1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Avverso  preavviso di rigetto ex art. 10 bis, L. n. 241/1990 – Inammissibilità   
 
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Atto presupposto e atto conseguenziale – Automatica caducazione – Quando si verifica
 
3. Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Mancata impugnazione provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione unica – Declaratoria di improcedibilità   
 
4. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento – Potere dell’Autorità  amministrativa di provvedere alla regolazione del rapporto –  Condizioni

1. Secondo consolidata giurisprudenza, è inammissibile l’impugnativa di un mero preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, essendo carente ogni serio interesse all’impugnazione di un atto che, con ogni evidenza, è solo endoprocedimentale e non è in grado di esprimere una volizione definitiva dell’Amministrazione resistente.
 
2. L’impugnazione dell’atto presupposto, di per sè lesivo dell’interesse del soggetto leso, consente di soprassedere all’impugnazione dell’atto consequenziale solo nell’ipotesi in cui l’eventuale annullamento del primo atto sia in grado di determinare l’automatica caducazione del secondo.


3. La mancata tempestiva impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione unica comporta il consolidarsi dell’assetto di interessi da questo disegnato, con conseguente declaratoria di improcedibilità  del ricorso proposto avverso i pareri presupposti.
 
4. Il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento, in assenza  di espressa previsione della loro perentorietà , non fa venir meno il potere dell’Autorità  amministrativa di provvedere alla regolazione del rapporto affidato alla sua cura.

N. 00882/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01741/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2012, proposto da: 
Casteltorre Eolica s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Schirone, con domicilio eletto in Bari, via Don Guanella, 15/G; 

contro
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia; Ministero per i Beni e le Attività  Culturali; Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, Foggia e Barletta – Andria – Trani; rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; Regione Puglia; 

per l’annullamento
– del parere del Direttore Regionale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia del 3.9.2012, prot. n. 8596, notificato il 12.9.2012, avente ad oggetto:”Autorizzazione Unica ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 27,5 MW e relative opere di connessione, da realizzarsi nei Comuni di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia (FG) – Località  Masseria Monachelle – Casteltorre Eolica s.r.l.”;
– del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, sede di Bari, espresso con nota del 21. 8.2012, Prot. n. 11962, non notificato alla ricorrente;
– del preavviso di diniego ex art. 10-bis della Legge n. 241/90 del 16.10.2012, Prot. n. 9686, notificato in data 16.10.2012, emesso dall’Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia;
– di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali o comunque direttamente e/o indirettamente connessi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia; del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e della Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, Foggia e Barletta – Andria – Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 per le parti i difensori avv.ti Fabio Schirone e Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. La società  ricorrente riferisce di aver presentato in data 10 novembre 2008, presso la Regione Puglia, istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387 del 2003, per la costruzione e l’esercizio nei Comuni di Castelnuovo della Daunia (FG) e Torremaggiore (FG), Località  “Masseria Monachelle”, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 27,50 MW.
Nell’ambito dell’iter procedimentale sia il comune di Castelnuovo della Daunia (cfr nota del 27.1.2012, Prot. n. 264/2012) che di Torremaggiore (cfr nota del 27.3.2012, Prot. n. 4482/2012), su richiesta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, sede di Bari, comunicavano l’assenza di vincoli paesaggisticiin relazione alle aree interessate dall’impianto in questione.
Tuttavia, in data 3.9.2012, Prot. n. 8596, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia esprimeva il proprio parere negativo alla realizzazione dell’impianto de quo, facendo proprio il parere precedentemente manifestato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ed evidenziando che: “il parco eolico proposto interferisce visivamente con il sito di Torre Fiorentina e l’omonimo Castello che sorgono su un promontorio dominante la vallata… omissis …la zona, caratterizzata da antico insediamento medievale sito in collina, costituisce, per le caratteristiche geomorfologiche, un quadro di eccezionale valore paesistico-ambientale, facilmente visibile da più punti di vista. Ne consegue che la realizzazione del parco eolico in esame, seppur posto a distanze che variano da 2,5 a 6,0 Km. intorno all’altopiano di Castel Fiorentino, farebbe perdere al contorno le proprie connotazioni storico-paesaggistiche…omissis…”.
2. Pertanto, in data 16.10.2012, l’Ufficio Energia della Regione Puglia notificava alla ricorrente preavviso di diniego (Prot. n. 9686/2012) ex art. 10-bis della legge n. 241/90.
3. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 14 novembre 2012 e depositato il successivo 12 dicembre 2012, la Casteltorre Eolica ha impugnato sia il parere negativo del Ministero per i Beni e le Attività  culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia del 3.9.2012, Prot. n. 8596, che il parere, ugualmente negativo, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia, sede di Bari, espresso con nota del 21.8.2012, Prot. n. 11962, oltre al preavviso di diniego dell’Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia del 16.10.2012, Prot. n. 9686, emesso ex art. 10-bis della legge n. 241/90.
4. L’impugnativa è affidata a due motivi di ricorso, con cui la ricorrente ha dedotto in particolare:
– Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 per essere stato il gravato parere non favorevole emesso dal Ministero per i Beni e le Attività  culturali del 3.9.2012 al di fuori della conferenza di servizi di cui all’art. 12 D.lgs n. 387/2003 (pur indetta e la cui ultima seduta si è svolta in data 12 ottobre 2011), senza l’indicazione dei rimedi procedurali necessari a rendere assentibile il progetto in questione;
– Insussistenza dell’impatto visivo contestato nei provvedimenti gravati, avendo la società , in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali, individuato sin dal novembre 2011 idonee misure di mitigazione e comunque non applicabilità  – ratione temporis – del regolamento regionale n. 24/2010, di individuazione di aree e siti non idonei all’istallazione di specifiche tipologie di impianti.
5. Si sono costituiti il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e la Soprintendenza per Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, Foggia e Barletta – Andria – Trani, resistendo al gravame.
6. Con ordinanza collegiale n. 1346 del 3 ottobre 2013 questo Tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico del Dirigente regionale dell’Ufficio ecologia, ritenendo necessario appurare, al fine della decisione della controversia, se medio tempore fosse intervenuto il diniego definitivo di autorizzazione unica.
6.1 In data 8 gennaio 2014 è stato depositato il provvedimento del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche – della Regione Puglia, prot. n. 6903 del 2 settembre 2013, di conclusione negativa del procedimento in questione.
7. All’udienza del 9 aprile 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
8. Il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte improcedibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.
9. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui svolge censure avverso il preavviso di diniego (Prot. n. 9686 del 16.10.2012) emesso dall’Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia ex art. 10-bis della Legge n. 241/90.
Detto atto ha infatti natura predecisoria, avendo la funzione di rendere nota l’intenzione dell’Amministrazione, ancora provvisoria, di rigettare l’istanza, così consentendo all’interessato, di presentare eventuali osservazioni e/o integrazioni, nei tempi stabiliti dall’art. 10 bis, al fine di indurre l’Autorità  decidente a mutare avviso. Esso, ad ognio modo, non può svolgere il ruolo del provvedimento finale di diniego, che necessariamente lo segue a conclusione del procedimento, a prescindere dal fatto che l’interessato abbia o meno presentato osservazioni. Il carattere non definitivo e la natura endoprocedimentale dell’avviso in questione ne palesano l’assenza di lesività  immediata, e, quindi, la non autonoma impugnabilità .
Secondo consolidata giurisprudenza, da cui il Collegio non intende discostarsi, infatti, è inammissibile l’impugnativa di un mero preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, essendo carente ogni serio interesse all’impugnazione di un atto che, con ogni evidenza, è solo endoprocedimentale e non è in grado di esprimere una volizione definitiva dell’Amministrazione resistente (ex multis, T.A.R. Calabria n. 252/2012, Tar Lazio n. 6419/2009; Tar Campania n. 6891/2006).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in parte qua.
10. Va inoltre rilevato che con l’emanazione del provvedimento del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche – della Regione Puglia, prot. n. 6903 del 2 settembre 2013, di conclusione negativa del procedimento in questione, rimasto inoppugnato, risulta venuto meno l’interesse della società  ricorrente a coltivare l’impugnativa odierna.
Infatti, in assenza di tempestiva impugnazione del citato provvedimento risulta stabilizzato l’assetto di interessi delineato con il diniego, con conseguente venir meno dell’interesse della società  alla decisione di annullamento dei pareri gravati, non essendo comunque quest’ultima utile a produrre conseguenze caducatorie rispetto al provvedimento conclusivo del procedimento.
10.1 Infatti, l’impugnazione dell’atto presupposto di per sè lesivo dell’interesse del soggetto leso, consente di soprassedere all’impugnazione dell’atto consequenziale solo nell’ipotesi in cui l’eventuale annullamento del primo atto sia in grado di determinare l’automatica caducazione del secondo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 11 aprile 2014 n. 1756); circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie.
Poichè il diniego di autorizzazione unica implica un’autonoma valutazione di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento, esso non ha carattere meramente esecutivo dei gravati pareri, non ponendosi rispetto a questi in rapporto di immediata derivazione.
10.2 Pare evidente che, nella specie, la mancata tempestiva impugnazione da parte della Casteltorre Eolica del provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione unica comporta il consolidarsi dell’assetto di interessi da questo disegnato, con conseguente declaratoria di improcedibilità  del ricorso proposto avverso i pareri presupposti.
11. Va infine evidenziato che risulta privo di pregio il rilievo formulato in udienza sul punto dalla difesa della ricorrente. Secondo la ricostruzione di quest’ultima, in particolare, il provvedimento negativo in questione, limitativo della sfera giuridica del soggetto destinatario, sarebbe inesistente in quanto adottato e comunicato alla società  oltre il termine di legge per la sua adozione.
11.1 Il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento, infatti, in mancanza di espressa previsione della loro perentorietà , non fa venir meno il potere dell’Autorità  amministrativa di provvedere alla regolazione del rapporto affidato alla sua cura.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte improcedibile.
Condanna la ricorrente Casteltorre Eolica s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni costituite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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