In considerazione del principio di pubblicità degli atti dell’amministrazione comunale, sancito dall’art. 10 del D.Lgs. 267/2000 e seguito dall’art. 38 del medesimo D.Lgs., è illegittimo il diniego opposto alla richiesta di ostensione di atti amministrativi inerenti l’attività istituzionale dell’ente sul presupposto che l’istanza sarebbe preordinata ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa; ciò in quanto l’art. 1 del D.Lgs. 33/2013 favorisce che siano promosse forme diffuse di controllo. (Nel caso di specie, è stata dichiarata fondata la richiesta di accesso a tutti i verbali delle commissioni consiliari, al calendario delle convocazioni e alle determine di liquidazione dei gettoni di presenza).
N. 00958/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2014, proposto da Sergio Casareale, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Casareale, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;
contro
Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Lorusso, Vito Spano, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n.166/5;
per l’accertamento della illegittimità del silenzio rigetto (ex art. 116 c.p.a.) dell’istanza di accesso ai verbali delle commissioni del consiglio del comune di gravina di puglia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gravina in Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Sergio Casareale e Lucia Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, con istanza del 6 novembre 2013, chiedeva di accedere, al fine di estrarne copia, a tutti i verbali redatti dalle cinque Commissioni consiliari dal loro insediamento – successivo alla nomina avvenuta nel 2012 – sino alla data dell’istanza, nonchè al calendario (ove esistente) delle convocazioni con il relativo ordine del giorno e alle determine di liquidazione dei gettoni di presenza.
Con successiva nota del 03/12/2013 il Comune di Gravina invitava il ricorrente a dichiarare per quale interesse si determinava a fare richiesta di accesso agli atti predetti.
Il ricorrente ribadiva di esercitare l’accesso ai sensi dell’art. 10 del d.lg. n. 267/00, quale cittadino del Comune di Gravina di Puglia e parte civile del processo penale pendente per ipotesi di reati commessi nell’ambito delle riunioni delle Commissioni consiliari.
Con nota del 30 dicembre 2013 il Segretario Generale del Comune di Gravina riconosceva in capo al ricorrente un interesse qualificato ex art. 10 TUEL e, nella qualità di Dirigente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, consentiva l’accesso alle determine di pagamento dei gettoni di presenza e demandava ai Presidenti ed ai Segretari delle cinque Commissioni consiliari le operazioni di accesso ai relativi verbali, che però non avevano seguito.
Con nota del 3 febbraio 2014 il Segretario Generale del Comune di Gravina annunciava il preavviso di rigetto dell’istanza di accesso ai predetti verbali sul presupposto che il Presidente e Segretari delle Commissioni non intendevano consentirne l’ostensione.
Alla successiva memoria del ricorrente del 14 febbraio 2014 faceva seguito, nei trenta giorni successivi, il silenzio rigetto in questa sede impugnato per i seguenti motivi:
violazione dell’art. 22 l. 241/91 – contraddittorietà e illogicità del comportamento tenuto dalla P.A. – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento – violazione dell’art. 10 del TUEL, perchè il Comune ha dapprima riconosciuto un interesse qualificato all’accesso agli atti, tanto da consentire l’accesso a tutte le determine dirigenziali riguardanti la liquidazione di gettoni di presenza in favore dei membri delle Commissioni, ma lo ha poi negato per i relativi verbali, ritenendo l’accesso preordinato ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune, nonostante l’art. 10 TUEL riconosca al cittadino residente la legittimazione a conoscere gli atti dell’amministrazione comunale, senza necessità di specificazione dell’esistenza di un interesse qualificato.
Il Comune si è costituito depositando memoria e documenti il 27 giugno 2014.
Alla camera di consiglio del 2 luglio 2014, sull’eccezione di tardività della costituzione e del deposito del Comune formulata dal ricorrente, udita la discussione orale delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere, in linea di principio, che l’art 38 del d.lg. n. 267/00, dando seguito al principio di pubblicità degli atti dell’amministrazione comunale sancito dall’art. 10, dispone: “Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento”.
Ciò vuol dire che chiunque può assistere ai lavori delle Commissioni senza doverne spiegare le ragioni.
Ne consegue che non può denegarsi al cittadino l’accesso ai verbali che sono il resoconto delle sedute delle Commissioni, sul presupposto che la relativa istanza sarebbe preordinata ad esercitare un controllo generalizzato sull’attività che esse svolgono
Ammettere il contrario sarebbe come dire che le sedute delle Commissioni sono pubbliche, ma non lo sono i relativi verbali, in aperta violazione sia con il principio sancito dall’art. 10 del d.lg. n. 267/00 – tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici – che con l’art. 1 del d.lg. 33/13 che dispone: “La trasparenza e’ intesa come accessibilita’ totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attivita’ delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.
La lettura coordinata delle diposizioni in rassegna consente di affermare che non può opporsi il diniego alla ostensione degli atti amministrativi, motivato dall’essere l’istanza preordinata ad esercitare un controllo generalizzato laddove gli atti richiesti, per giunta pubblici, afferiscano all’attività istituzionale della pubblica amministrazione – nel caso in esame proprio di questo di tratta – per la quale il legislatore, lungi dal considerarle con sfavore, perfino esige che siano promosse forme diffuse di controllo.
Nè può trovare accoglimento l’eccezione di genericità della richiesta di accesso formulata in discussione dal Comune perchè avente ad oggetto indistintamente tutti i verbali delle Commissioni.
In generale l’onere di specificazione dei documenti richiesti serve a consentire alla pubblica amministrazione l’individuazione dei documenti, la valutazione dell’interesse del richiedente rispetto al documento richiesto e l’eventuale esistenza di controinteressati per ragioni di riservatezza.
Nel caso in decisione poichè gli atti pubblici per definizione escludono l’esistenza di soggetti controinteressati alla loro divulgazione e, come detto, sono accessibili senza necessità di allegare un interesse qualificato, occorre avere riguardo solo alla prima di tali finalità e quindi accertare se la richiesta di accedere a tutti i verbali delle Commissioni abbia impedito al Comune di identificare i documenti richiesti.
E’ evidente che così non è perchè il Comune non ha avuto alcuna difficoltà ad individuare e consentire l’accesso a “tutte” le determine di liquidazione dei gettoni di presenza dei membri alle riunioni delle Commissioni consiliari e, quindi, a fortiori avrebbe potuto accogliere l’istanza di estrazione di copia dei relativi verbali, fatta eccezione per i verbali delle sedute che il Regolamento consiliare eventualmente escluda dal regime di pubblicità dei lavori, ai sensi dell’art. 10 del d.lg. n. 267/00.
Pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di Gravina di Puglia di consentire l’accesso ai documenti non consegnati, richiesti con l’istanza di accesso del 6 novembre 2013, ove non relativi a sedute non pubbliche.
Condanna il Comune di Gravina di Puglia al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500 oltre accessori di legge e spese generali.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)