Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Proposizione – Termini – Decorrenza – Individuazione
Il concetto della “piena conoscenza” dell’atto lesivo, da definire al fine dell’inquadramento del termine per ricorrere, non richiede la conoscenza integrale dell’atto, bensì postula la percezione dei suoi elementi essenziali, essendo sufficiente che il destinatario sia reso edotto dell’autorità che emanato l’atto, della data di emissione, del contenuto dispositivo e del suo effetto lesivo. Ciò è confermato dalla possibilità , una volta raggiunta la completa cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento, di poter presentare motivi aggiunti per sollevare ulteriori elementi di impugnazione.
N. 01019/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00630/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2013, proposto da:
Maria De Vito, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Sacino, con domicilio ex lege presso la Segreteria T.A.R. Puglia Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Rosaria Avagliano, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Avagliano, in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33;
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Carella, con domicilio eletto presso Michele Carella, in Bari, via A. Da Bari, n. 115;
nei confronti di
Annarita Sciancalepore;
per l’annullamento
della determina dirigenziale del Comune di Modugno dell’8.10.2012, protocollata il 18.10.2012 sotto il n. 49512, non notificata, di approvazione della graduatoria afferente l’avviso pubblico per l’erogazione di misure di sostegno economico per persone in condizioni di non autosufficienza gravissima e i loro nuclei familiari, approvato con atto dirigenziale della Regione Puglia n. 29/2010;
di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Modugno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Andrea Sacino, Maria Rosaria Avagliano e Michele Carella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 17 maggio 2013, De Vito Maria adiva questo Tribunale Amministrativo, impugnando i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto che, con delibera di Giunta Regionale n. 1984 del 28.10.2008, la Regione Puglia aveva previsto lo stanziamento di risorse finanziarie per la sperimentazione di una misura denominata “Assistenza Indiretta Personalizzata”, da far gravare sui fondi per la non autosufficienza stanziati per il 2008-2009 e da distribuirsi – sotto forma di contributo economico dell’importo massimo di euro 9.600,00 annui – in favore di quei nuclei familiari che “assicurano assistenza continuativa a congiunti che si trovano in condizioni di non autosufficienza gravissima”.
All’avviso pubblico per l’erogazione di tale contributo (cfr. all. 1 al ricorso introduttivo) partecipava anche la deducente, con riferimento alla quota di finanziamento erogato per l’Ambito territoriale BA 10, comprendente i Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto, risultando la medesima in possesso dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi.
Delle settantasette domande ammesse, quella della ricorrente si collocava al ventisettesimo posto, ex aequo con altri sette partecipanti, in posizione non utile alla percezione del contributo, dal momento che le risorse finanziarie destinate alla misura avevano consentito di soddisfare le richieste ammesse solo fino alla ventiseiesima posizione in graduatoria.
Avverso la Determinazione Dirigenziale di approvazione della suddetta graduatoria insorgeva la ricorrente, sollevando plurimi motivi di gravame.
Si evidenziava, in proposito, lo sviamento dalla finalità pubblica perseguita e l’eccesso di potere per illogicità manifesta, con particolare riguardo alle modalità attributive dei punteggi, per come articolate nel menzionato avviso pubblico.
Si lamentava, altresì, la violazione dell’art. 7 di quest’ultimo, dal punto di vista dell’eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia ed erronea presupposizione in fatto, in tesi dovendo riconoscersi alla ricorrente un punteggio superiore a quello di fatto riconosciutole.
Veniva inoltre contestato anche l’inserimento della De Vito in ultima posizione rispetto agli altri sette partecipanti che avevano conseguito lo stesso punteggio in graduatoria, svolgendosi da ultimo talune valutazioni comparative fra la posizione della ricorrente e taluni beneficiari della misura che avevano concesso l’accesso agli atti, evidenziando come, a fronte di condizioni di salute degli assistiti non eccessivamente dissimili, si fosse giunti alla attribuzione di un punteggio caratterizzato da un ampio divario.
Con memoria difensiva di costituzione e risposta pervenuta in Segreteria in data 11.6.2013, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, a mezzo della propria Avvocatura, eccependo preliminarmente l’inammissibilità per tardività del ricorso così come introdotto; eccependo altresì il difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di annullamento di una Determinazione Dirigenziale del Comune di Modugno; nel merito contestando in fatto ed in diritto la prospettazione della ricorrente.
Con atto manoscritto pervenuto in Segreteria in data 19.6.2013 si costituiva in giudizio il Comune di Modugno, riportandosi alla relazione allegata predisposta dall’Ufficio competente, nella quale si ricostruiva dettagliatamente l’iter del procedimento in esame sottolineando la legittimità degli atti e provvedimenti adottati.
All’udienza del 30.4.2014 la causa era trattenuta in decisione, per essere successivamente decisa alla camera di consiglio riconvocata del 10.6.2014.
Il ricorso è irricevibile per tardiva impugnazione del provvedimento gravato.
Come chiaramente evidenzia il Consiglio di Stato in una recente pronuncia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, Sentenza n. 925/2013, in linea, peraltro, con un consolidato indirizzo giurisprudenziale ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2011 n. 5268; Cons. Stato, sez. VI, 28 aprile 2010 n. 2439; Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2007 n. 4072 e 29 luglio 2008 n. 3750), l’art. 41, comma 2, c.p.a. prevede che “qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.”.
Il successivo art. 43, comma 1, c.p.a. prevede inoltre che “i ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purchè connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.”.
Quanto, in particolare, al concetto di “piena conoscenza” dell’atto lesivo, lo stesso, anche con riferimento alla previgente disciplina, non deve essere inteso quale “conoscenza piena ed integrale” dei provvedimenti che si intendono impugnare, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità intacchi, in via derivata, il provvedimento finale.
Ciò che è invece sufficiente ad integrare il concetto di “piena conoscenza” – il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale – è la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.
Può quindi dirsi che la nozione di piena conoscenza dell’atto, ai fini della decorrenza del termine per la relativa impugnazione, si ricollega ad un duplice, concorrente, criterio di essenzialità e sufficienza: da un lato, all’avvenuta individuazione non solo dell’esistenza dell’atto ma anche del suo contenuto essenziale, dall’altro alla non necessità che il destinatario debba conoscere l’atto in tutti i suoi elementi, essendo invece sufficiente che egli sia stato edotto di quelli essenziali, quali l’autorità amministrativa che l’ha emanato, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo.
In tale linea argomentativa e dal punto di vista del completamento sistematico del concetto sin qui espresso, è rilevante osservare che l’ordinamento prevede l’istituto dei “motivi aggiunti”, per il tramite dei quali il ricorrente può proporre ulteriori motivi di ricorso derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (anche già esistenti al momento di proposizione del ricorso, ma ignoti) o dalla conoscenza integrale di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta.
La previsione dell’istituto dei motivi aggiunti comprova la fondatezza dell’interpretazione resa della “piena conoscenza” dell’atto oggetto di impugnazione.
Infatti, se tale “piena conoscenza” dovesse essere intesa come “conoscenza integrale”, il tradizionale rimedio dei motivi aggiunti non avrebbe ragion d’essere, o dovrebbe essere considerato residuale, ricorrendone l’esperibilità – forse – solo nel caso di atto endoprocedimentale completamente ignoto all’atto di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.
Al contrario, la previsione dei cd. motivi aggiunti comprova ex se che la “piena conoscenza” indicata dal legislatore come determinatrice del dies a quo della decorrenza del termine di proposizione del ricorso giurisdizionale, non può che essere intesa se non come quella che consenta all’interessato di percepire la lesività dell’atto emanato dall’amministrazione, e che quindi rende pienamente ammissibile – quanto alla sussistenza dell’interesse ad agire – l’azione in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, per espressa ammissione della ricorrente, quest’ultima ha avuto contezza dell’esclusione della domanda di ottenimento del beneficio economico con nota del 24.1.2013 del Comune di Modugno, prot. n. 0004717, allegata alle memorie integrative del ricorso del 17-19.6.2013, in atti.
Tale nota costituiva fonte di conoscenza piena della portata lesiva del provvedimento successivamente impugnato, permettendo alla ricorrente di acquisire, sin dal 24.1.2013, una integrale contezza di tutti gli elementi essenziali rilevanti ai fini dell’impugnazione, quali l’autorità amministrativa emanante, l’indicazione del provvedimento ad impugnarsi, il suo contenuto dispositivo, dandosi in detta nota, in particolare, piena evidenza del suo effetto, per l’appunto, lesivo rispetto agli interessi pretensivi di cui la De Vito era portatrice.
Ne consegue de plano la declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione.
Tenuto conto delle specificità del caso in esame, afferente alla materia della pubblica assistenza, e della conclusione in rito dello stesso, ritiene il Collegio che sussistono i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 30 aprile 2014, 10 giugno 2014, con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)