1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Nullità  per elusione giudicato – Rinnovata istruttoria – Non sussiste – Fattispecie


2. Processo amministrativo – Principi generali – Alternatività  delle domande – Nullità  e annullamento – Condizioni e limiti

3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Opere che alterano sagoma e prospetto – Manutenzione straordinaria – Inconfigurabilità  – Permesso di costruire – àˆ necessario

1. Non può qualificarsi nullo per elusione del giudicato un provvedimento emesso dall’Amministrazione, qualora il dictum giurisdizionale recasse specifica clausola di salvezza delle ulteriori determinazioni della p.A. e il nuovo atto sia stato adottato sulla base di una rinnovata istruttoria svolta dall’Amministrazione procedente (nel caso di specie, dal contenuto motivazionale dell’ordinanza di revoca censurata emergeva chiaramente che essa è stata adottata a seguito di nuova istruttoria e con specifica motivazione).


2. Nel caso in cui con uno  stesso ricorso siano introdotte nel giudizio due diverse domande – al di là  dell’intestazione dell’atto depositato – quella subordinata (nella specie di annullamento introdotta in un giudizio di declaratoria di nullità  per elusione del giudicato) è ammissibile se proposta entro il termine decadenziale per l’impugnazione ordinaria del provvedimento oggetto del ricorso. 


3. In materia di esecuzione di opere in assenza di titoli abilitativi, la realizzazione di due muri a perpendicolo sul lastrico solare non può essere qualificata come opera di manutenzione straordinaria, posto che tali muri non possono considerarsi di recinzione in quanto non sono esterni alla proprietà , ma insistono sull’edificio già  realizzato, alterandone la facciata e la sagoma. Tali opere, pertanto, devono essere assoggettata a permesso di costruire.

N. 00906/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2014, proposto da: 
Francesco Ladisa, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n.166/5; 

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

nei confronti di
Luciano Pascazio; 

per
l’ottemperanza alla sentenza n. 596/2013 del T.a.r. Puglia Bari sez. 3°
ovvero, in subordine
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Modugno prot. n. 771 del 9.1.2014
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Modugno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Felice Eugenio Lorusso e Cristina Carlucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il sig. Pascazio, proprietario di un fabbricato confinante a quello dell’odierno ricorrente, ha eretto una muratura in elevazione rispetto al preesistente muro d’attico (alto un metro), oscurando in tal modo preesistenti finestre del fabbricato di proprietà  del sig. Ladisa, vedute che si affacciavano sul lastrico solare della proprietà  Pascazio, posizionato ad una minore quota altimetrica (legittimate, peraltro, da un accordo transattivo intercorso tra l’Ing. Nicola Ladisa, genitore del ricorrente e suo dante causa, e lo stesso sig. Pascazio – transazione del 19.11.1988 – ).
La predetta attività  edificatoria è stata realizzata, inizialmente, senza titolo alcuno.
Il Comune ha, pertanto, anche a seguito di esposto dell’odierno ricorrente, adottato ordinanza di “Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”, prot. n. 12271 del 9.3.2011.
Con successivo provvedimento prot. n. 49145, del 10.10.2011, ha revocato tale ordine.
La predetta ordinanza di revoca è stata annullata da questo Tar con sentenza n. 596/2013.
La pronuncia in questione ha ritenuto fondati i profili di illegittimità  consistenti:
1) nel difetto di motivazione ed eccesso di potere per contraddittorietà  dell’azione amministrativa (perchè “dall’impugnato provvedimento non risulta in alcun modo possibile evincere le ragioni che hanno supportato l’impugnato provvedimento di revoca dell’ingiunzione a demolire e, in definitiva, indotto l’Amministrazione ad adottare una linea di condotta diametralmente opposta a quella fino a quel momento posta in essere”);
2) nella violazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1990 nonchè nell’eccesso di potere per violazione dei principi in tema di autotutela (“atteso che nell’impugnato provvedimento non risulta operata alcuna valutazione in ordine ad una presunta illegittimità  della pregressa ordinanza ingiunzione alla demolizione, nè valutato l’interesse pubblico attuale e concreto alla eliminazione del predetto provvedimento sanzionatorio, nè valutate le relazioni istruttorie pregresse e le istanze e la posizione del ricorrente Ladisa”).
La sentenza ha, tuttavia, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Il Comune, all’esito, del giudizio, rimasta inoppugnata la sentenza appena citata, ha adottato nuovo provvedimento di revoca dell’ordinanza demolitoria prot. n. 12271 del 9.3.2011.
Tale provvedimento ( prot. n. 771 del 9.1.2014) viene censurato in questa sede, deducendosene in primo luogo la nullità  per violazione o elusione del giudicato e chiedendosene, comunque, l’annullamento per illegittimità .
Va preliminarmente correttamente qualificata la domanda formulata in ricorso.
Benchè essa venga intestata solamente come ricorso per l’ottemperanza, l’atto introduttivo del giudizio reca, in realtà  una duplice richiesta: quella di declaratoria di nullità , nonchè quella di annullamento per illegittimità .
Risulta evidente, pertanto, che il giudizio introdotto è alternativo, contenendo una domanda principale ed una subordinata.
Va esaminata in primo luogo la domanda di accertamento della nullità  del provvedimento adottato dal Comune per violazione del giudicato.
Essa non è fondata.
Le censure accolte con la sentenza n. 596/2013 hanno, infatti, determinato l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente ai profili sopra evidenziati.
La specifica clausola di salvezza delle ulteriori determinazioni dell’autorità  amministrativa, indicata nella sentenza, chiaramente rinviava alla possibilità , per l’amministrazione, di adottare nuovo atto, purchè emendato dei vizi rilevati.
Orbene, emerge chiaramente dal contenuto motivazionale dell’ordinanza di revoca censurata in questa sede, che essa è stata adottata a seguito di nuova istruttoria e con specifica motivazione in ordine alla consistenza delle opere realizzate ed al loro regime autorizzatorio, sicchè il Comune non è incorso nel denunciato rilievo di violazione o elusione del giudicato.
Respinta la domanda di declaratoria di nullità , va quindi, esaminata quella subordinata di annullamento (tempestiva perchè proposta nel termine decadenziale).
Dal punto di vista processuale deve ritenersi che la trattazione in udienza camerale non sia ostativa a tali fini, avendo la parte intimata accettato il contraddittorio su tutte le domande formulate, senza riserva alcuna.
Inoltre, deve, altresì, rilevarsi che le difese formulate hanno riguardato tutti gli aspetti del ricorso introduttivo.
Con il che si viene all’esame della doglianza di illegittimità .
Benchè il ricorso non risulti articolato in motivi, è facile individuare il cuore delle doglianze formulate.
A tal fine è, però, necessario fare riferimento al contenuto motivazionale dell’ordinanza.
In estrema e doverosa sintesi, il Comune ha ritenuto di dover nuovamente revocare l’ordinanza demolitoria, in quanto ha rilevato che le opere realizzate (consistenti nell’erezione di un muro di altezza inferiore a 3 mt su due lati del lastrico solare Pascazio, con chiusura di vedute di proprietà  Ladisa) andavano qualificate come opere di manutenzione straordinaria, soggette al regime di attività  libera subordinata a CIL (ex art. 6, co 7 dpr n.380/2001).
Tanto in ossequio alla classificazione delle opere di manutenzione straordinaria compiuta dalla circolare ministeriale (Min. Lav. Pubbl.) del 24.2.1998 che contempla la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate tra tale tipologia di opere.
Ha poi ammesso, in virtù del principio di conservazione, che anche una CIL successiva alla realizzazione delle opere (una sorta di CIL in sanatoria) fosse ammissibile.
Il ricorrente lamenta – tra l’altro- che l’opera in questione, invece, non sia qualificabile come opera di manutenzione straordinaria.
Ciò posto, è evidente che il punto nodale della decisione risiede proprio nella assoggettabilità  a CIL di tali opere, in quanto è palese che, laddove le opere fossero soggette ad un più oneroso regime autorizzatorio, la CIL (benchè in sanatoria) non sarebbe sufficiente, essendo necessario, invece, il permesso di costruire.
Di tale avviso è il Collegio.
Erra, infatti, il Comune allorquando ritiene che la realizzazione dei due muri in questione a perpendicolo sul lastrico solare possa qualificarsi come opera di manutenzione straordinaria ai sensi di quanto indicato sopra.
Infatti, tali muri non possono considerarsi di cinta in quanto non sono esterni alla proprietà , cingendola, appunto, ma insistono sull’edificio già  realizzato, alterandone (ed è questo il punto di vero rilievo) la facciata e la sagoma.
Per le ragioni suesposte il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo con condanna in solido dell’ente comunale e del controinteressato sig. Pascazio, parte necessaria del processo in quanto controinteressato in senso formale e sostanziale.
Il ricorrente dovrà  integrare, se necessario, il contributo unificato, in relazione alla proposta domanda di annullamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto annulla il provvedimento del Comune di Modugno prot. n. 771 del 9.1.2014.
Rigetta la domanda di ottemperanza.
Condanna il Comune di Modugno e Luciano Pascazio al pagamento, in solido delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonchè rifusione del contributo unificato ex art. 13 dpr n.115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Manda alla segreteria per la regolarizzazione del contributo unificato dovuto.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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