Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Fumus boni iuris  – Fattispecie 

Non vi sono i presupposti per la concessione della misura cautelare quando il parere ostativo della p.A. (nella specie la A.S.L.) su cui si basa il provvedimento impugnato, sia adeguatamente motivato.

N. 00398/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00825/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2014, proposto da Pellegrini Francesco, Nucci Vito, Menga Paolo, Perta Cosma e Dibello Nicola, rappresentati e difesi dall’avv. Sabino Strambelli, con domicilio eletto in Bari, via Crispi, 6;
contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Semeraro in Bari, via Dante, 51;
nei confronti di
Panificio San Marco di G. Pignatelli e C. Ammirabile s.n.c. – Monopoli;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Monopoli n. 45 del 31.3.2014 pubblicata sulla G.U. dell’1.4.2014 avente ad oggetto “Trasferimento mercato giornaliero prodotti alimentari da P.zza XX Settembre (P.zza Manzoni) ad Area Mercatale in via Vittorio Veneto;
– della determinazione dirigenziale n. 441 del 9.4.2014;
– di eventuali atti endoprocedimentali anche ignoti e di ogni altro atto o provvedimento inerente o connesso, presupposto, preparatorio o conseguente;
e per la condanna del Comune di Monopoli al risarcimento dei danni patiti;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 per le parti i difensori avv.ti Sabino Strambelli e Pierluigi Nocera;
 
Rilevato che il parere della ASL Bari del 4.3.2014 (richiamato a pag. 3 del dispositivo della gravata deliberazione n. 45/2014), in ordine alle precarie condizioni igienico – sanitarie di piazza Manzoni, appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, ostativo alla prosecuzione dell’attività  economica di mercato giornaliero di ortofrutta in detta piazza; che, pertanto, il censurato provvedimento n. 45/2014 appare adeguatamente motivato;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)