1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio- Ricorso – Avverso affidamento diretto – Interesse – Fattispecie
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Rito speciale dei contratti pubblici – Richiesta della pronunzia di inefficacia del contratto – Omissione – Conseguenze
1. Difetta l’interesse al ricorso nei confronti della ditta che abbia gravato l’affidamento diretto ad altra ditta del servizio pubblico svolto dalla ricorrente in passato, ove quest’ultima, nel corso del rapporto con la stessa a con altre p.A., abbia commesso gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività professionale, con la conseguenza che, quand’anche il ricorso fosse accolto, ai sensi dell’art.38, co.1, lett. f) la ricorrente non potrebbe ambire a partecipare alla susseguente gara.
2. Difetta l’interesse al ricorso della ditta che abbia impugnato l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento di un contratto pubblico, ove l’atto introduttivo non contenga la richiesta della pronunzia di inefficacia del contratto in essere.
N. 00812/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00863/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
TRA.DE.CO. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Aldo Loiodice, Marco Sabino Loiodice e Michelangelo Pinto, con domicilio eletto presso il prof. avv. Aldo Loiodice in Bari, alla via Nicolai, n. 29;
contro
Consorzio ATO Rifiuti bacino Ba/1, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, alla via Dante, n. 25; Comune di Spinazzola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe De Candia e Giorgia Franco, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, alla via Dante, n. 25;
nei confronti di
Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del costituito raggruppamento temporaneo di imprese con Ecolife s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Boifava e Antonella Roselli, con domicilio eletto presso l’avv. Antonella Roselli in Bari, alla via Dante, n. 25; Ecolife s.r.l.;
per l’annullamento
del provvedimento di cui alla nota prot. 301 del 24.4.2013 del Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1 che ha disposto l’affidamento diretto del servizio di igiene urbana presso il Comune di Spinazzola all’ATI Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. – Ecolife s.r.l., unitamente agli presupposti dettagliatamente indicati nell’epigrafe del ricorso introduttivo nonchè agli atti specificamente individuati nei motivi aggiunti prodotti in giudizio il 23.9.2013;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Ato Rifiuti Ba/1, del Comune di Spinazzola e del Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. mandataria del R.T.I. con Ecolife s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Michelangelo Pinto, per la ricorrente, avv. Giuseppe De Candia, per le amministrazioni resistenti e gli avv.ti Giorgia Franco e Antonella Roselli, per i controinteressati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della presente controversia l’affidamento diretto del servizio di igiene urbana del comune di Spinazzola, con decorrenza 1° agosto 2013, al R.T.I. controinteressato, costituito tra l’Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. ed Ecolife s.r.l., attraverso un’estensione del contratto per il “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati. Servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari” stipulato con il Consorzio ATO Rifiuti bacino Ba/1 , a valere per i comuni di Andria e Canosa di Puglia aderenti all’ARO BT; possibilità contemplata dall’art. 6 della relativa convenzione.
Più precisamente, con delibera di G.C. n. 100 del 17.8.2012, successivamente ratificata dal Consiglio, il Comune di Spinazzola ha prima aderito all’ATO BA/1 e poi chiesto di avvalersi della predetta estensione contrattuale.
La TRA.DE.CO., con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, notificati in data 23.3.2013, ha impugnato la sequenza procedimentale degli atti che hanno condotto all’affidamento di cui si tratta, assumendo che l’estensione contrattuale mascheri in realtà un affidamento diretto che realizza un’illegittima sottrazione del servizio al mercato.
Si sono costituiti in giudizio sia la controinteressata Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. con Ecolife s.r.l., giusta atto depositato il 16.9.2013;
sia il Consorzio Ato Rifiuti Ba/1 e il Comune di Spinazzola, con atti prodotti in data 23.8.2013.
All’udienza del 13 marzo 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Sia le Amministrazioni intimate che la società controinteressata hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame.
In particolare l’eccezione appare fondata sotto due distinti profili.
2.1.- In primo luogo, l’interesse azionato in giudizio dalla TRA.DE.CO., preordinato ad ottenere l’annullamento dell’affidamento diretto e il conseguente esperimento di una gara di appalto per l’affidamento del servizio in questione, non supererebbe la prova di resistenza.
La società ricorrente, infatti, affidataria uscente del servizio stesso, avrebbe commesso nel corso degli anni numerose e ripetute negligenze, oggetto di contestazioni formali da parte del Comune di Spinazzola e di conseguente applicazione di penali. La stessa, pertanto, non avrebbe potuto prendere parte ad un’eventuale gara indetta per il riaffidamento del servizio di cui si tratta, pienamente integrando il comportamento tenuto la previsione dell’art. 38, comma 1, lett. F) del codice dei contratti, sub specie di “grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara” ovvero di “..errore grave nell’esercizio della¦attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.
Entrambe le condizioni ricorrono nella fattispecie.
Emerge dalla deliberazione di C.C. n. 46/2012 la dichiarazione del Sindaco di Spinazzola, secondo cui la società ricorrente “non espleta (rectius: avrebbe espletato) il servizio nel migliore dei modi”;
e dalla determinazione n. 184 del 26 settembre 2013, pure versata in atti, che nel mese di agosto 2013 è stata applicata alla TRA.DE.CO. una sanzione per disservizi.
Peraltro, gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività professionale, preclusive della successiva contrattazione ai sensi del richiamato art.38, risultano accertate soprattutto in relazione all’analogo servizio svolto dalla TRA.DE.CO. per il comune di Valenzano (cfr. la sentenza di questa Sezione n. 1440/2013).
Pertanto, anche laddove si affermasse la necessità di un affidamento a mezzo gara del servizio di cui si discute per l’invocata contrarietà del disposto affidamento diretto alla normativa vigente, la TRA.DE.CO. non potrebbe beneficiare di tale statuizione, risultando alla stessa preclusa la contrattazione, in particolare con il Comune di Spinazzola, per il giudizio di inaffidabilità dalla stessa Amministrazione già espresso. In buona sostanza, quand’anche si volesse ritenere sussistente l’astratta legittimazione all’impugnazione (sulla scorta di C.d.S. n. 2342/2013), non ricorrerebbe nella fattispecie -per quanto detto- l’interesse all’azione in concreto.
2.2.- Peraltro, l’art. 6 del capitolato di gara di cui si è detto sub 1 e sulla cui scorta è stato disposto il contestato affidamento alla società odierna controinteressata, non è stato oggetto di impugnazione, neanche nel giudizio n. 1418/2011 proposto dalla stessa TRA.DE.CO. avverso la gara espletata a monte; nè la ricorrente ha chiesto, in questo giudizio, la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata per il servizio di igiene per cui è causa.
Come di recente chiarito dal Consiglio di Stato “Nell’ambito dei giudizi introdotti dopo la entrata in vigore del D.Lgs. n. 53 del 2010 sussiste un onere per l’impresa ricorrente di chiedere in sede di impugnazione dell’atto di aggiudicazione della gara pubblica d’appalto anche la pronunzia di inefficacia del contratto e di subentro nello stesso..”; solo nei casi “..in cui l’azione di annullamento è stata introdotta precedentemente al citato D.Lgs. n. 53, resta fermo il potere del giudice di accertare in sede di ottemperanza l’ inefficacia del contratto, tenendo conto dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e di subentrare nel contratto” (cfr. Sez. IV, 2.12.2013, n. 5725).
In assenza di richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto, pertanto, non è configurabile alcun interesse all’annullamento della presupposta aggiudicazione.
3.- In conclusione, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. In considerazione, tuttavia, della complessiva vicenda, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)