1. Pubblica istruzione – Studente – Disabile – Assistenza specialistica – Progetti di recupero ed integrazione sociale – Metodo AU.GE.V. (Autogestione Verbo-Vocale) – In genere


2. Istruzione pubblica – Studente – Disabile – Assistenza specialistica – Progetti di recupero ed integrazione sociale – Risarcimento danni – Quantificazione – Criterio – Fattispecie
 

1. Sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di adoperarsi, tramite l’Ufficio di Piano a ciò funzionalmente deputato, affinchè possano realizzarsi le migliori condizioni possibili di supporto educativo ed integrativo per il minore diversamente abile, avvalendosi anche delle indicazioni sulle metodologie educative provenienti dal contesto familiare (in particolare, nel caso di specie, relative all’utilizzo del metodo AU.GE.V.). E’ nella stessa logica intrinseca della redazione di un “piano educativo individualizzato” l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di farsi carico delle specifiche esigenze educative della persona diversamente abile.
2. Sulla scorta di un consolidato quadro costituzionale, normativo e giurisprudenziale, sussiste la responsabilità  dell’Amministrazione che non conceda il supporto finanziario necessario per far fronte ai costi di un apposito piano educativo specializzato. Nella determinazione del quantum da risarcire, tuttavia, non potrà  prescindersi dai limiti posti alle Amministrazioni dai vincoli di bilancio, in un quadro storico di evidente ridimensionamento del cosiddetto “Stato sociale”, anche in danno dei settori più svantaggiati della società . (Nel caso di specie, la richiesta risarcitoria dei ricorrenti, basata sul costo orario complessivamente sostenuto per il piano educativo personalizzato, è stata accolta limitatamente al minor costo orario indicato nel bando di gara emanato dalla medesima Amministrazione per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica in favore degli studenti disabili; ciò anche in considerazione della valutazione  di chiaro tenore privatistico di far seguire al minore un percorso educativo ed integrativo specifico).

N. 00946/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-e -OMISSIS-, nella qualità  di genitori esercenti potestà  sul minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Angelelli, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice, in Bari, via -OMISSIS-i, n. 29; 

contro
Ufficio di Piano Ambito Territoriale n. 10 (Modugno – Bitetto – Bitritto), Comune di Bitritto, Unità  Multidisciplinare per l’Integrazione Scolastica del Distretto N. 9, U.s.r. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Carella, con domicilio eletto presso Giuseppe Carella, in Bari, via Andrea da Bari, n. 115; 

per l’annullamento
del verbale in data 8/4/2014 contenente il resoconto dell’incontro tenutosi presso la sede dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 10 in relazione alla posizione scolastica del minore-OMISSIS-;
della nota prot. n. 0016509 del 22/3/2013 a firma del Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 10 (Modugno – Bitetto – Bitritto);
nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, oltre che per il risarcimento del danno;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Andrea Angelelli e Michele Carella, per delega dell’avv. Giuseppe Carella;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 17 giugno 2014, -OMISSIS-e -OMISSIS-impugnavano, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, il verbale in data 8/4/2014 contenente il resoconto dell’incontro tenutosi presso la sede dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 10 in relazione alla posizione scolastica del minore -OMISSIS-e i provvedimenti di diniego ad essa connessi, instando per il loro annullamento, oltre che per il risarcimento del danno subito.
Giova in proposito premettere – in base al notorio giudiziario dell’Ufficio – che con precedente ricorso depositato in Segreteria il 30 maggio 2013 (Reg. Ric. n. 703/2013), i predetti ricorrenti avevano altresì impugnato la nota 22/3/2013, prot. n. 0016509, a firma del Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 10 (Modugno – Bitetto – Bitritto), mediante la quale era stata rigettata la loro richiesta di sostenimento e realizzazione di un progetto individuale per l’integrazione scolastica del loro figlio minore -OMISSIS-.
Esponevano i ricorrenti che quest’ultimo, nato a Lecce il 14 ottobre 1998, era ed è affetto da “Sindrome di alterazione globale dello sviluppo psicologico ICD10 F84”, come certificato dalla diagnosi funzionale del 3 settembre 2012, prot. n. 2498, stilata dal Servizio Riabilitativo Distrettuale della A.S.L. di Lecce.
Ai fini del soddisfacimento degli speciali bisogni formativi ed integrativi del minore, i genitori ricorrenti avevano adottato – in tesi, con “incoraggianti risultati” – uno specifico iter educativo – rieducativo basato sul metodo AU.GE.V. (Autogestione Verbo-Vocale), gestito dal Centro “La Comunicazione S.r.l.”, con sede in Bitritto.
Evidenziavano, altresì, i ricorrenti che l’efficacia del trattamento intrapreso emergeva anche dalla relazione stilata dalla docente addetta all’attività  di sostegno in favore del detto minore, in proposito rimarcando il raggiungimento, da parte di quest’ultimo, di significativi progressi nell’attività  di integrazione.
Tanto premesso, dall’inizio dell’Anno Scolastico 2012/2013, nell’ambito della frequenza del secondo anno della scuola media presso l’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Bitritto, il minore -OMISSIS-veniva seguito dall’insegnante di sostegno e da due operatrici in affiancamento del centro “La Comunicazione S.r.l.”, con spese ad esclusivo carico dei ricorrenti quanto a queste ultime.
Ciò premesso, su impulso dei ricorrenti, il Dirigente scolastico del citato Istituto comprensivo di Bitritto presentava all’esame del Commissario Straordinario del Comune di Modugno, quale ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 10 (Modugno – Bitetto – Bitritto), un apposito piano educativo personalizzato – avente ad oggetto interventi riabilitativi e didattici da realizzarsi in ambito scolastico ed extrascolastico, per il tramite dei docenti della scuola media e con la presenza in classe di due operatrici esperte nell’applicazione del metodo AU.GE.V., per complessive ore 25 settimanali e per un importo unitario di euro 55,00 ad ora – con richiesta di finanziamento a carico dei fondi del Piano di zona.
In assenza di risposta a detta specifica richiesta, nel corso del mese di febbraio 2013 e nell’ambito delle proprie attività  istituzionali, l’Ufficio del Piano Sociale di Zona BA10 pubblicava bando di gara per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica in favore degli studenti diversamente abili frequentanti tutti i gradi inferiori di istruzione per i Comuni appartenenti al più volte citato Ambito Territoriale, stabilendo, negli atti indittivi e di gara, in particolare, che il costo unitario orario del servizio veniva quantificato in euro 17,40, oltre I.V.A..
Con nota in data 12 marzo 2013, inoltrata al protocollo del Comune di Modugno, il ricorrente -OMISSIS-chiedeva nuovamente all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 10 di esaminare il piano individualizzato relativo al minore -OMISSIS-, allegando all’istanza il parere medico, nelle more ottenuto da parte del responsabile dell’U.M. Integrazione Scolastica, in sè recante valutazione favorevole di detto piano, pur facendo espresso rinvio all’Autorità  d’Ambito per la valutazione degli aspetti economici di spesa ad esso sottesi.
Detta nota da ultimo ricordata veniva riscontrata con il provvedimento di rigetto meglio indicato in epigrafe, a sua volta confermata ed ampliata, nel suo contenuto di diniego dal verbale del 8/4/2014.
Avverso tali provvedimenti insorgevano i ricorrenti, sollevando plurime censure di legittimità .
Tali censure vertevano, in particolare, sulla ritenuta illegittimità  degli stessi per insufficiente, apparente ed incongrua motivazione dell’istanza di rigetto, per eccesso di potere, nonchè per la violazione della normativa nazionale e regionale in materia di integrazione scolastica di alunni diversamente abili.
Oltre il richiesto annullamento, i ricorrenti instavano, altresì, per l’accertamento e la declaratoria del diritto del minore a veder approvato in proprio favore il progetto educativo individualizzato stilato per la sua integrazione scolastica e extrascolastica, nonchè per il riconoscimento del diritto dei genitori ricorrenti, esercenti la potestà  genitoriale, all’ottenimento della rifusione delle spese sostenute per l’attuazione di detto progetto, con accertamento della responsabilità  degli enti resistenti per la ritardata approvazione – o per la definitiva impossibilità  di approvare – lo stesso.
Con memoria di costituzione depositata all’udienza del 9 luglio 2014, si costituiva in giudizio il Comune di Modugno, reiterando le difese di merito già  svolte con atto depositato in Segreteria il 19 giugno 2013, nell’ambito del procedimento Reg. Ric. n. 703/2013, eccependo preliminarmente l’inammissibilità  della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, per omessa rituale notifica al Commissario straordinario, effettivo legale rappresentante del Comune di Modugno, in quanto effettuata non a quest’ultimo, ma solo al responsabile dell’Ufficio del Piano sociale; eccepiva, altresì, la genericità  dei motivi di ricorso, contestando nel merito, in fatto ed in diritto, la prospettazione e le domande dei ricorrenti.
Con Ordinanza n. 1003/2013, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, “considerato che il Regolamento per il servizio di integrazione scolastica e sociale dell’Ambito territoriale BA 10 prevede, all’art. 6, un servizio di assistenza specialistica finalizzata all’integrazione scolastica che è “funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell’attività  dell’insegnante curriculare e dell’insegnante di sostegno della scuola”, e fa parte di un piano educativo individualizzato (PEI) definito dal gruppo di lavoro per l’handicap (GLHO); considerato che la richiesta di tale servizio può essere presentata dal Dirigente scolastico entro il 30 luglio per l’anno scolastico successivo e che, dunque, pur essendo terminato l’anno scolastico l’Amministrazione è in termini per la programmazione dell’anno venturo; ritenuto quindi necessario, ai fini del decidere, acquisire dall’Amministrazione resistente dettagliata relazione con riferimento all’attività  svolta, in attuazione del Regolamento per il servizio di integrazione scolastica e sociale dell’Ambito territoriale BA 10, e al “percorso per garantire l’integrazione specialistica scolastica ed extrascolastica sulla base delle valutazioni poste in essere dagli organi a ciò preposti in sede di programmazione ed organizzazione del servizio”, menzionato nel provvedimento impugnato;” provvedeva di conseguenza, assegnando termine di trenta giorni all’Amministrazione resistente al fine di acquisire agli atti di causa la detta relazione.
Con comunicazione del 20 agosto 2013, l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 10 (Modugno – Bitetto – Bitritto) riscontrava la richiesta di questo Tribunale, presentando specifica relazione, in atti.
Con successiva Ordinanza cautelare n. 444/2013, la sospensiva, così come richiesta, veniva accolta, in quanto “non risulta dagli atti del procedimento che l’Amministrazione abbia operato la necessaria valutazione individualizzata delle esigenze formative del minore -OMISSIS- -OMISSIS- (ndr.-OMISSIS-), non essendo stato in alcun modo evidenziato, negli atti acquisiti, quali interventi siano previsti dal Piano educativo individuale in favore del minore, nè se sia stata vagliata in concreto la fattibilità , anche solo parziale, del progetto presentato dai ricorrenti, la sua conciliabilità  con gli interventi già  approvati e la sua, in ipotesi anche limitata, finanziabilità ; ritenuto che, in ossequio ai principi posti dalla normativa statale, anche in ambito regionale la disciplina a tutela delle disabilità  prevede la predisposizione di un progetto educativo individualizzato, come tale parametrato sulle esigenze del disabile, il cui contenuto, tuttavia, non è stato indicato dall’Amministrazione; ritenuto che deve quindi essere ordinato all’Amministrazione procedente di riesaminare l’istanza dei ricorrenti;” veniva disposto in conformità  a quanto evidenziato.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione resistente, con atto del 12 febbraio 2014 veniva introdotta ulteriore istanza per la concessione di misure attuative della tutela cautelare riconosciuta con l’Ordinanza da ultimo citata, a fronte della quale il Tribunale in epigrafe pronunciava nuova Ordinanza collegiale di accoglimento e nomina di commissario ad acta in ottemperanza (cfr. Ord. n. 112/2014).
Con note di discussione depositate in Segreteria il 16 aprile 2014 veniva altresì ulteriormente eccepita, da parte del Comune di Modugno, l’inammissibilità  della richiesta di annullamento così come spiccata, per mancata impugnazione delle disposizioni regolamentari vincolative dell’azione degli Uffici di Ambito nella predisposizione delle modalità  del servizio di integrazione scolastica e sociale (S.I.S.S.) in favore degli alunni diversamente abili, con particolare riguardo alla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 29 del 5.7.2010.
Veniva altresì eccepita, preliminarmente al merito, la non sussistenza del requisito della residenza in capo al minore ai fini della sua corretta individuazione come possibile beneficiario del Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale (cfr. art. 4 Reg. del S.I.S.S., approvato ai sensi dell’art. 92 del R.R. n. 4/2007).
All’esito della discussione svoltasi nella camera di consiglio del 9 luglio 2014, la causa era trattenuta per la decisione nelle forme della sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a..
Il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto, nei limiti delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente ed in rito, l’eccezione preliminare di inammissibilità  del ricorso per omessa rituale notifica al Commissario straordinario, in quanto legale rappresentante del Comune di Modugno – poichè effettuata non a quest’ultimo, ma solo al responsabile dell’Ufficio del Piano sociale – è infondata e non può essere accolta.
Il provvedimento impugnato è stato emanato dall’Ufficio di Piano Ambito Territoriale n. 10 (Modugno – Bitetto – Bitritto), in persona del suo Responsabile pro tempore.
La rituale notifica del ricorso introduttivo è stata effettuata nei confronti dall’Ufficio di Piano Ambito Territoriale n. 10 (Modugno – Bitetto – Bitritto), in persona del suo Responsabile pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Modugno.
Il fatto che, in detto Ambito Territoriale, il Comune di Modugno, in persona del suo Commissario, svolga il ruolo di ente capofila resta dato organizzativo meramente interno, irrilevante ai fini della legittimazione processuale passiva e della corretta instaurazione del giudizio.
Del resto, l’arrivo della notifica presso la sede istituzionale del Comune di Modugno, l’avvenuta sua costituzione in giudizio ed il compiuto dispiegarsi della sua attività  defensionale, così come svolta in atti, restituiscono netta evidenza della strumentalità  di tale eccezione.
Parimenti infondata è la successiva eccezione di inammissibilità  del ricorso per genericità  dei motivi in esso enucleati.
L’eccezione di genericità  va, infatti, respinta sulla base della semplice lettura del ricorso introduttivo, alla stregua della puntuale esposizione dei motivi in esso evidenziati, peraltro attinenti ad una vicenda individuale assai dettagliatamente connotata in fatto ed in diritto, con ampi rinvii alla normativa di riferimento.
Analoga pronuncia deve essere emessa in relazione alla ulteriore eccezione di inammissibilità  della richiesta di annullamento così come spiccata, per mancata impugnazione delle disposizioni regolamentari vincolative dell’azione degli Uffici di Ambito, nella predisposizione delle modalità  del servizio di integrazione scolastica e sociale (S.I.S.S.) in favore degli alunni diversamente abili.
L’eccezione non coglie nel segno, in quanto l’insieme dei riferimenti normativi di livello nazionale (cfr. L. 5 febbraio 1992, n. 104; L. 8 novembre 2000, n. 328) e regionale (cfr. L.R. 10 luglio 2006, n. 19 ed il connesso Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e ss.mm.ii., con particolare riguardo all’art. 92; Regolamento dell’Ambito Territoriale n. 10, con particolare riguardo all’art. 2) indicati da parte resistente per sostenere l’eccezione di inammissibilità  così come introdotta, finiscono, al contrario, per corroborare la posizione dei ricorrenti, come meglio si vedrà  nel merito della presente decisione, costituendo anzi il supporto normativo della fondatezza della loro domanda.
Detto in altri termini, tali norme non dovevano essere impugnate specificamente in quanto, all’esito della valutazione di merito, la loro applicazione è risultata illegittima, non il loro contenuto.
Quanto poi alla ulteriore eccezione preliminare di merito, concernente la non sussistenza del requisito della residenza in capo al minore -OMISSIS-, ai fini della sua corretta individuazione come possibile beneficiario del Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale – così come emergente dall’art. 4 Reg. del S.I.S.S., approvato ai sensi dell’art. 92 del R.R. n. 4/2007 – anche essa è infondata e non potrà , pertanto, essere accolta.
Infatti, in base all’art. 4 del Regolamento per il Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale in favore di studenti diversamente abili frequentanti tutti i gradi di istruzione (cfr. art. 92 del R.R. n. 4/2007) “i destinatari sono gli alunni residenti nei Comuni di Modugno, Bitetto e Bitritto frequentanti le scuole pubbliche e paritarie dell’infanzia e del primo ciclo dell’obbligo.”.
Vi è tuttavia che, come da certificazione in atti degli Uffici demografici del Comune di Bitritto, il minore -OMISSIS-risulta iscritto, assieme alla madre -OMISSIS-, nello schedario della popolazione temporanea del medesimo Comune, con domicilio in via De Palma Vito Grazio n. 6.
Il detto minore, per dato di fatto incontestato, frequenta l’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Bitritto.
Ciò premesso, ove in base alla menzionata disposizione fosse possibile determinare un trattamento differenziato fra minori diversamente abili residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale n. 10 e minori diversamente abili in esso “solo” stabilmente e dichiaratamente domiciliati ai fini dell’ammissione o meno ai programmi di apprendimento ed integrazione, tale differenziazione costituirebbe senza dubbio una ingiustificata disparità  di trattamento rilevante ex artt. 3, secondo comma, 34, primo comma, e 38, terzo comma, Cost., in quanto assoggetterebbe a trattamento differenziato situazioni identiche quanto a interesse costituzionalmente tutelato.
A tutto voler concedere, tale mancata compiuta integrazione di un requisito formale potrebbe essere il presupposto per forme di accordo fra gli enti locali coinvolti ai fini della ripartizione dell’onere finanziario (segnatamente il Comune di residenza del minore, Lecce, ed il suo Comune di attuale domicilio, Bitritto), quali ad es. l’accordo di programma, non potendo tuttavia in alcun modo costituire un fatto di per sè impeditivo all’erogazione della prestazione sociale da parte dell’ente territoriale sussidiariamente più vicino al bisogno di integrazione e di educazione scolastica che viene in rilievo e che merita integrale tutela in forza dell’attuale assetto normativo oggi vigente in materia (cfr. in particolare, sul punto l’art. 3, comma quarto, L.R. Puglia 10 luglio 2006, n. 19).
Quanto al merito, come detto, il ricorso è fondato e, pertanto, dovrà  essere accolto, al netto di talune precisazioni che qui di seguito verranno svolte.
Seguendo sul punto quando condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato in plurime recentissime decisioni (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 2013, n. 3954; 3 ottobre 2012, n. 5194), in tema di diritti delle persone diversamente abili la Corte Costituzionale ha più volte rilevato che l’esigenza di tutela dei soggetti deboli si realizza non solo con pratiche di cura e riabilitazione, ma anche attraverso il loro pieno ed effettivo inserimento, oltre che nella famiglia, anche nella scuola e nel mondo del lavoro.
In particolare, con la sentenza n. 26 febbraio 2010, n. 80 (con cui è stata dichiarata l’illegittimità  costituzionale dell’art. 2, commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui rispettivamente è stato fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed è stata esclusa la possibilità  di assumere insegnante di sostegno in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, pur in presenza di situazioni di disabilità  particolarmente gravi), ha evidenziato, fra l’altro, che i diversamente abili non costituiscono un gruppo omogeneo, sussistendo forme diverse di disabilità , alcune di carattere lieve ed altre gravi, e che “per ognuna di esse è necessario, pertanto individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto la persona”.
E’ stato precisato, poi, che “ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società ; processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo particolare”, ricordando che il diritto all’istruzione dei diversamente abili è oggetto di specifica tutela sia a livello internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità , adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18) che nell’ordinamento interno, in attuazione della disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 38 della Costituzione, il diritto all’istruzione dei diversamente abili e la loro integrazione scolastica sono stati disciplinati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), finalizzata a “perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps” (cfr. Corte Costituzionale 29 ottobre 1992, n. 406).
Sul piano normativo l’art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (comma 2), stabilendo che l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità  della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (comma 3) e che l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà  di apprendimento, nè da altre difficoltà  derivanti dalle disabilità  connesse all’handicap (comma 4); il successivo quarto comma contempla poi, dal punto di vista operativo, il profilo dinamico – funzionale (che fa seguito all’individuazione dell’alunno come persona diversamente abile ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale) indispensabile per la formulazione di un piano educativo individualizzato, definito congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, dagli operatori delle unità  sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, dal personale insegnante specializzato, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico – pedagogico; il profilo dinamico – funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche ed affettive dell’alunno, pone in rilievo sia le difficoltà  di apprendimento conseguenti all’handicap e le possibilità  di recupero, sia le capacità  possedute, da sostenere, sollecitate, rafforzate e sviluppate secondo le scelte culturali della persona diversamente abile (comma 5): esso è soggetto a verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico (comma 6) ed è aggiornato a conclusione di ogni ciclo scolastico (scuola materna, scuola elementare e scuola media) e durante il corso dell’istruzione secondaria superiore (comma 8).
Il successivo articolo 13, rubricato “Integrazione scolastica”, afferma, al comma 1, che l’integrazione scolastica della persona diversamente abile nelle sezioni e nelle classi comuni di ogni ordine e grado (e nell’università ) si realizza, per quanto qui interessa, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio – assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività  sul territorio gestite da enti o privati, evidenziando che a tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità  sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano appositi accordi di programma, finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione, nonchè a forme di integrazione tra attività  scolastiche e attività  integrative extrascolastiche; b) la dotazione alle scuole (e alle università ) di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonchè di ogni altra forma di ausilio tecnico, fermo restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; c) la sperimentazione di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
Il terzo comma dell’articolo in esame stabilisce che “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività  di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”.
Plurimi riferimenti alla tutela dell’integrazione scolastica dei diversamente abili sono contenuti nella L.R. 10 luglio 2006, n. 19 recante “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità  e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, oltre che nella L.R. 9 giugno 1987, n.16, a sua volta recante “Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati”, fondate sui principi della universalità  delle prestazioni di integrazione ed assistenza scolastica e sulla piena rimozione degli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio.
In mera esecuzione di tale chiaro e consolidato quadro costituzionale, normativo e giurisprudenziale sussisteva l’obbligo dell’Amministrazione resistente di adoperarsi, tramite il proprio Ufficio di Piano, a ciò funzionalmente deputato, affinchè potessero realizzarsi le migliori condizioni possibili di supporto educativo ed integrativo per il minore -OMISSIS-, avvalendosi anche delle indicazioni specifiche sulle metodologie educative da adottare provenienti dal contesto familiare (in particolare relative all’utilizzo del metodo AU.GE.V.).
Tali indicazioni operative di tipo educativo risultano peraltro convalidate dal parere medico favorevole ottenuto dal responsabile dell’U.M. Integrazione Scolastica, oltre che verificate, nei risultati positivi ottenuti, anche dalla docente di sostegno del minore stesso.
In altri termini, è nella stessa logica intrinseca della redazione di un “piano educativo individualizzato” l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di farsi carico delle specifiche esigenze educative della persona diversamente abile.
Sussistendo detto obbligo, il ricorso introduttivo del presente giudizio dovrà  essere accolto, manifestandosi nel provvedimento di diniego impugnato, oltre ad un evidente difetto motivazionale, anche una violazione della normativa nazionale e regionale in materia di integrazione scolastica di alunni diversamente abili.
Dovrà  pertanto onerarsi l’Amministrazione di procedere ad una integrale nuova valutazione della fattibilità  del piano già  presentato, secondo i parametri e le indicazioni di legittimità  forniti nella presente pronuncia.
Sul fronte risarcitorio, da quanto sin qui detto non può che conseguire la piena sussistenza di una responsabilità  della Amministrazione resistente per non aver concesso il supporto finanziario che avrebbe dovuto essere riconosciuto a fronte di una corretta lettura del dato normativo e giurisprudenziale rilevante per il caso di specie.
Vi è tuttavia che, anche al netto del basso profilo defensionale tenuto sul punto dall’Amministrazione resistente, in punto di quantum riferibile alla stima del danno a risarcirsi, non può prescindersi dei limiti posti dai vincoli di bilancio di tipo finanziario cui tale tipologia di interventi sociali risulta essere assoggettata.
Si sfiora qui un tema di grande delicatezza e complessità , concernente il contemperamento di valori costituzionali fondamentali, fra diritto dell’individuo alla piena realizzazione di sè stesso e costi sociali di tale realizzazione, peraltro nel quadro storico contemporaneo di un evidente ridimensionamento della spesa pubblica, in particolare orientata, per scelta politica, al ridimensionamento del c.d. “Stato sociale”, anche in danno dei settori più svantaggiati della società .
L’importanza paradigmatica della questione la si riscontra agevolmente dalla lettura di T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, Ord. 19 marzo 2014, n. 127, con il quale il citato Tribunale Amministrativo Regionale ha recentemente rimesso alla Corte Costituzionale il rapporto confliggente fra diritto all’istruzione dei diversamente abili e vincoli di bilancio di cui alle specifiche leggi regionali in materia.
Ai fini del caso di specie che qui ci occupa, il tema è rimasto sullo sfondo delle problematiche affrontate, pur in un certo qual modo ripresentandosi nella dicotomia fra costo orario complessivo del piano educativo personalizzato predisposto in favore del minore -OMISSIS-(pari ad euro 55,00) ed il costo unitario orario per come quantificato nel bando di gara emanato dall’Ufficio del Piano Sociale di Zona BA10 per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica in favore degli studenti disabili (pari ad euro 17,40, oltre I.V.A.).
Ciò premesso, mentre, da un lato, l’onere finanziario pubblico per la compartecipazione alla realizzazione del piano educativo personalizzato predisposto in favore del minore -OMISSIS-non potrà  essere superiore – anche pro futuro – a tale parametro da ultimo indicato, costituendo quest’ultimo l’ammontare possibile di spesa per il servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica in favore degli studenti disabili nel contesto territoriale amministrato dall’Ufficio del Piano Sociale di Zona BA10, dall’altro, il medesimo parametro potrà  egregiamente servire come meccanismo di quantificazione del risarcimento del danno da riconoscersi in favore dei ricorrenti, per l’omessa pregressa compartecipazione al supporto educativo ed integrativo in favore del più volte citato minore.
In altri termini, poichè la scelta dei ricorrenti di far seguire al minore un percorso educativo ed integrativo specifico, con l’adozione di una metodologia specificamente tarata sui suoi bisogni, è attribuibile ad una valutazione di convenienza ed opportunità  di chiaro tenore privatistico, il supporto pubblico a tale scelta (supporto necessario, ma non necessariamente totalitario) potrà  limitarsi al quantum già  stabilito in sede di costo unitario orario per come quantificato nel bando di gara emanato dall’Ufficio del Piano Sociale di Zona BA10 per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica in favore degli studenti diversamente abili.
Applicando tale principio nel caso di specie, a fronte di una richiesta di complessivi euro 67.315,68, come si evince incontestatamente dalla distinta riepilogativa degli esborsi sostenuti dai ricorrenti dal 1 settembre 2012 al 4 aprile 2014, di per sè parametrata su un costo orario di euro 55,00 onnicomprensivi, potrà  riconoscersi in sede risarcitoria la minor somma di euro 21.296,23, oltre I.V.A., proporzionalmente riparametrata sul diverso costo orario di euro 17,40, oltre I.V.A. (id est 67.315,68 sta a 21.296,23, oltre IVA, come 55,00 sta a 17,40, oltre I.V.A.).
Parimenti potrà  essere accolta la domanda di condanna della Amministrazione resistente al pagamento della rivalutazione monetaria in conto capitale e degli interessi legali maturati su dette somme, trattandosi di obbligazioni meramente accessorie rispetto all’obbligazione principale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2013, n. 275).
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annulla il verbale e la nota in oggetto, altresì onerando l’Amministrazione di procedere ad una integrale nuova valutazione della fattibilità  del piano educativo personalizzato già  presentato, secondo i parametri e le indicazioni di legittimità  forniti nel presente provvedimento.
Condanna il Comune di Modugno, quale ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 10 (Modugno – Bitetto – Bitritto), al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti -OMISSIS-e -OMISSIS-, che determina nell’importo di euro 21.296,23, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Condanna il Comune di Modugno, quale ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 10 (Modugno – Bitetto – Bitritto), al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti -OMISSIS-e -OMISSIS-, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per spese e compensi, oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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