Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente –  Ammissione – Determinata dal RUP – Legittimità  – Ragioni 

Non sussiste il presupposto del fumus boni juris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta nell’ambito di un giudizio di impugnazione dell’aggiudicazione di una gara pubblica qualora la valutazione in ordine alla non gravità  dei fatti ai fini della ammissione alla gara dell’aggiudicatariasia stata compiuta dal R.U.P., essendo ciò coerente con il suo ruolo di “motore” della procedura selettiva, che a maggior ragione rileva in una gara da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso e qualora la valutazione compiuta dal R.U.P. – e recepita dall’Amministrazione – non sia censurabile in quanto compiuta all’esito di una specifica istruttoria, in mancanza di vizi macroscopici di irragionevolezza o incongruità , ictu oculi rilevabili.

N. 00400/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00640/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Christiancolor s.r.l. in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con Antonacci Termoidraulica s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Dimito, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio Chimienti in Bari, via Trento, 14;

contro
Aeroporti di Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso l’avv. Enrico Petrosillo in Bari, via J. Serra, 19; 

nei confronti di
A.T.I. Aedes Aurora s.r.l. – Upgrading Services Spa – Egidio & Partners s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michaela De Stasio, con domicilio eletto in Bari, via N. Pizzoli, 8; Aedes Aurora s.r.l., Upgrading Services s.p.a., Egidio & Partners s.r.l., Christiancolor s.r.l., Antonacci Termoidraulica s.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva disposta da Aeroporti di Puglia s.p.a. del 4.4.2014, prot. n. 5258, comunicato alla ricorrente in data 9.04.2014 (con avviso di aggiudicazione pubblicato in data 15.04.2014) in favore della costituenda A.T.I. Aedes Aurora s.r.l., Upgrading Services s.p.a. ed Egidio;
e con ricorso per motivi aggiunti depositato il 25.6.2014
per l’annullamento
– del provvedimento del 13.06.2014, prot. n. 9141, con il quale il Direttore Generale di Aeroporti di Puglia “conferma l’aggiudicazione in favore del RTI Aedes Aurora s.r.l. / Egidio”;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a. e dell’A.T.I. Aedes Aurora srl – Upgrading Services spa – Egidio & Partners srl;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Dimito; Adriano Tolomeo; Michaela De Stasio;
 

Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, non sussistere il presupposto del fumus boni iurisnecessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Rilevato, infatti, che la valutazione in ordine alla non gravità  dei fatti ai fini della ammissione alla gara delle concorrenti possa essere demandata al R.U.P. in coerenza con il suo ruolo di “motore” della procedura selettiva (cfr. A.P. n. 36/2012), che a maggior ragione rileva in una gara da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso;
Rilevato, inoltre, che la valutazione dell’Amministrazione, recepita con determina del Direttore generale del 13.06.2014 prot. n. 9141, non pare censurabile, atteso che risulta compiuta all’esito di una specifica istruttoria, in mancanza di vizi macroscopici di irragionevolezza o incongruità , ictu oculi rilevabili;
Rilevato che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)