Commercio, industria, turismo – Diniego prosecuzione attività  commerciale in zona E1 tipizzata agricola – Fattispecie

La domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego di prosecuzione dell’attività  di somministrazione di alimenti e bevande perchè collocata in zona E1 tipizzata agricola, è priva del requisito del fumus boni juris e pertanto non merita accoglimento.

N. 00394/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00743/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2014, proposto da Spadavecchia Elena, nella qualità  di titolare e legale rappresentante dell’impresa individuale denominata “All’Arrembaggio di Spadavecchia Elena”, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico D’Ambrosio, con domicilio eletto in Bari, via De Rossi, 208;
contro
Comune di Giovinazzo, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Fedele Bellacosa Marotti, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 133;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 10805 del 26 maggio 2014, notificato in data 28 maggio 2014, a firma del dirigente del Primo Settore – Responsabile SUAP del Comune di Giovinazzo, ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività  relativa alla segnalazione certificata di inizio attività  prot. n. 10620 del 22 maggio 2014;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in quanto lesivi, ove esistenti ed ancorchè sconosciuti alla ricorrente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giovinazzo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 per le parti i difensori avv.ti Domenico D’Ambrosio e Fedele A. Bellacosa Marotti;
 
Rilevato che l’Amministrazione resistente è dotata del potere, esercitato ai sensi dell’art. 19, comma 3 legge n. 241/1990, di adottare il contestato provvedimento inibitorio a fronte di una attività  avviata con SCIA priva dei requisiti e dei presupposti di legge; che nel caso di specie il lotto su cui dovrebbe essere svolta l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla SCIA del 22.5.2014 è situato in zona E1 tipizzata come agricola (cfr. art. 36 delle NTE del PRG del Comune di Giovinazzo);
Ritenuto che detta tipizzazione appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, incompatibile con l’attività  commerciale in esame;
Ritenuto che la locuzione “in prevalenza” di cui al citato art. 36 delle NTE non contraddice la destinazione urbanistica agricola dell’area, essendo detto criterio riferito alle attività  “connesse” a quella agricola, come specificato dalla stessa disposizione delle NTE (“Le zone per attività  primarie di tipo E1 sono destinate in prevalenza all’agricoltura; in esse sono ammesse attività  connesse con l’agricoltura, con l’allevamento del bestiame, con le industrie estrattive ¦”);
Considerato, pertanto, che l’impugnato provvedimento del 26.5.2014 appare legittimo, essendo la SCIA del 22.5.2014 risultata priva del necessario requisito edilizio; che, conseguentemente, non vi può essere un affidamento meritevole di tutela in capo alla ricorrente;
Ritenuto, in conclusione, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)