1. Procedimento amministrativo – Silenzio della P.A. – Atto soprassessorio – Silenzio inadempimento – Sussiste 


2. Sanità  e farmacie – Autorizzazione alla realizzazione struttura specialistica ambulatoriale – Verifica regionale compatibilità  strutture sanitarie – Atto presupposto –  Assenza – Inadempimento della p.a. 

3. Sanità  e farmacie – Verifica regionale compatibilità  strutture sanitarie – Riferimenti 

1. Il compimento di meri atti endoprocedimentali non fa venir meno l’inerzia dell’Amministrazione chiamata a provvedere su istanza della parte, a maggior ragione l’adozione di atti soprassessori: soltanto un provvedimento esplicito che investa il merito della pretesa azionata è idoneo a eliminare lo stato di inerzia (nella specie, relativa al procedimento di autorizzazione di strutture specialistiche ambulatoriali, era stata adottata dalla p.A regionale una nota soprassessoria, motivata sulla circostanza per cui i lavori di un gruppo di studio costituito ad hoc per individuare il corretto riparto di competenze interorganico non si erano conclusi).


2. La verifica di compatibilità  ex art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 di competenza regionale, è presupposto per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie di competenza comunale e si effettua, ai sensi della disposizione richiamata, in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito nazionale. 

3. I presupposti di ammissibilità  del rito del silenzio previsto dall’art. 31 c.p.a. sono costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio inadempimento (nel caso di specie la legittimazione ad agire nei confronti della Regione inadempiente rispetto all’obbligo di verifica di compatibilità  propedeutico al rilascio dell’autorizzazione è del soggetto istante l’autorizzazione, mentre il presupposto dal  decorso del tempo si perfeziona con il decorso di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza al Comune competente  al rilascio dell’autorizzazione). 

N. 01076/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2014, proposto da: 
Odontosalus s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Abbatista, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, alla piazza L. di Savoia n. 37; 

contro
Regione Puglia; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione al procedimento avviato ai fini della pronuncia del parere di compatibilità  ai sensi dell’art. 7 della L.R. 28.5.2004 n. 8 su istanza formulata dalla Odontosalus s.r.l., con sede in Conversano alla via Matteo Parente n. 7 per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica per l’erogazione di prestazioni chirurgiche di cui all’art. 5 lett. a) punto 2.2 della L.R. n. 8/2004;
nonchè per ottenere
l’ordine alla Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore, di provvedere in relazione al procedimento finalizzato alla verifica di compatibilità  avviato ai sensi dell’art. 7 della L.R. 28.5.2004 n. 8 su istanza di autorizzazione alla realizzazione di struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica per l’erogazione di prestazioni chirurgiche di cui all’art. 5 lett. a) punto 2.2. della L.R. n. 8/2004 formulata dalla Odontosalus S.r.l. con sede in Conversano alla Via Matteo Parente n. 7;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito il difensore avv. Giovanni Abbattista;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- La Odontosalus s.r.l., con il presente gravame, chiede che venga accertato il silenzio inadempimento formatosi sulla richiesta di verifica di compatibilità  ex art. 7 della l.r. n. 8 del 28.5.2004, inoltrata -in data 25.9.2013- dal comune di Conversano al Dirigente del Servizio Accreditamento Programmazione Sanitaria dell’Assessorato alle Politiche della salute in relazione all’istanza di autorizzazione presentata dalla società  stessa in data -17 maggio 2013- per la realizzazione di una struttura specialistica ambulatoriale odontoiatrica per l’erogazione di prestazioni chirurgiche di cui all’art. 5, lett. a) punto 2.2 della l.r. n. 8/2004.
Il predetto dirigente regionale, con nota prot. n. AOO-081/4107/APSI del 12.11.2013 versata in atti, comunicava al Comune di Conversano e all’odierna ricorrente di dover sospendere ogni determinazione in merito alla richiesta verifica di compatibilità  in attesa che il Gruppo di lavoro costituito con deliberazione di G.R. n. 1227 del 12.6.2012, procedesse all’individuazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui si tratta onde definire l’articolazione delle competenze regionali e comunali e il relativo fabbisogno.
La Regione a tutt’oggi non avrebbe ancora provveduto. Secondo ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, ancora di recente fatto proprio dal Consiglio di Stato e dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, il compimento di meri atti endoprocedimentali non fa venir meno l’inerzia dell’Amministrazione (cfr., ex multis, da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4473 e questa Sezione, ordinanza n. 1507/2013); a maggior ragione l’adozione di atti soprassessori, quale quello che viene in considerazione nella fattispecie.
Appare allora evidente che, nel caso che ci occupa, il termine fissato dalla legge (l’art. 7 della richiamata l.r. n.8/2004) per provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione unica è decorso senza che l’Amministrazione regionale abbia neanche avviato il procedimento di verifica di compatibilità ; ciò che in sè determina il permanere della lamentata inerzia.
2.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
La società  ricorrente deduce sostanzialmente la violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in combinato disposto con gli artt. 3 e 7 della già  richiamata l.r. n. 8/2004 e 8 ter del d.lgs. n. 502/92.
Alla stregua della richiamata normativa di settore, la verifica di compatibilità  ex art. 8 ter del d.lgs. n. 502/92 per cui è causa, di competenza regionale, è presupposto per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie di competenza comunale; il relativo parere deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione comunale investita dell’istanza di autorizzazione in questione, “¦sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività  richiesta già  presenti in ambito provinciale” (cfr. art. 7, l.r. n. 8/2004).
Con disposizione di analogo tenore, anche la norma nazionale -si ribadisce l’art. 8 ter più volte richiamato- stabilisce che la verifica in questione vada rapportata al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito nazionale.
Nel caso di specie, la Regione ha violato il termine di legge, non avendo a tutt’oggi neanche avviato il procedimento di verifica.
Sussistono pertanto, nella fattispecie, i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società  ricorrente alla definizione del procedimento di verifica di compatibilità  per cui è causa posto che è il soggetto che -come detto- ha presentato richiesta di autorizzazione per la realizzazione di struttura sanitaria, rispetto alla quale il parere di compatibilità  in questione è presupposto.
Quanto al secondo aspetto, è sufficiente fare rinvio alla normativa di settore su riportata e al termine di 90 giorni ivi contemplato.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del termine di conclusione del procedimento, senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza. Soltanto un provvedimento esplicito che investa il merito della pretesa azionata è idoneo ad eliminare lo stato di inerzia (cfr. da ultimo sul punto Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 06-11-2013, n. 9466); tale non può essere considerata la nota soprassessoria opposta dall’Amministrazione regionale.
3.- In sintesi, il ricorso va accolto, con conseguente obbligo in capo alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente in ordine alla richiesta verifica di compatibilità , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza. Per l’ipotesi di persistente inerzia viene nominato Commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà  di delega, che, su istanza di parte, dovrà  provvedere in vece e luogo dell’Amministrazione con le modalità  indicate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine alla richiesta verifica di compatibilità  ex art. 7 della l.r. n. 8/2004, presupposto per la valutazione dell’istanza di autorizzazione per la realizzazione della struttura sanitaria richiesta dalla ricorrente al Comune di Conversano.
Per l’ipotesi di persistente inerzia, nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà  di delega, il quale, decorso il suddetto termine, vi provvederà  entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.
Pone a carico della Regione Puglia il compenso del commissario ad acta, che fissa sin d’ora in € 800,00 (ottocento/00)
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di euro 800,00 (ottocento/00) oltre rimborso del c.u. e accessori di legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito alle parti e al commissario ad acta nominato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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