Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Fattispecie
L’attribuzione d’incarichi didattici all’unico professore associato incardinato nello specifico settore richiesto va motivata, con riferimento alle ragioni di interesse pubblico, e vanno pertanto concesse le misure cautelari richieste, se il ricorrente adduce problemi di salute ostativi a frequenti spostamenti.
N. 00401/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00767/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2014, proposto da:
Mariantonietta Intonti, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, presso il suo studio in Bari, alla via Q. Sella n. 36;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo, 97;
nei confronti di
Federica Miglietta;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici dell’8 aprile 2014 nella parte concernente l’attribuzione dei compiti didattici alla ricorrente;
– della proposta di attribuzione dei carichi didattici ai docenti assunta dal Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici in data 1 aprile 2014;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ancorchè non ancora conosciuti dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Valla e avv. dello Stato Walter Campanile;
Considerato che la ricorrente è l’unico professore associato incardinato nello specifico settore – disciplinare e che ha rappresentato e documentato problemi di salute ostativi a frequenti spostamenti;
Rilevato che, di contro, per lo stesso insegnamento nella facoltà di Marketing e Comunicazione di Azienda, con sede in Bari, è stata incaricata una ricercatrice, residente in Provincia di Lecce, che dovrà comunque viaggiare per raggiungere la Facoltà stessa;
Ritenute prima facie prevalente, nella comparazione di interessi, le ragioni della ricorrente tenuto conto che – allo stato – la decisione gravata non è supportata da alcuna specifica allegazione rilevante sul piano dell’interesse pubblico;
Ritenuto, infine, sussistere il periculum in mora considerato che i tempi necessari per la definizione nel merito non si conciliano con l’efficacia annuale delle determinazioni gravate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 1° aprile 2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)