Procedimento amministrativo – Provvedimento – Sospensione convenzione sanitaria – Contraddittorio – Sussistenza – Conseguenze
Non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris, necessario per la concessione della misura cautelare, se è stata data sufficiente motivazione del provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale in essere tra la ASL di Bari ed il centro analisi ricorrente e se è stato salvaguardato il diritto al contraddittorio mettendo la ricorrente a conoscenza, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, sia dell’esito dell’indagine svolta sia dell’intenzione di sospendere il rapporto convenzionale.
N. 00374/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00563/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2014, proposto da:
Centro Analisi Cliniche A. S.a.s., rappresentato e difeso dall’avv. Tullia Scattarelli, con domicilio eletto presso Tullia Scattarelli in Bari, piazza Luigi di Savoia, n. 37;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano, n. 27; Regione Puglia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione del Direttore Generale della ASL Bari n. 427 del 13.03.2014 avente ad oggetto “Struttura U.O.G.R.C. – Staff della Direzione Amministrativa – Sospensione del rapporto convenzionale con la struttura Centro Analisi Cliniche A. S.a.s.”, con la quale è stata decisa la sospensione del rapporto convenzionale in essere tra la ASL BA ed il Centro Analisi ricorrente, nonchè di ogni altro atto a tale delibera precedente o successivo, presupposto consequenziale e/o connesso anche se non conosciuto e segnatamente, fra questi, della nota dell’Unità Operativa Gestione Rapporti Convenzionali del 134.01.2014 Prot. n. 5300/UOR 01 avente ad oggetto: Esito accertamenti a seguito di esposto presentato dall’Assistito Sig. D.D. e per l’accertamento del diritto del Centro ricorrente alla prosecuzione del rapporto senza interruzione alcuna ed alla sottoscrizione del nuovo contratto per l’accettazione del budget di spesa per l’anno 2014, nonchè per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno per mancato utile, disguido al regolare andamento dell’attività , del rapporto con il personale ed allo sviamento della clientela;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Tulia Scattarelli e avv. Domenico Lanzone, su delega dell’avv. Giovanna Corrente;
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non sembrano ravvisarsi gli estremi del fumus boni iuris in quanto, dalla lettura del provvedimento, parrebbe che quest’ultimo sia sufficientemente motivato e che la ricorrente sia stata messa a conoscenza, prima dell’adozione dell’atto stesso, sia degli esiti dell’avvenuta indagine, sia della sospensione del rapporto convenzionale, salvaguardando, nei limiti in cui era possibile, il diritto al contradditorio;
ritenuto che la sospensione cautelare della convezione sia giustificata dall’accertamento dell’esistenza di diciotto ricette irregolari;
considerato che per l’ accoglimento della richiesta di concessione di misure cautelari è indispensabile la sussistenza sia del periculum in mora, sia del fumus boni iuris;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge la domanda cautelare.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore dell’Amministrazione delle spese relative alla presente fase cautelare che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00), più IVA e CPA.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)