Pubblica sicurezza  – Extracomunitari  – Permesso di soggiorno – Istanza – Sentenza di condanna penale – Conseguenze 

Non è assistita dal fumus boni juris la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego del permesso di soggiorn  richiesto dal lavoratore extracomunitario che abbia riportato sentenza di condanna, anche non definitiva, ex art. 444 c.p.p. per un delitto concernente le sostanze stupefacenti punito dall’art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990.

N. 00413/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00780/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2014, proposto da:

M.E., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Egidi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.zza Massari;

contro
Questura di Bari in persona del Questore pro tempore; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del Decreto Cat. A.11/2013/Imm. n. 39/PS emesso il 05.08.2013 dalla Questura di Bari, notificato il 26.05.2014, concernente il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Nessuno comparso per le parti;
 

Considerato che secondo l’art. 5, comma 13, lettera c), del D.Lgs. n. 109 del 2012 non possono essere ammessi alla procedura di emersione i lavoratori extracomunitari che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti dall’art. 380 che, alla lettera h), include anche i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73, comma 4 del D.P.R. n. 309 del 1990;
rilevato che il ricorrente risulta agli atti condannato per tale delitto e che, pertanto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non sembrano ravvisarsi gli estremi del fumus boni iuris;
ritenuto che anche in questa fase cautelare le spese debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge la domanda cautelare.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell’Amministrazione delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)