Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Ordinanza contingibile e urgente – Periculum in mora – Insussistenza

Va respinta l’istanza cautelare avverso l’ordinanza contingibile e urgente di revoca delle autorizzazioni sanitarie, non sussistendo il periculum in mora nell’ipotesi in cui manchi un interesse concreto e attuale alla decisione cautelare.

N. 00391/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00677/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2014, proposto da:
Azienda Agricola e Rifugio Dogs’s Hostel s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Bruno, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25;
contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Caponio in Bari, via S. Lioce, 52; Azienda Sanitaria Locale di Barletta – Andria – Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paolo Bello in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, 45; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza contingibile e urgente n. 06 del 20.03.2014 ricevuta in data 24.03.2014 a firma del Sindaco del Comune di Trani con cui sono state revocate le autorizzazioni sanitarie n. 3 e n. 4 del 12.10.2011 intestate al legale rappresentante della società  ricorrente per l’attività  di rifugio per cani sita nel Comune di Trani alla Contrada San Tommaso;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trani e di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Bruno; Antonio Arzano, per delega dell’avv. Francesco Paolo Bello; Michele Capurso;
 
Rilevato che nella controversia in esame non si apprezza il periculum per la concessione della misura cautelare invocata, atteso che il canile in questione risulta sotto sequestro a far data dal 15 novembre 2013 ed attualmente gestito da volontari, sicchè manca allo stato un interesse concreto ed attuale alla decisione cautelare;
Considerato che il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)