prima di determinarsi alla revoca, la p.A. è tenuta a esprimere un giudizio sulla sussistenza, in concreto, delle condizioni cui la legge inderogabilmente fa conseguire la revoca dei finanziamenti, potendo all’uopo motivare la revoca per relationem (nella fattispecie, il Ministero ha rinvenuto la sussistenza delle condizioni per la revoca del finanziamento nella dettagliata e documentata informativa della Guardia di finanza). 


4. La pubblica Amministrazione in giudizio non gode di alcun privilegio sul piano probatorio, dovendo dimostrare i presupposti di fatto a fondamento dei suoi provvedimenti, ma tale prova ben può essere data anche per presunzioni; a riprova di tanto la resistente p.A., terza rispetto ai rapporti contrattuali tra società , non subisce i limiti probatori posti dall’art. 1417 c.c. alle parti dell’accordo simulatorio avente a oggetto il prezzo (simulazione relativa) o una vendita in realtà  non voluta.

N. 01092/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00659/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2013, proposto da S. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Daniel Vonrufs, Gaetano Alfarano, Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, n. 8; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento dello Sviluppo e Coesione Economica, Ministero dello Sviluppo Economico – Generale Incentivazione Attività  Imprenditoriali-Sede Salerno; Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari presso la quale è domiciliato in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento della revoca della concessione di contributi per l’attività  produttiva e della richiesta di restituzione delle somme erogate in favore della società  ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  N. a r.l. ha usufruito di contribuiti pubblici, per un importo pari a € 3.084.022,37 erogato dalla Cassa depositi e prestiti con acconto di € 1.71.3443,40 il 9 luglio 1999 e saldo di € 1.370.676,16 il 24 gennaio 2003, per avviare un’attività  industriale nel Comune di Manfredonia, sottoscrivendo il 19 marzo 1999 il secondo protocollo aggiuntivo al Contratto d’area di Manfredonia.
Il programma di investimento, ammesso su parere positivo di Europrogetti e Finanza S.p.a. del 17 ottobre 2002, con l’entrata in funzione dello stabilimento, è stato sottoposto ad accertamento finale di spesa da parte della Commissione nominata con D.M. 11 aprile 2003, che, con verbale del 14 novembre 2003, ha dichiarato sostanzialmente conseguite le finalità  dell’investimento.
In data 22 dicembre 2003 la N., unitamente alla M. s.r.l, parimenti ammessa ad analogo finanziamento pubblico poi revocato, è stata fusa per incorporazione in S. s.r.l. , odierna ricorrente per successione universale nei rapporti giuridici facenti capo alla N..
Con nota del 12 febbraio 2004, in seguito alla fusione, il Ministero avviava il procedimento di ricalcolo del contributo, conclusosi con l’approvazione definitiva del programma di investimento e un conguaglio a saldo del finanziamento pari ad € 35.174,05.
Con nota dell’11 maggio 2010 il Ministero ha quindi avviato il procedimento di revoca dei finanziamenti sulla base di informazioni pervenute dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Foggia con nota dell’8 aprile 2008 relativa ad accertamenti di polizia giudiziaria, nel corso dei quali erano emerse irregolarità  concernenti il programma finanziato, per le quali era già  in corso un’indagine della competente Procura della Repubblica.
Il procedimento di revoca veniva poi sospeso dal Ministero, in via cautelare, per 18 mesi, in attesa degli sviluppi della parallela indagine della Procura della Repubblica e poi riavviato con nota del 29 febbraio 2012, a seguito della comunicazione con la quale la Guardia di finanza informava il Ministero che erano ancora in corso le indagini preliminari del procedimento penale avviato per i reati previsti dagli articoli 640 bis e 483 c.p.
Il parallelo procedimento, avviato sugli stessi presupposti dalla Procura regionale della Corte dei conti, veniva archiviato il 3 ottobre 2012 perchè non risultavano responsabilità  contabili da perseguire.
In data 6 marzo 2013 il Ministero ha adottato la revoca della concessione del finanziamento pubblico, motivata per relationem, sulla scorta del verbale del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Foggia che addebita ai soci e agli amministratori della N. s.r.l. una serie di condotte fraudolente consistenti in :
1) apporti di mezzi propri per € 1.565.897,32 eseguiti con somme di denaro di provenienza anonima da conti esteri;
2) realizzazione del capannone industriale della N. s.r.l. in adiacenza ad altro capannone della M. s.r.l. in violazione della normativa urbanistica;
3) sovrafatturazione dei costi relativi all’acquisto dell’impianto COEX 2000 per € 929.620,91;
4) sovrafatturazione dei costi relativi all’acquisto del micro perforatore MB/6 mod. 160 per 17.043,08;
5) sovrafatturazione dei costi relativi all’acquisto del monopiegatore MP 160 per € 49.063,04;
6) sovrafatturazione dei costi relativi all’acquisto del microforatore Star X 2000 per € 83.728,00;
Sulla base di tali riscontri il Nucleo di polizia tributaria ha ricostruito i rapporti plurilaterali fra la N. e altre società  che avevano rapporti commerciali con la collegata S. s.p.a. evidenziando che la S. e la N. erano partecipate e amministrate delle stesse persone fisiche (padre e tre fratelli) e che le cessioni di beni strumentali fra le predette società  e intermediari risultati fittizi, hanno determinato, ad ogni passaggio, un aumento del prezzo dei beni strumentali acquistati dalla N., come risulta dalle fatture emesse dalle società  che hanno ceduto direttamente o mediatamente detti beni alla N..
Il rapporto evidenzia poi che i conferimenti dovuti dai soci, secondo il contratto d’area per un apporto pari al 30% dell’investimento, furono versati da soggetti anonimi tramite bonifici da conti esteri per importi dei quali i soci della N. non disponevano, stando alle loro coeve dichiarazioni dei redditi.
Il rapporto si conclude esprimendo il convincimento, fondato su un giudizio di ragionevolezza e verosimiglianza, che la sovrafatturazione dei beni strumentali sia servita per costituire la provvista necessaria (maggiori costi figurativi, a fronte di costi reali inferiori, e corrispondenti rimborsi da parte del Ministero) per conferire in società  importi pari al 30% del capitale d’investimento, come prescritto dal contratto d’area.
La N. si grava del provvedimento di revoca per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione della l. n. 241/90 e del d.M. 320/00; violazione art. 97 Cost; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà  e illogicità , difetto di istruttoria travisamento dei fatti, falsità  del presupposto e difetto di motivazione, sviamento di potere perchè il Ministero, per ben due volte, sarebbe incorso in contraddizione sulla esistenza ed adeguatezza dei presupposti di avvio del procedimento di revoca; dopo aver avviato il procedimento, sulla base del rapporto della Guardia di finanza, ha ritenuto opportuno sospenderlo per attendere gli sviluppi dell’azione penale esercitata sugli stessi fatti, evidentemente ritenendo gli accertamenti della Guardia di finanza non sufficienti per adottare la revoca. Successivamente però ha ritenuto di riavviare il procedimento, che poi è pervenuto alla revoca del finanziamento, benchè nulla fosse cambiato rispetto all’esordio dell’azione amministrativa, così reiterando l’errore iniziale, emendato solo per il breve periodo della sospensione;
2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 10 l. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e per errore nei presupposti perchè l’amministrazione non avrebbe dato alcun rilievo nel provvedimento agli argomenti addotti dalla ricorrente nelle memorie endoprocedimentali, limitandosi invece ad esprimere in merito un apodittico giudizio di irrilevanza.
3) Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del legittimo affidamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e per errore sui presupposti, perchè l’amministrazione non avrebbe condotto alcuna istruttoria sui fatti posti a base del provvedimento, essendosi invero limitata a fare riferimento ai rapporti del Nucleo di polizia tributaria che si collocano nella fase delle indagini preliminari, ove per definizione necessitano di approfondimenti e conferme sul piano probatorio; se dunque, sostiene la ricorrente, gli elementi assunti con la notitia criminis sono stati dallo stesso Ministero ritenuti non sufficienti per dare impulso al procedimento di revoca, tanto che questo fu sospeso in attesa di ulteriori riscontri, a maggior ragione non possono costituire valido presupposto, ove non confermati con adeguata istruttoria, di un provvedimento gravativo come quello impugnato, che peraltro sacrifica l’affidamento riposto dalla società  sulla legittimità  dell’intervento ammesso al finanziamento.
4) Violazione dell’art. 9 d.lg. n. 123/98 e dell’art. 12 d.M. n. 320/00; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione, perchè il provvedimento gravato si fonda solo sul rapporto della Guardia di finanza che trae conclusioni sfavorevoli all’interesse della ricorrente, sulla base di un mero giudizio di verosimiglianza riguardo alla natura fittizia delle operazioni contestate e sul nesso di derivazione causale fra queste e lo scopo fraudolento con esse perseguito.
Il Ministero convenuto resiste con controricorso.
Il ricorso non è fondato.
Nel primo motivo di ricorso la ricorrente, dal fatto che il procedimento sia stato sospeso in via cautelare, in attesa di ulteriori elementi informativi della Procura inquirente, trae la conclusione che il rapporto della Guardia di finanza non conteneva elementi sufficienti per disporre la revoca, mentre l’averla in seguito adottata senza che nulla fosse mutato rispetto ai fatti rappresentati nel predetto rapporto, sarebbe sintomo di evidente contraddittorietà .
Nulla però nella motivazione della sospensione autorizza a ritenere che il Ministero l’abbia disposta perchè i fatti riportati nel rapporto non giustificassero l’adozione della revoca annunciata nella comunicazione di avvio.
In realtà  la ricorrente trascura il fatto che l’amministrazione potrebbe aver sospeso il procedimento, lo si desume dalla natura cautelare del provvedimento interinale, in attesa degli sviluppi dell’azione penale, per evitare di adottare un provvedimento distonico con una eventuale archiviazione, ove le indagini avessero dimostrato l’insussistenza dei fatti addebitati ai soci della N..
In considerazione di ciò l’azione amministrativa si rivela coerente ed avveduta, semmai la non immediata percezione, dalla lettura del provvedimento, di tale finalità , potrebbe rivelare una motivazione non del tutto espressa della sospensione, ma un tale vizio, oltre a non essere stato dedotto, non sarebbe neppure deducibile poichè la sospensione del procedimento avente ad oggetto un provvedimento che si confronta con un interesse oppositivo è inoppugnabile, perchè è priva di carica lesiva.
Non potendosi dunque dalla sospensione del procedimento trarre argomento a sostegno dell’insufficienza (ai fini della revoca) degli elementi raccolti nel rapporto della Guardia di finanza, deve dedursi che non ha rilievo neppure il fatto che la p.a. abbia dato nuovo impulso al procedimento sulla base di “nuovi elementi” comunicati dalla Guardia di finanza, in verità  insussistenti perchè la Guardia di finanza si era limitata a render noto che le indagini in sede penale erano ancora in corso.
Di certo però il fatto che a due anni dall’avvio delle indagini non fosse sopravvenuta un’archiviazione, imponeva il riavvio del procedimento fino ad allora sospeso, stante l’obbligo generale della p.a. di provvedere, onde il fatto di aver riavviato il procedimento non è in sè censurabile.
Inoltre, ai sensi dell’art. 9 del d.lg. n. 123/98 la revoca dei contributi pubblici è un atto dovuto al ricorrere dei presupposti di legge, con la conseguenza che la mancanza di qualsivoglia discrezionalità  in capo all’amministrazione sul “se” adottare il provvedimento (Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 2012, n. 3688) non solo priva di rilevanza il fatto che il Ministero abbia ritenuto sussistere nuovi elementi, se risulta che quelli precedentemente acquisiti giustificano la revoca, ma anche l’eventuale violazione dell’art. 10 l. n. 241/90, dedotta con il secondo motivo, degrada a mero vizio di forma non invalidante, ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241/90 quando, come nel caso in esame – lo si vedrà  appresso – sia palese che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge.
Per la stessa ragione il convincimento espresso dalla p.a. sulla inidoneità  delle controdeduzioni della ricorrente a determinare un epilogo del procedimento diverso da quello annunciato con la comunicazione di avvio non contrasta con l’art. 10 l. 241/90, che non richiede che le controdeduzioni siano riscontrate analiticamente, laddove in esse non si contesti la verità  degli elementi di fatto acquisiti al procedimento.
Data la natura vincolata del provvedimento, che consente alla p.a. procedente di valutare solo l’adeguatezza e la corrispondenza all’ipotesi legale tipica dei riscontri istruttori, il Ministero avrebbe potuto omettere ogni riferimento alla memoria della N. senza incorrere, ai sensi dell’art. 21 octies l. n. 241/90, in censure invalidanti, con la conseguenza che, averne dato un succinto riscontro, esclude anche un mero vizio di forma.
Al dunque, ciò che rileva ai fini del decidere, è stabilire se i rapporti della Guardia di finanza posti a fondamento della revoca siano adeguati e idonei a sostenere il provvedimento gravato, nei limiti di quanto dedotto con i motivi n. 3 e 4, che possono essere trattati congiuntamente, laddove esprimono censure di eccesso di potere per erroneità , carenze istruttorie, vizio di motivazione e falsità  dei presupposti sui quali il provvedimento si fonda.
In linea di principio occorre osservare che l’aver ritenuto di adottare il provvedimento gravato solo sulla base dei riscontri contenuti nell’informativa della Guardia di finanza, non costituisce in sè un profilo di illegittimità  del provvedimento, come invece sostenuto dalla ricorrente nel terzo motivo, perchè prima di determinarsi alla revoca, la p.a. ha espresso un giudizio -richiesto dalla disciplina di settore – sulla sussistenza, in concreto, delle condizioni cui la legge inderogabilmente fa conseguire la revoca dei finanziamenti, rinvenendone la sussistenza nella dettagliata e documentata informativa della Guardia di finanza, cui la motivazione della revoca rinvia per relationem.
Sotto tale aspetto è poi irrilevante che gli elementi posti a base del provvedimento impugnato siano gli stessi che hanno determinato l’avvio del procedimento penale, nell’ambito del quale necessitano di conferma in sede di ulteriori indagini e dibattimentale, stante la diversità  degli interessi protetti, così come è inconferente che la Società  ricorrente non abbia avuto notizia di un rinvio a giudizio, considerato che essa non può, per sua natura, rivestire la qualifica di indagato per le ipotesi di reato imputate nel rapporto della Guardia di finanza alla condotta fraudolenta dei soci della Novofilm.
Del pari non avvalora i profili di illegittimità  denunciati, la mera notizia dell’archiviazione del procedimento avviato dalla Procura regionale della Corte dei Conti che potrebbe essere stata disposta per motivi diversi dalla infondatezza degli addebiti, non essendo in atti il relativo provvedimento, ma solo una comunicazione burocratica dell’esito del procedimento.
E’ di tutta evidenza poi che la N., e per essa la ricorrente, non può vantare alcun affidamento sulla legittimità  della procedura di finanziamento derivante dall’esito positivo dei controlli e dal decorso del tempo se risulta che l’intera operazione è frutto di condotte fraudolente riconducibili ai soci della N..
E’ dunque nel merito della prova dei gravi fatti addebitati ai soci della N. che deve stabilirsi – nei limiti delle censure articolate nel quarto motivo di ricorso a confutazione delle risultanze del rapporto della Guardia di finanza – se il provvedimento di revoca è stato legittimamente adottato.
La Guardia di finanza, avendo accertato che la provvista di fondi privati necessaria per finanziare pro quota il programma di investimento proviene da bonifici esteri non riconducibili a soggetti identificabili, ha concluso che i soci della N. non disponevano personalmente di risorse adeguate per conferire la quota di loro competenza (30% dell’importo finanziato con contributi pubblici come previsto dal contratto d’area) per avviare il programma produttivo, che i fondi a tal fine conferiti sarebbero in realtà  la differenza – pagata dallo Stato a titolo di rimborso delle spese documentate – fra il prezzo indicato nelle fatture emesse dalla S. s.p.a., collegata alla ricorrente da rapporti di collaborazione tecnica e commerciale (come si evince dalla relazione di Europrogetti e finanza s.p.a.) o da altre società  interposte fittiziamente fra questa e la S. per l’acquisto di beni strumentali e il prezzo di mercato notevolmente inferiore e noto agli amministratori e soci della N., che al tempo ricoprivano cariche sociali o erano soci della collegata S..
I fondi così costituiti avrebbero generato la provvista dei conferimenti obbligatori a carico dei soci della Novofilm, di guisa che l’intervento produttivo risulterebbe essere stato di fatto finanziato interamente con contributi pubblici erogati dallo Stato a copertura dei costi in conto capitale.
A tale ricostruzione la società  convenuta, pur affermando di avere limitate possibilità  di contraddire perchè i fatti riguardano i precedenti soci della Novofilm, obietta che nella relazione del 17 ottobre del 2002 Europrogetti e Finanza S.p.a. che ha concluso per l’ammissibilità  del finanziamento, si dà  atto che il socio G. L., uno dei soci impegnati nella S. s.r.l. (società  già  esistente e operante nello stesso mercato di riferimento della N. che dispone di canali distributivi dove sono destinati a passare i prodotti della Novofilm) aveva esibito estratti conto della UBS e del Credit Suisse dai quali sarebbero partiti i bonifici per finanziare gli apporti privati dei soci della N..
La Guardia di finanza però annota nel rapporto che i soci della S. alla data dell’operazione non disponevano di redditi tali da permettere loro esborsi di tale entità .
Allora, a meno che non ricorra un’ipotesi di occultamento di reddito imponibile con relativo trasferimento all’estero dei capitali sottratti al fisco, deve ritenersi – in mancanza di specifica contestazione da parte della ricorrente e soprattutto di elementi che possano far ritenere che i bonifici da conti esteri siano stati effettivamente ordinati dai soci della N. – che la ricostruzione dei fatti risultante dal rapporto della Guardia di finanza sia attendibile.
Alla stessa conclusione si deve pervenire riguardo al pagamento di un prezzo fuori mercato da parte della N. per l’acquisto di macchine industriali.
La ricorrente obietta che Europrogetti e Finanza S.p.a. e la Commissione ministeriale nominata con D.M. 11aprile 2003, rispettivamente nella relazione e nel verbale di accertamento finale di spesa del 14 novembre 2003, avrebbero ritenuto ammissibili e congrue le spese esposte da N..
In realtà  gli organismi indicati hanno espresso solo un giudizio di pertinenza delle spese rispetto all’intervento e di regolarità  contabile in relazione ai giustificativi e alla iscrizione in bilancio.
Tuttavia, seppure le verifiche indicate dalla ricorrente avessero espresso un giudizio di congruità  dei costi rispetto ai prezzi di mercato, il Collegio, dovendo verificare comparativamente a quale dei resoconti incompatibili fra loro dare maggior credito – quello della Guardia di finanza da un lato, e quelli di Europrogetti e Finanza S.p.a. e della Commissione nominata con d.M. 11 aprile 2003 dall’altro – non può che ritenere maggiormente attendibile il rapporto della Guardia di finanza.
Esso infatti documenta, al contrario degli altri resoconti, lo scarto fra il prezzo pagato da N. per certi beni strumentali e quello di mercato, indicandone l’entità  attraverso controlli incrociati sulle contabilità  delle società  coinvolte nelle vendite a catena di detti beni.
Altrettanto attendibile è il giudizio espresso dal Nucleo di polizia tributaria sul ruolo di fittizi intermediari assunto da altre società  nelle operazioni di trasferimento dei beni strumentali alla N..
I riscontri documentali e testimoniali mettono in evidenza una anomala successione di cessioni (da due a tre) di macchine industriali in periodi di tempo estremamente concentrati (meno di un anno), incompatibile con la natura di beni produttivi che essi hanno, tanto che è evidente l’assenza di plausibili ragioni economiche a fondamento di dette cessioni, diverse dalla finalità , l’unica emergente e plausibile, di far lievitare il prezzo di vendita ad ogni passaggio.
In un caso (acquisto di un impianto COEX 2000 da Pack Mach Ltd avente causa da Hammeton Ltd avente causa, a sua volta, da Soten S.p.a.) si tratta di beni apparentemente ceduti dalla S. – collegata alla N. – a società  danti causa della N., ma mai usciti dalla materiale disponibilità  della stessa S., tanto che vengono ritirati per conto della N. presso la sede della S..
In due casi (acquisto di un monopiegatore MP 160 e di un microforatore Star X 2000 da Soten S.p.a.) si tratta di beni ceduti da S. a N., per i quali S. ha emesso fattura in data precedente a quella portata nelle fatture emesse dalle società  che hanno venduto gli stessi beni a S..
E’ dunque presumibile che S. non abbia mai avuto la disponibilità  di detti beni, che ha venduto alla consorella N. ad oltre il doppio del prezzo che avrebbe pagato per procurarseli.
In un caso (acquisto di un microperforatore MB/6 mod. 160 da Pack Mach Ltd) la S. riceve da Sage s.r.l. la fornitura di una macchina successivamente fatturata da Sage s.r.l. a Pack Mach Ltd, che ne ha ricevuto la consegna presso la sede di S., per poi cederla a N..
E’ dunque presumibile che S. S.p.a. e P. Ltd, che non ha mai avuto la disponibilità  della macchina ceduta a N., abbiano preso parte all’operazione solo per documentare un prezzo di acquisto pagato da N. maggiore di quello che avrebbe pagato a S. s.r.l. se avesse evitato la intermediazione delle altre società .
La verità  di questi fatti non è contestata dalla ricorrente.
Completano il quadro la circostanza che i soci e amministratori della Novafilm erano già  soci, amministratori o consiglieri della S. venditrice diretta o mediata dei macchinari acquistati dalla N. e il fatto che nella relazione di Europrogetti e Finanza S.p.a. – sub “Oggetto e presupposti tecnico – economici dell’iniziativa” – si dà  atto le tecnologie adottate nella fase di avvio del nuovo stabilimento erano esattamente quelle allora già  in uso della S.s.r.l.
Si deve dunque presumere che i soci della S. S.p.a. fossero ben consapevoli di quello che facevano come soci o amministratori della N. acquistando beni strumentali a prezzi enormemente maggiori di quelli appena pagati per procurarsene la disponibilità .
L’unico tornaconto ragionevole di detta operazione sta nella possibilità  per N. di esporre costi fittizi – tutt’altro che “congrui”, come invece sostenuto dalla ricorrente – per ottenerne rimborsi gonfiati di denaro pubblico.
Ne consegue che le censure di errore nei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione di cui al terzo e quarto motivo, non hanno fondamento per l’evidente ragione che il rapporto della Guardia di finanza contiene riscontri che, se fossero stati noti a Europrogetti e Finanza S.p.a. e alla Commissione, con alta probabilità , alla luce di criteri logico – razionali, prima ancora che giuridici, sarebbero stati d’ostacolo all’erogazione dei finanziamenti.
Parimenti non risulta provato che nelle fatture 968/99, 1268/P 99, 436/2001, come asserito dalla ricorrente, sarebbe riportato solo il prezzo complessivamente pagato dei beni acquistati senza alcuna indicazione analitica, onde non essendo possibile determinare l’effettivo corrispettivo pagato, non si potrebbe neppure dedurre che ci sia stata sovrafatturazione.
Non solo le fatture indicate non sono rinvenibili in atti, ma dal rapporto della Guardia di finanza risulta lo scorporo dettagliato dei corrispettivi per ciascuno dei beni oggetto di cessione.
Non sono invece contestate le altre numerose fatture esaminate dalla Guardia di finanza per documentare la sovrafatturazione dei beni strumentali.
Non merita dunque adesione la tesi della ricorrente secondo la quale non basterebbe il giudizio di verosimiglianza o di ragionevolezza espresso dalla Guardia di finanza che, dai predetti fatti, non contestati nè smentiti, deduce il fatto ignoto che ci sia stata una fraudolenta sovrafatturazione per esporre spese maggiori di quelle sostenute e ottenerne il rimborso con il quale finanziare gli apporti di competenza dei soci della N.
Certamente la pubblica amministrazione in giudizio non gode di alcun privilegio sul piano probatorio, dovendo dimostrare i presupposti di fatto a fondamento dei suoi provvedimenti, ma tale prova ben può essere data, secondo l’insegnamento della Corte di legittimità  (Cassazione civile, sez. un., 30 settembre 2009, n. 20930) già  accreditato dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 25 marzo 2008 n. 331) anche per presunzioni, tanto più che il Ministero resistente, terzo rispetto ai rapporti contrattuali fra la N. e le altre società , non subisce i limiti probatori posti dall’art. 1417 c.c. alle parti dell’accordo simulatorio avente ad oggetto il prezzo (simulazione relativa) o una vendita in realtà  non voluta (simulazione assoluta di cessioni fra la S. e altre società , e fra la S. e la N.) come nel caso in esame (Cassazione civile, sez. II, 19 marzo 2010, n. 6709).
Le evidenze sopradescritte documentate nel rapporto della Guardia di finanza sono gravi, precise e concordanti e convergono tutte verso il medesimo risultato – procurare un indebito rimborso per finanziare gli apporti privati del programma produttivo – secondo un giudizio di alta probabilità  logico – razionale, sia sul piano causale che della sussistenza dell’elemento soggettivo, facendo capo dette operazioni ai soci, o amministratori o consiglieri di S.S.p.a., coinvolta nei passaggi intermedi di merci di cui Novofilm è apparentemente l’ultimo acquirente, ma in realtà  è l’unico.
E allora è del tutto evidente, da un lato che il Ministero aveva sufficienti elementi nel rapporto della Guardia di finanza per adottare la revoca, dall’altro, e per questo, che l’aver atteso prudentemente gli esiti dell’azione penale, sospendendo il procedimento, non vale a scalfire il fondamento materiale, rinvenibile nel rapporto, dei presupposti della revoca.
Anche per questo si palesa conforme, non certo contrario – come ritenuto dalla ricorrente nel quarto motivo di ricorso – al principio di buon andamento l’aver dato nuovo impulso al procedimento discostandosi opportunamente dall’originario intendimento espresso dal Ministero, secondo il quale si sarebbe dovuto attendere l’esito irrevocabile del procedimento penale.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
La complessità  dei fatti oggetto delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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