1. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Impugnazione ordinanza interdizione ormeggio e navigazione – Ragioni sicurezza in area portuale – Conseguenze 


2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Bilanciamento interessi – Priorità  interesse pubblico 

1. Merita di essere  respinta l’istanza con cui l’impresa ricorrente chieda la sospensione di un provvedimento  interdittivo basato su fondate ragioni d’interesse pubblico (trattasi dell’ordinanza con cui l’ufficio circondariale marittimo ha interdetto l’ormeggio e la navigazione presso l’area prospiciente il pontile bilaterale del porto, provvedimento assunto in seguito alla riduzione dei fondali e connotato da una ponderata e attenta istruttoria, cui lo stesso concessionario ricorrente è stato messo in condizione di partecipare).


2. Nel contemperamento degli interessi proprio della fase cautelare, è  ritenuto recessivo l’interesse vantato dal privato rispetto alle misure concernenti la  sicurezza pubblica (nella specie, è stato impedito l’ormeggio in un dato pontile al ricorrente per ragioni di  sicurezza della navigazione nell’area portuale). 

N. 00407/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00748/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2014, proposto da:

Impresa Pietro Cidonio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino e Alessandro Zampone, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, Via Nicolai, 43;

contro
Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, in persona del Comandante pro tempore; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Bari, Via Melo, 97; 

nei confronti di
Mare Sole e Gargano Msg S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 5 del 07.04.2014 con cui l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste ha interdetto l’ormeggio e la navigazione nell’area prospiciente il pontile blaterale del porto di Rodi Garganico;
– di ogni atto ivi richiamato, incluso in particolare il “verbale di riunione redatto in data 04.04.2014 per la problematica degli accosti del porto di Rodi Garganico a seguito di riduzione dei fondali di contenuto ignoto;
– di ogni altro atto anche non conosciuto, presupposto, connesso o consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Maurizio Di Cagno, su delega dell’avv. Gianluigi Pellegrino, e avv. dello Stato Walter Campanile, per le Amministrazioni;
 

Rilevato che ad una sommaria delibazione della causa, il provvedimento impugnato pare fondarsi su una ponderata ed attenta istruttoria, cui lo stesso concessionario ricorrente è stato messo in condizioni di partecipare;
Ritenuto inoltre recessivo l’interesse fatto qui valere, rispetto a quello pubblico della sicurezza della navigazione nell’area portuale oggetto dell’ordinanza impugnata;
Rilevato infine che le spese della presente fase seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Condanna l’impresa ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1000,00 (mille/00) oltre ad accessori come per legge, in favore delle Amministrazioni intimate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)