Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Apposizione di condizioni – Estraneità  ai parametri di conformità  dell’intervento edilizio  – Illegittimità  –  Fattispecie

à‰ inammissibile l’apposizione di condizioni al rilascio di un titolo edilizio che siano estranee alla fase di realizzazione del relativo intervento, stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale della concessione stessa, in cui l’apposizione di condizioni è limitatamente subordinata alla conformità  dell’opera ai parametri normativi edilizi previsti da leggi  regolamenti per l’intervento progettato: in caso contrario si violerebbe il principio di tipicità  dell’esercizio della funzione amministrativa. (Nella specie è illegittimo il provvedimento nella parte in cui il Comune subordina l’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire alla cessione gratuita di un’area, senza argomentare le ragioni di pubblico interesse sottese ad una tale condizione quali la costruzione di  opere di urbanizzazione primaria e secondaria, peraltro già  realizzate).

N. 00909/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2007, proposto da: 
Labarile Vincenzo e Natale Anna, rappresentati e difesi dagli avv. Vito Aurelio Pappalepore, G.Walter Trizio, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli 8; 

contro
Comune di Santeramo in Colle; 

per l’annullamento parziale del provvedimento del comune di santeramo in colle rif. prot. n. 3161 del 2/2/2007
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Vito Aurelio Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il primo ed unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano – sotto vari profili – l’illegittimità  dell’atto amministrativo di accoglimento dell’istanza di permesso di costruire limitatamente alla condizione ivi prevista di cedere gratuitamente al Comune, senza alcun onere per lo stesso, un’area ricadente in due particelle di proprietà  dei richiedenti ed interessate all’intervento edificatorio.
Coglie nel segno parte ricorrente laddove si duole l’illegittimità  del provvedimento impugnato nella parte in cui impone direttamente la cessione gratuita di un’area ricadente sulle particelle 237 e 974 quale condizione per il rilascio del permesso di costruire.
Ed invero, come più volte già  affermato, “l’apposizione di condizioni al rilascio di un titolo edilizio è ammissibile soltanto quando si vada ad incidere su aspetti legati alla realizzazione dell’intervento costruttivo, sia da un punto di vista tecnico che strutturale, e ciò trovi un fondamento diretto o indiretto in una norma di legge o regolamento. Diversamente, non è possibile apporre condizioni al titolo edilizio che siano estranee alla fase di realizzazione dell’intervento edilizio, stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale della concessione stessa. Concedendo spazio al perseguimento di finalità  estranee a quelle sottese al potere esercitato – legato allo svolgimento dell’attività  edificatoria – si finirebbe infatti per funzionalizzare l’attività  amministrativa ad interessi avulsi rispetto a quelli tipizzati dal legislatore (cfr. TAR Milano sez. IV, 10 settembre 2010, n. 5655; TAR Trentino Alto Adige, Trento sez. I, 04 gennaio 2011, n. 2; TAR Lecce sez. III, 28 settembre 2012, n. 1623). La giurisprudenza ha già  avuto modo di dichiarare illegittime le condizioni che subordinano la validità  della concessione edilizia alla cessione gratuita di aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche (cfr. Cons. St. sez. V, 24 marzo 2001, n. 1702; TAR Milano sez. II, 18 febbraio 1984, n. 77), in quanto condizionare l’assenso all’intervento edilizio a fattori diversi da quelli di stretta conformità  ai richiesti parametri normativi, appare non in linea con la natura e le finalità  dei poteri dell’amministrazione in materia edilizia, trattandosi di attività  vincolata da specifiche norme e funzionale al solo accertamento della corrispondenza degli interventi e dei relativi elaborati progettuali con tali prescrizioni normative” (TAR Piemonte, sez. I, 22/5/2013, n. 617).
Nè d’altronde dall’esame dell’atto impugnato è dato evincere quali siano le ragioni di interesse pubblico che sottendono una prescrizione quale quella apposta, nella totale assenza di argomentazioni – che sarebbe stato onere del Comune rappresentare – relative all’eventuale necessità  di realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria sull’area interessata dall’intervento da assentire (area che, al contrario, si rivela già  edificata e munita di sistema viario).
Per le suesposte ragioni, in accoglimento del ricorso, va disposto l’annullamento dell’atto emesso dal Comune di Santeramo in Colle il 2/2/2007 rif. Prot. N. 3161, limitatamente alla condizione della cessione gratuita dell’area ricadente sulle particelle 237 e 974.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato limitatamente alla condizione di cui in parte motiva.
Condanna il Comune soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida nella misura di euro1.500,00 per onorario, oltre IVA e CPA.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
 

 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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