1. Procedimento amministrativo  – Ricorso gerarchico – Notificazione a mezzo posta – Data spedizione – Rilevanza – Art. 2 D.P.R. n. 1199 del 1971 – 
2. Processo amministrativo – Principi generali – Declaratoria irricevibilità  ricorso gerarchico – Annullamento in s.g. – Conseguenze – Rimessione degli atti alla autorità  emanante

1. Ai sensi dell’art. 2, comma II^, ultimo capoverso, del D.P.R. n. 1199 del 1971 ” Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione”;


2. L’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento che abbia dichiarato irricevibile un ricorso gerarchico determina la rimessione degli atti all’autorità  emanante, affinchè si pronunci sugli altri profili di rito e di merito.

N. 01068/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2014, proposto da: 
Chaouki Mejri, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Gigliobianco, con domicilio eletto presso Antonio Arzano in Bari, Via Arcivescovo Vaccaro, n. 45; 

contro
Questura di Bari, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione
– della decisione di irricevibilità  -prot. n. 7600/Area IV- Imm., datata 20.03.2014 e comunicata a mezzo mail in data 27.03.2014-, resa dall’Ufficio Territoriale del Governo di Bari su ricorso gerarchico proposto da Majri Chaouki avverso il provvedimento del Questore di Bari, cat. A.11/2013/Imm. n. 76/P.S. del 24.12.2013, notificato il 20.01.2014;
– del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, cat. A.11/2013/Imm./n. 76/P.S. del 24.12.2013, notificato in data 20.01.2014, adottato dalla Questura di Bari;
– della comunicazione di avvio del procedimento di adozione del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno della Questura di Bari del 28.10.2013, notificata in data 13.11.2013;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Ermelinda Pastore, su delega dell’avv. M. Gigliobianco e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che il ricorso gerarchico de quo è stato presentato entro i termini di legge (trenta giorni), atteso che il provvedimento impugnato è stato notificato il 20.1.2014 e il ricorso gerarchico è stato trasmesso via posta raccomandata il 19.2.2014 (e ricevuto dall’amministrazione il 21.2.2014);
Tenuto conto che l’art. 2, comma 2, u.c. del D.P.R. n. 1199 del 1971 dispone che “Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione”;
Considerato che il Consiglio di Stato ha evidenziato che “l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento che abbia erroneamente ritenuto irricevibile un ricorso gerarchico importa la rimessione degli atti alla autorità  emanante, affinchè si pronunci sugli altri profili di rito e di merito” (Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 1995, n. 192);
Sulla base di quanto sopra esposto il Collegio accoglie il ricorso in relazione al primo motivo di censura e, per l’effetto, rimette gli atti all’Amministrazione affinchè si pronunci sulle questioni non ancora affrontare.
Conseguentemente, il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce l’illegittimità  del provvedimento impugnato con il ricorso gerarchico, deve dichiararsi inammissibile, in quanto su di esso, come effetto conformativo della presente sentenza, dovrà  pronunciarsi l’Amministrazione.
L’esito della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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