1. Giurisdizione – Corrispettivo concessione aree ex art. 35 l. 865/1971 – Giurisdizione G.O


2. Processo amministrativo – Ricorsi al Presidente della Repubblica – art. 7 C.P.A – Controversie devolute al G.A. – Esclusività 


3. Processo amministrativo – Ricorso straordinario  – Ante c.p.a.  – Materia competenza G.O. – Art. 5 c.p.c. – Principio della perpetuatio iurisdictionis – Applicabilità  – Conseguenze


4. Processo amministrativo – Ricorso straordinario – Ante c.p.a. – Materia competenza G.O. – Opposizione – Inammissibilità  – Art. 10, co.2, DPR n. 1199 del 1971

1. Tutte le obbligazioni pecuniarie relative al pagamento del corrispettivo della concessione delle aree sulla base della convenzione ex art. 35 l. 865/1971 rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario.


2. L’art. 7 comma 8 del c.p.a. ha previsto che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  sia ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.


3. In applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis ex art. 5 c.p.c. e del carattere innovativo dell’art. 7, comma 8,  c.p.a. devono essere dichiarati ammissibili i ricorsi straordinari in materia non attribuita alla giurisdizione del G.A., notificati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n.104 del 2010.


4. Stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’opposizione al ricorso straordinario proposto prima del 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del c.p.a., in materia devoluta all’A.G.O., deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente rimessione degli atti al Ministero, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del DPR n.1199 del 1971.

N. 00826/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2009, proposto da: 
Gaetano La Vista, Donato Chiapparino, Vincenzo Cimadomo, Filomeno Grieco, Daniela D’Amato, rappresentati e difesi dall’avv. Annalisa Agostinacchio, con domicilio eletto presso Annalisa Agostinacchio in Bari, c/o Avv. S. Basso corso Mazzini 134/B; 

contro
Comune di Terlizzi in Persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Santoro, con domicilio eletto presso Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, 5; 

per l’annullamento
– della nota del Settore Servizi Tecnici del Comune di Terlizzi (Ba) del 17.10.2008, prot.19895, notificata il 25.10.2008 ai Signori La Vista Gaetano, Chiapparino Donato, Cimadoro Vincenzo, Grieco Filomeno, e della nota del medesimo Settore Servizi Tecnici del Comune di Terlizzi (Ba) del 06.11.2008,. prot 22280, notificata il 19.11.2008 alla Signora D’Amato Daniela, aventi ad oggetto la “Richiesta di pagamento a saldo e contestuale costituzione in mora”, assunte in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 499/2008, e della presupposta Determinazione Dirigenziale n.499 dell’ 11.07.2008, pubblicata all’Albo Pretorio del medesimo Comune al n.690 l’11.07 2008 recante ˜Modifiche ed Integrazione” alla Determinazione Dirigenziale n. 5/2007, inerente il prospetto di ripartizione degli oneri di esproprio delle zone P.E.E.P. ˜Chicoli Casalicchio” a carico dei soggetti assegnatari delle aree con diritto di superficie e/o proprietà  in attuazione della Delibera di C.C..n. 60 del 20.12.2005 e di tutti gli altri atti presupposti connessi e consequenziali ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Terlizzi in Persona del Sindaco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Annalisa Agostinacchio e Nicola Di Modugno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti – facenti parte della ex cooperativa edilizia Romanazzi assegnataria di un suolo identificato al comparto F/3 lotto 2 del piano edilizia economica popolare Chicoli-Caselicchio del Comune di Terlizzi – in data 20 febbraio 2009 notificarono ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1991, per ottenere l’annullamento degli atti in epigrafe.
Premessa una articolata esposizione dell’iter amministrativo della pratica che ha condotto alla assegnazione dei suoli alle cooperative edilizie, nonchè dei contenziosi amministrativi sviluppati a seguito della procedura espropriativa attivata dal Comune nei confronti dei proprietari originari dei terreni, i deducenti evidenziano che è stata sottoscritta una convenzione ai sensi dell’art. 35 della L. n. 865 del 22/10/1971 con la quale i soci della ex cooperativa provvedevano a versare in acconto la somma di euro 24.961,91, quale prezzo della concessione pari al costo di acquisizione dei lotti nonchè al costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con la pattuizione che la somma definitiva sarebbe stata corrisposta a conguaglio.
Per effetto delle delibere impugnate è stata richiesta come pagamento a saldo la cifra di euro 2938,61 per ognuno dei ricorrenti.
I ricorrenti articolano i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della L. 28 ottobre 1971 n. 865 dell’art. 4 della convenzione del 27 maggio 1996; violazione del principio di imparzialità  dell’azione amministrativa e del giusto procedimento; eccesso di potere per carente istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento di potere disparità  di trattamento.
La determina 499/08 approvativa degli oneri di esproprio a carico dei soggetti assegnatari con diritto di superficie e/o di proprietà  si basa su una metodologia di calcolo errata e non conforme alle clausole contenute nella convenzione stipulata in data 17 luglio 1996.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della L. 28 ottobre 1971 n. 865; violazione del principio di imparzialità  dell’azione amministrativa e del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto dei presupposti, insufficiente motivazione ingiustizia manifesta.
Nella richiesta di pagamento non viene distinto fra soggetti assegnatari con diritto di superficie e assegnatari in proprietà , così determinando una sperequazione fra le cooperative assegnatarie.
3) Violazione e falsa applicazione della L. 28 ottobre 1971 n. 865 della L. 18 aprile 1962 n. 167; violazione del principio di imparzialità  dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, disparità  di trattamento; eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, difetto di motivazione ed illogicità .
La ripartizione dei costi di esproprio sulla base dei volumi assegnati o edificati, unitamente al mancato rispetto della costituzione delle aree consortili, genera una ulteriore disparità  di trattamento tra i diversi assegnatari.
4) Violazione e falsa applicazione della L. 28 ottobre 1971 n. 865 della L. 18 aprile 1962 n. 167, della art. quattro della convenzione del 27 maggio 1996 e delle norme regolanti il piano di zona; violazione del principio di imparzialità  dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, disparità  di trattamento; eccesso di potere per erroneità  dei presupposti.
Sono violati i parametri volumetrici assegnati dal piano di zona a ciascun soggetto attuatore, in quanto in molti casi il volume attribuito ai singoli assegnatari è maggiore di quello previsto dal piano di zona.
5) Violazione e falsa applicazione della L. 28 ottobre 1971 n. 865 della L. 18 aprile 1962 n. 167, dell’art. 4 della convenzione del 27 maggio 1996; violazione del principio di imparzialità  dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, incompetenza, eccesso di potere per erroneità  dei presupposti.
Con la determina n. 499/08 il dirigente si è sostituito al consiglio comunale, modificando i contenuti della delibera di consiglio n. 60 del 20 dicembre 2005 in relazione agli standard urbanistici e alla metodologia di riparto.
In data 9 aprile 2009 il Comune di Terlizzi notificava atto di opposizione ex art. 10 D.P.R. 1199/1971, con richiesta di trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Con atto notificato in data 29 maggio 2009 e depositato il 4 giugno 2009 i ricorrenti provvedevano a costituirsi in giudizio dinanzi al TAR Puglia sede di Bari, depositando il ricorso e i relativi documenti.
In data 18 febbraio 2010 si costituiva in giudizio il Comune di Terlizzi, eccependo l’inammissibilità  della trasposizione atteso il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, la quale deve ritenersi devoluta al giudice ordinario (richiamando la decisione del Consiglio di Stato Sez. IV 30 gennaio 2009 n. 509).
Con istanza in data 4 maggio 2009 il legale dei ricorrenti chiedeva la trattazione dell’istanza cautelare. Con istanza depositata in data 6 luglio 2009 il medesimo legale domandava l’abbinamento al merito dell’istanza cautelare.
Il Ministero degli Interni – con nota n. 10738 del 28 agosto 2009 – chiedeva di verificare l’ammissibilità  del ricorso in sede giurisdizionale e, in caso contrario, di voler disporre la restituzione degli atti addetto ufficio per la prosecuzione del ricorso in sede straordinaria.
Con istanza depositata il 12 ottobre 2009 il legale della ricorrente chiedeva la trattazione urgente nel merito del ricorso. Seguivano vari depositi di memorie e documenti da parte delle parti.
In particolare, il difensore del Comune di Terlizzi con atto depositato il 18 luglio 2012 chiedeva la riunione dei ricorsi: nn. 902, 903, 904, 905, 906, 907 e 908 al ricorso n. 581/2010, la cui trattazione era già  fissata per il giorno 15 novembre 2012.
Con nota depositata il 26 febbraio 2013, il legale dei ricorrenti chiedeva il rinvio dell’udienza fissata per il giorno 21 marzo 2013 in relazione alla prospettazione da parte del Comune, con nota 21 febbraio 2013, di un componimento bonario della controversia.
In vista della udienza del 18 giugno 2014 le parti non depositavano alcuna memoria.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
La questione giuridica alla base del ricorso straordinario promosso originariamente dai ricorrenti rientra nella giurisdizione dell’AGO, avendo consistenza di diritto soggettivo.
Infatti, tutte le obbligazioni pecuniarie relative al pagamento del corrispettivo della concessione delle aree sulla base delle convenzioni ex art. 35 l. 865/1971 rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario (ex art. 5 l. 1034/1971 e, allo stato, art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a.), anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e 191/2006; in tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un. 20.3.2008 n. 7448, 30.3.2009 n. 7573, 5.5.2011, n. 9842).
In particolare, “rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10 della L. 18 aprile 1962, n. 167, come statuito dall’art. 35, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonchè l’individuazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale della p.A.” (Cass. Sez. Un., n. 17142/2011).
Tale orientamento negativo della Giurisdizione del giudice Amministrativo deve ritenersi pacifico e consolidato, ricorrendo altresì numerose pronunce in tal senso anche di questo Tribunale (ex multis T.A.R. Bari, Sez. I, 11.1.2012, n. 510 – confermata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.12.2012, n. 6411 – T.A.R. Bari, Sez. III, 4.12.2013 n. 1613).
La peculiarità  della vicenda all’esame comporta che non debba essere però dichiarato il difetto di giurisdizione del GA ma l’inammissibilità  dell’opposizione ex art. 10 del DPR n. 1191 del 1971.
Va ricordato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva affermato la regola secondo cui il ricorso straordinario era un rimedio amministrativo di carattere generale, esperibile in tutti i casi in cui ciò non fosse escluso dalla legge. e comunque anche nelle materie rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario (quali gli atti di gestione del rapporto di pubblico impiego privatizzato:
Ad. gen., 10 giugno 1999, n. 7 e Sez. 2, 23 giugno 2010, n. 1255/2006), salve le ipotesi in cui fossero attribuite al giudice ordinario competenze speciali e funzionali, nel qual caso si riteneva che il legislatore avesse inteso escludere il rimedio del ricorso straordinario.
Dalla riconosciuta ammissibilità  del ricorso straordinario nelle controversie devolute alla giurisdizione ordinaria discendeva che la decisione del ricorso poteva essere disapplicata dal giudice civile, a causa della sua natura amministrativa.
La Corte di Cassazione concordava sul potere del giudice civile di decidere, disapplicando in tal caso la decisione resa a seguito di ricorso straordinario (Cass. n. 7506/1986), precisando che “la proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato non vale a privare – neppure temporaneamente – il giudice della sua giurisdizione, in quanto i ricorsi amministrativi si trovano, rispetto all’azione giudiziaria ordinaria, in relazione di reciproca, piena indipendenza, sì che l’interessato può intraprendere contemporaneamente o consecutivamente le due vie a tutela del suo diritto soggettivo, ben affidabile anche, in sede di autodichia, all’autorità  amministrativa, salvi i limiti della formazione del giudicato e della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice (Cass. S.U. n. 1464/1977).
Sennonchè, ora l’art. 7 comma 8 del c.p.a., ha previsto che “Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”, disponendo che il Consiglio di Stato debba esaminare solo i ricorsi straordinari che pongono questioni rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.
E’ stato, tuttavia, ritenuto che continuano ad essere ammissibili i ricorsi straordinari, notificati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 2010, in materia non attribuita alla giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo, in applicazione del principio generale della perpetuano iurisdictionis, desumibile dall’art. 5 c.p.c. ed in considerazione del carattere innovativo e non interpretativo dell’art. 7 c.p.a., comma 8, (v. Ad. Gen. 22 febbraio 2011 n. 808).
Siffatta conclusione risulta coerente con le argomentazioni che le Sezioni unite della Cassazione hanno posto a base delle sentenze che dal gennaio 2011 hanno ammesso la proponibilità  del giudizio di ottemperanza. Tali sentenze – nel riguardare anche casi in cui le decisioni straordinarie avevano definito controversie devolute al giudice civile – non hanno dubitato che si fossero formati giudicati, suscettibili di essere posti in esecuzione col giudizio d’ottemperanza (v., ex plurimis, Cass. Sez Un. n. 23464/2012).
Le Sezioni unite della Cassazione hanno così anche ribaltato la propria precedente giurisprudenza, sulla disapplicabilità  delle decisioni straordinarie rese su controversie devolute alla giurisdizione del giudice civile. Pertanto, solo i ricorsi straordinari proposti dopo il 16 settembre 2010 – data di entrata in vigore del “codice di procedura amministrativa”, che ammette il ricorso straordinario solo in alternativa al ricorso al G.A. – in controversie che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo vanno dichiarati inammissibili, ma non anche quelli proposti antecedentemente a tale data, fatte salve le eccezioni previste e sopra enunciate.
Venendo a fare applicazione alla presente fattispecie dei suddetti principi, va osservato che deve trovare applicazione l’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971 (“Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l’istruzione dell’affare”). La giurisprudenza ha in effetti chiarito che la riattivazione del procedimento giustiziale amministrativo, attraverso la rimessione degli atti alla sede originaria, ha luogo anche nel caso di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre resta impregiudicata – e riservata alla competente Autorità  amministrativa – la definizione della questioni di rito in ordine al gravame straordinario (v., tra le altre, TAR Sardegna, Sez. I, 2 dicembre 2008 n. 2147; TAR Umbria 18 maggio 2007 n. 441).
In conclusione, stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’«opposizione» al ricorso straordinario va dichiarata inammissibile, con conseguente rimessione degli atti al Ministero, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971 (cfr. TAR Parma 25.5.2010 n. 204).
Le spese di lite, nei confronti dei ricorrenti, gravano sul Comune, che ha proposto un’opposizione inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile l’opposizione al ricorso straordinario, con rimessione degli atti al Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 1199 del 1971.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti, che liquida in € 1500 oltre ad accessori di legge.
Contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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