Accesso agli atti della p.A. – Elezioni – Elenco dei sottoscrittori delle liste – Accessibilità  

àˆ meritevole di accoglimento l’istanza cautelare avverso il diniego di accesso all’elenco dei sottoscrittori delle liste per le elezioni comunali da parte di soggetti appartenenti a schieramenti politici contrapposti,  trattandosi di atti che confluiscono nel procedimento elettorale, con conseguente applicazione del principio di pubblicità .

N. 00485/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00916/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2014, proposto da:

Mariano Rauseo, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Di Pardo, Andrea Latessa, Giuliano Di Pardo, Nicola Scapillati, domiciliata, come per legge, presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, piazza Massari; Claudio Ferrara, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Di Pardo, Nicola Scapillati, Giuliano Di Pardo, Andrea Latessa, domiciliata, come per legge, presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, piazza Massari;

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Barbato, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; Ufficio Centrale Elettorale di Foggia, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
Commissione Elettorale Circondariale di Foggia; 

nei confronti di
Franco Landella, Wladimiro Cimaduomo, Michaela Didonna, Ivan Russo, Cristian Izzi, Amato Franco Nunziante, Roberto Trucci, Giandonato La Salandra, Matteo Di Fiore, Gennaro De Martino, Raffaele Di Mauro, Biagio Di Muzio, Giovanni Longo, Maria Santovito; 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, nonchè previa adozione di idoneo provvedimento cautelare anche inaudita altera parte e con richiesta di decreto presidenziale di abbreviazione termini ex art. 53, d.lgs. n. 104/10
– del Verbale n. 59 del 30.6.2014 con il quale la Commissione Elettorale Circondariale non ha ritenuto ammissibile l’accesso alle sottoscrizioni degli elettori presentatori delle liste di civiche collegate al candidato Sindaco dott. Franco Landella ed ha differito l’accesso agli altri atti e documenti richiesti dai ricorrenti con istanza del 20.6.2014, per poter consentire ai controinteressati di presentare delle osservazioni.
– delle note del Segretario Generale del Comune di Foggia prot. n. 57569 del 2.7.2014 e n. 58970 in data 8.7.2014, con le quali è stata comunicata la decisione assunta dalla Commissione elettorale Circondariale, nonchè
per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad ottenere la visione ed estrazione di copia dei seguenti atti e documenti relativi alle elezioni comunali di Foggia, tenutesi in data 25.5.2014 (primo turno) e in data 8.6.2014 (turno di ballottaggio) e richiesti con istanza del 20.6.2014:
– dichiarazioni di presentazione delle liste comunali indicate (ed eventuali atti separati) con le relative sottoscrizioni degli elettori presentatori ed autenticazioni, certificati elettorali relativi a ciascuna lista comunale nei quali si attesta che i presentatori sono elettori del Comune di Foggia, con riferimento alle liste comunali collegate al candidato Sindaco Franco Landella, Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Lista Civica ” Destinazione Comune, Fratelli d’Italia ” Alleanza Nazionale, La Puglia prima di tutto, Destre Unite, Movimento politico Schitulli;
– dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte del candidato Sindaco Franco Landella e di ciascun candidato consigliere con relativa autenticazione contenenti la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità ;
– dichiarazioni di collegamento delle liste comunali con il candidato Sindaco Franco Landella e copia dell’analoga dichiarazione resa dal candidato Sindaco Franco Landella, certificati attestanti che ciascuno dei candidati delle liste comunali è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, relativi contrassegni di lista presentati;
– atto di proclamazione degli eletti del Sindaco e dei consiglieri comunali;
– verbali degli Uffici Centrali Elettorali di Foggia successivi alle operazioni di voto del primo turno e di quello di ballottaggio e fino all’atto di proclamazione del Sindaco e dei consiglieri comunali eletti;
– verbali di ricevuta redatti dalla segreteria del Comune;
– verbali di esamina della Commissione Elettorale Circondariale;
– comunicazioni della Commissione Elettorale Circondariale relative alle definitive decisioni adottate;
il tutto limitatamente alle indicate liste comunali ed al candidato Sindaco Franco Landella.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia, dell’Ufficio Centrale Elettorale di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa, in particolare il decreto monocratico del 18 luglio 2014 che ha respinto l’istanza di abbreviazione dei termini e rimesso il ricorso alla trattazione collegiale dell’odierna camera di consiglio;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti gli avvocati Salvatore Di Pardo, Lydia Fiandaca e Michele Barbato;
 

Considerato che il Comune di Foggia ha depositato, contestualmente alla costituzione in giudizio, tutti i documenti oggetto dell’istanza di accesso, fatta eccezione per gli atti contenenti le sottoscrizioni degli elettori delle liste collegate al candidato Sindaco Franco Landella;
Rilevato che i documenti afferenti alla competizione elettorale sono, in quanto tali, pubblici;
Ritenuto pertanto, ad un primo sommario esame, che l’elenco dei sottoscrittori delle liste elettorali non possa essere sottratto all’accesso, senza porre in discussione il rilevato principio di pubblicità  degli atti della competizione elettorale, poichè confluisce negli atti della competizione elettorale, di per sè accessibili da coloro che vi abbiano interesse, come gli appartenenti a schieramenti politici contrapposti.
Ritenuto, altresì, che ogni ulteriore ritardo nell’ostensione dei predetti documenti potrebbe tradursi in lesione del pieno esercizio dei diritti politici dei richiedenti,con conseguente danno non riparabile per equivalente;
Ritenuto infine di porre le spese della presente fase cautelare a carico del Ministero degli Interni, potendo disporne la compensazione nei confronti del Comune di Foggia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende, ai fini del riesame, il diniego di accesso ai documenti inerenti alle sottoscrizioni per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative del Comune di Foggia del 25 maggio 2014, richiesti con istanza del 26 giugno 2014.
Condanna il Ministero degli Interni al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1000.00 oltre accessori come per legge, compensandole nei confronti del Comune di Foggia.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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