Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Decreto presidenziale inaudita altera parte –  Contemperamento interessi tutelati – Controversie relative ad infrastrutture strategiche 

Non può essere accordata la tutela cautelare monocratica laddove il danno prospettato abbia natura esclusivamente patrimoniale e non sia stato neppure quantificato, tanto più se il provvedimento di cui si chiede la sospensione dell’efficacia attenga alla realizzazione di opere qualificate come “opere strategiche”, la cui realizzazione – ex comma 2 art. 125 c.p.a. – assume preminente interesse anche ai fini della delibazione della concessione della tutela cautelare invocata.

N. 00415/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00897/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2014, proposto da: 
Annamaria Meo, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Marella, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Comune di Polignano A Mare; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento emesso dal Comune di Polignano a Mare in data 20 maggio 2014, prot. n. 12842, comunicato con r.a.r. e conosciuto in data 16/6/2014 con cui è stata decretata l’occupazione temporanea, non preordinata all’esproprio, degli uliveti monumentali di proprietà  della ricorrente;
– di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che viene impugnato il decreto di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio;
Rilevato che il danno paventato è di carattere esclusivamente economico;
Rilevato che esso non viene quantificato (neppure approssimativamente) in ricorso;
Rilevato che lo stesso decreto impugnato prevede la corresponsione di una somma a titolo risarcitorio per l’eventuale distruzione dei frutti pendenti;
Rilevato, ancora, che, nel caso di specie, laddove le opere realizzande siano qualificabili come “opere strategiche”, la invocata tutela cautelare dovrebbe tener conto del preminente interesse alla loro realizzazione (v. art. 125 c.p.a.);
Rilevato, inoltre, che, in ricorso, il danno (derivante dall’impossibilità  di attendere la prossima udienza camerale del 30.7.2014) è prospettato in via del tutto eventuale e dubitativa (non è, infatti, chiarito se il provvedimento è stato già  eseguito – come sembrerebbe evincersi dal tenore dello stesso che fissa l’immissione in possesso al 29.5.2014 – nel qual caso la tutela richiesta sarebbe ormai non più praticabile; ovvero vada ancora eseguito);
Ritenuto conclusivamente che difetta manifestamente il presupposto del periculum necessario per la concessione della tutela monocratica;
 

P.Q.M.
Respinge l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato inaudita altera parte;
Fissa per la trattazione collegiale l’udienza camerale del 30.7.2014
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 14 luglio 2014.
 
 
 
 
 




  Il Giudice delegato
  Desirèe Zonno







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 14/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)