1. Accesso ai documenti – Procedimento – Istanza – Interesse
2. Accesso ai documenti – Diritto di difesa – Pendenza di giudizio – Rilevanza della prova – Valutazione da parte della p.A. – Sindacato del giudice amministrativo –
3. Accesso ai documenti – Società di capitali – Definizione di pubblica amministrazione e di atto amministrativo – Settori del gas e dell’energia elettrica
1. Ai sensi dell’art. 22 L. 7/08/1990, n. 241, sussiste «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso» quando è possibile accertare un legame tra la finalità dichiarata ed il documento richiesto.
2. Qualora la richiesta di accesso sia giustificata dalla necessità di curare e difendere i propri interessi giuridici (art. 24, c. 7, L. 7/08/1990, n. 241), la valutazione che prima la p.A. e poi il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva sono chiamati a compiere va effettuata in astratto e, per così dire, ab externo, senza che nell’esercizio di quest’ultima funzione vi sia spazio per compiere apprezzamenti diretti (e indebiti) sulla documentazione richiesta quale strumento di prova diretta, o di mancata prova, della lesione sofferta dalla parte in sede di giudizio civile e sulla fondatezza della domanda giudiziale civile, ossia della pretesa sottostante.
3. Non osta all’accessibilità dei documenti la natura formale di società di capitali, non ponendosi il perseguimento di uno scopo pubblico in contraddizione con il fine societario lucrativo. Ai sensi dell’art. 22 L. 7/8/1990, n. 241, infatti, rientrano nella definizione di pubblica amministrazione tutti i soggetti di diritto pubblico nonchè i soggetti privati, seppur limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, e in quella di documenti amministrativi tutti gli atti concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (nella specie, la costituzione sotto forma di società per azioni dei soggetti operanti nei settori del gas e dell’energia elettrica e l’intento lucrativo che tipicamente permea un’attività industriale o commerciale esercitata sul libero mercato non contraddicono, per ciò solo, le finalità anche pubblicistiche tese al soddisfacimento di bisogni generali della collettività che gli operatori del settore perseguono, anche in relazione alla sola fase della vendita al consumatore finale).
N. 00908/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2014, proposto da:
Maria Memoli, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Nanula, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca N.2/A;
contro
Gdf Suez S.p.A.;
per l’annullamento
del diniego di accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.) inerenti al rapporto contrattuale di fornitura gas;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Francesco Nanula;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 7/1/2014, MEMOLI MARIA – ricevuta la fattura n. 100/MM/1872519, in atti, per l’importo di euro 953,42 – ha richiesto a GDF SUEZ s.p.a. (società fornitrice di gas ed energia elettrica) di ottenere copia di taluni atti inerenti la propria posizione contrattuale ed, in particolare:
– del contratto di fornitura,
– delle fatture e delle ricevute di pagamento,
– della documentazione relativa alla sostituzione del contatore e alle letture effettuate.
A fronte del silenzio serbato dall’odierna resistente sull’istanza, la MEMOLI ha proposto ricorso ex art. 116 CPA, chiedendo di ordinare alla GDF SUEZ s.p.a di esibire i documenti richiesti, nominando, per il caso di inerzia un commissario ad acta.
Il ricorso è fondato.
Sussiste in capo alla ricorrente l'”interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, atto a giustificare la richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990.
Al fine di valutare la sussistenza di tale interesse occorre avere riguardo alle finalità che l’istante dichiara di perseguire, richiedendo la norma in parola un “legame tra finalità dichiarata ed il documento richiesto”. L’interesse enunciato dalla ricorrente (“comprendere quali siano state le ragioni che, in concreto, hanno condotto alla esorbitante richiesta di pagamento contenuta nella fattura n. 100/MM/1872519 onde attivare – all’esito dell’esame della documentazione e se del caso – gli idonei strumenti giudiziari a tutela della propria posizione giuridica”), appare idoneo a supportare adeguatamente la pretesa dell’istante di ottenere in ostensione gli atti innanzi indicati.
La richiesta di accesso è poi sufficientemente supportata dalla necessità della difesa degli interessi giuridici della ricorrente (ex art. 24 co. 7 l. 241/90); sotto tale profilo, va ricordato che la valutazione che la P. A. in prima battuta e, quindi, il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva sono chiamati a compiere va effettuata in astratto e, per dir così, “ab externo”, senza che nell’esercizio di quest’ultima funzione vi sia spazio per compiere apprezzamenti diretti (e indebiti) sulla documentazione richiesta quale strumento di prova diretta, o di mancata prova, della lesione sofferta dalla parte in sede di giudizio civile e sulla fondatezza della domanda giudiziale civile, ossia della pretesa sottostante (CGARS sent. 7 maggio 2014 n.310).
Quanto all’accessibilità degli atti detenuti dalla società resistente, giova evidenziare che la natura formale di società di capitali non impedisce l’esercizio del diritto di accesso, non ponendosi il perseguimento di uno scopo pubblico in contraddizione con il fine societario lucrativo. Ed invero, a norma dell’art. 22 l. n. 241/1990, nella definizione di pubblica amministrazione rientrano tutti i soggetti di diritto pubblico, anche quelli privati, seppur limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, mentre nel novero dei documenti amministrativi rientrano tutti gli atti concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Orbene, la progressiva liberalizzazione dei settori gas ed energia elettrica, la costituzione sotto forma di società per azioni dei soggetti operanti in tali settori e l’intento lucrativo che tipicamente permea un’attività industriale o commerciale esercitata sul libero mercato non contraddicono, per ciò solo, le finalità anche pubblicistiche tese al soddisfacimento di bisogni generali della collettività che gli operatori del settore perseguono, anche in relazione alla sola fase della vendita al consumatore finale.
Prova ne sia il mantenimento di poteri pubblici di regolazione, vigilanza, controllo e sanzione sui settori gas ed energia, nonchè – per quanto qui interessa – l’adozione di un codice di condotta commerciale per gli operatori dei settori in parola, adottato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione 8 luglio 2010 n. 104 proprio a tutela del cliente finale. D’altronde la direttiva 03/55/CE introduce obblighi di servizio pubblico espliciti per la tutela dei consumatori (specificati in un apposito allegato alla Direttiva) nel settore vendita del gas e il Consiglio di Stato ha affermato che “l’obiettivo delle istituzioni comunitarie di liberalizzazione della vendita del gas non è incompatibile con misure di regolazione di salvaguardia dei consumatori, da ricondursi alla nozione di “oneri di servizio pubblico” di cui all’art. 106 del TFUE (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 28.9.2012, n. 5140).
Le predette circostanze persuadono ulteriormente della ricorrenza di un “pubblico interesse” rilevante ai fini dell’applicazione della normativa innanzi richiamata in tema di accesso.
In conclusione, il ricorso va accolto, con il conseguente ordine a GDF Suez s.p.a, in persona del leg. rapp.te p.t., di esibire alla ricorrente i documenti di cui all’istanza del 7/1/2014 entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza ad opera della ricorrente o dalla sua comunicazione in via amministrativa.
In difetto sarà nominato un Commissario “ad acta”.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a GDF Suez s.p.a, in persona del leg. rapp.te p.t., di esibire alla ricorrente i documenti di cui all’istanza del 7/1/2014 entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza ad opera della ricorrente o dalla sua comunicazione in via amministrativa.
In difetto sarà nominato un Commissario “ad acta”.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.
Contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)