1. Pubblico impiego  – Concorsi – Ricercatore  – Valutazione – Criteri


2. Pubblico impiego – Concorsi – Ricercatore – Valutazione – Titoli – Dottore di ricerca


3. Pubblico impiego – Concorsi – Ricercatore – Valutazione – Pubblicazioni

1. La valutazione comparativa effettuata nell’ambito di procedure concorsuali non richiede specifici giudizi di raffronto tra i singoli candidati, ulteriori e successivi rispetto a quelli già  espressi prima individualmente e poi collegialmente dai componenti della Commissione per ciascun candidato, essendo sufficiente che dal loro raffronto sia possibile evincere quali candidati abbiano ricevuto una valutazione di idoneità  e, tra questi, quali candidati conseguano una valutazione di idoneità  in misura inferiore a quella del candidato vincitore della selezione. 


2. Nell’ambito delle procedure concorsuali per la copertura di posti di ricercatore universitario, il possesso del titolo di dottore di ricerca riveste una particolare pregnanza che impone all’organo valutativo di prenderlo espressamente in considerazione; il suddetto titolo, tuttavia, non conferisce al candidato che ne sia provvisto un diritto di preferenza rispetto agli altri candidati che, invece, ne risultino privi. Sicchè, la Commissione ben può preferire un candidato privo del titolo di dottore di ricerca, purchè simile soluzione sia unita ad una motivazione rafforzata che dia compiutamente conto delle ragioni sottese alla scelta. 


3. Nell’ambito delle procedure concorsuali per la copertura di posti di ricercatore universitario, costituiscono elementi indiziari, concorrenti alla prova della diffusione della pubblicazione nella comunità  scientifica, la presenza di un prezzo di copertina, l’attribuzione del codice ISBN o del c.d. bollino SIAE, l’inserimento dell’opera in un circuito di distribuzione commerciale, la notorietà  della casa editrice. Tuttavia, l’insussistenza di tali elementi non costituisce prova della mancata diffusione nella comunità  scientifica, nè dell’assenza dei connotati di pubblicazione scientifica.

N. 00774/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01101/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Antonia Rubini, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Sarcina, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 3;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente, Cecilia Antuofermo e Simona Sardone, con domicilio eletto in Bari, presso l’Ufficio Legale dell’Ateneo in piazza Umberto I, 1; Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari alla via Melo, 97; 

nei confronti di
Alberto Fornasari, rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv.to Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” n. 1671 del 17 aprile 2012, pubblicato nella G.U. n. 41 del 29 maggio 2012, di approvazione degli atti della valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà  di Scienze della Formazione per il settore scientifico-disciplinare M-PED/04 “Pedagogia Sperimentale” e di dichiarazione del dott. Alberto Fornasari quale vincitore della valutazione comparativa;
– dei verbali e della relazione finale della commissione giudicatrice, nonchè di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, specificatamente indicato in ricorso.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e del controinteressato dott. Alberto Fornasari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 per le parti i difensori avv.ti Laura Albano, per delega dell’avv. Nicola Sarcina; Bianca Massarelli, per delega dell’avv. Simona Sardone; Sergio De Giorgi, per delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. La dott.ssa Antonia Rubini riferisce di aver partecipato alla procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/04, Pedagogia Sperimentale, presso la Facoltà  di Scienze della Formazione dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”, indetta con decreto rettorale n. 9660 del 15 dicembre 2010.
Alla procedura in questione hanno partecipato, oltre alla ricorrente e al controinteressato, altri 10 candidati. Con il decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” n. 1671 del 17 aprile 2012, emesso all’esito della valutazione dei candidati, previa approvazione degli atti della Commissione giudicatrice, è stato dichiarato vincitore il dott. Alberto Fornasari.
2. Con il ricorso notificato in data 12 luglio 2012 e depositato il 20 luglio 2012, la Dott.ssa Rubini ha contestato il prefato provvedimento, articolando quattro motivi di ricorso, deducendo in particolare:
2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 2 della Legge 3 luglio 1998 n. 210 e dell’art. 4 D.P.R. 19.10.98 n. 390 come modificato dal D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90 sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione in relazione alla mancata effettuazione della valutazione comparativa dei candidati. Eccesso di potere per illogicità  ed ingiustizia manifesta. Sviamento e falsa applicazione dei criteri di valutazione e dei presupposti valutativi. Secondo le deduzioni della difesa ricorrente, nel caso di specie sarebbe mancato un puntuale giudizio comparativo che pur si imponeva in ragione del fatto che la Dott.ssa Rubini non solo avrebbe molti più titoli, ma anche poteva vantare un’attività  didattica, di ricerca ed una produzione scientifica superiore rispetto a quella di tutti gli altri candidati, e del Dott. Fornasari in particolare. La commissione esaminatrice, pertanto, avrebbe dovuto esternare il complesso delle ragioni per cui, pur avendo speso parole di elogio per entrambi, aveva poi preferito il Dott. Fornasari.
2.2. Violazione e falsa applicazione del D.L. 10.11.2008 n.180, convertito in L. n. 1/2009 omessa valutazione della discussione dei titoli effettuata dai candidati, per cui sarebbe mancata una componente valutativa rilevante del giudizio comparativo, inficiando irrimediabilmente la procedura concorsuale.
2.3. Violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 7, del D.L. 10.11.2008 n. 180, convertito in L. n. 1/2009, del D.M. MIUR 28.07.2009 e dell’art. 3 L. 241/90 sotto il profilo del difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione dei titoli preferenziali ed in particolare del titolo di Dottore di ricerca conseguito dalla ricorrente.
2.4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, D.P.R. 117/2000, dell’art. 3 L. 241/90, dell’art. 7 del Bando di concorso. Eccesso di potere per disparità  di trattamento ed ingiustizia manifesta, avendo la commissione errato nell’attribuzione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed avendo, in particolare attribuito valutazioni positive con giudizi ottimi a pubblicazioni collettanee pur non essendo rilevabile con precisione l’apporto del candidato poi risultato vincitore; l’illegittima valutazione di alcune pubblicazioni del Fornasari, difettando dei codici ISBN e ISSN e omessa valutazione di alcuni titoli presentati dalla ricorrente.
3. Si sono costituiti l’Università  di Bari, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e il controinteressato dott. Alberto Fornasari, chiedendo il rigetto del gravame.
4. Con ordinanza n. 764 dell’11 ottobre 2012 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, rilevando che il giudizio formulato dalla commissione risultava prima facie immune dalle censure dedotte, sia quanto al modus procedendi seguito che al giudizio di prevalenza espresso in favore del dott. Fornasari, in ragione della relativa maggior rispondenza degli studi effettuati nell’ambito specifico della “Pedagogia Sperimentale”, ferma restando la necessità  di approfondimenti in ordine alle censure dedotte, da effettuarsi nella competente sede di merito.
5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 marzo 2013 e depositato il 12 marzo 2013, l’interessata, reiterando le domande ed argomentazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo, ha esteso l’impugnativa alle successive determinazioni con cui l’Amministrazione ha disposto la nomina, con decorrenza 31 dicembre 2012, del Dott. Fornasari a ricercatore universitario nella disciplina M-PED/04.
6. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2014 il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, va respinto alla stregua delle considerazioni che seguono.
2. In ragione dell’infondatezza delle censure dedotte avverso gli atti impugnati, si prescinde dall’esame dell’eccezione di improcedibilità  del ricorso sollevata dalla difesa del controinteressato.
3.1 Occorre partire dall’esame del primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l’illegittimità  dell’attività  valutativa operata dalla commissione esaminatrice per mancanza di una puntuale comparazione dei candidati e per l’omessa esternazione, sotto il profilo motivazionale, delle ragioni della preferenza accordata al Dott. Fornasari, non avendo fornito in merito alcun elemento concreto di riscontro.
3.2 Le precisate doglianze devono essere disattese.
Sotto il primo profilo va richiamato il condiviso orientamento della giurisprudenza per cui la valutazione comparativa nell’ambito di procedure concorsuali non richiede specifici giudizi di raffronto tra i singoli candidati, ulteriori e successivi rispetto a quelli già  espressi prima individualmente e poi collegialmente dai componenti della Commissione per ciascun candidato, essendo sufficiente che dal loro raffronto, sia possibile evincere quali candidati abbiano ricevuto una valutazione di idoneità , e, tra questi, quali candidati conseguano una valutazione di idoneità  in misura inferiore a quella del candidato vincitore della selezione (in termini Tar Puglia Bari, n. 1695/2011; Tar Lazio, Roma, n. 8466/2011).
Ne discende che il metodo seguito dalla Commissione non può essere considerato ex se illegittimo, salva la verifica, in sede di sindacato giurisdizionale, della correttezza e della congruità  delle valutazioni finali, alla luce dei giudizi di valore espressi in relazione a ciascun candidato (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 aprile 2009, n. 2705).
Orbene, con precipuo riferimento al caso in questione è possibile evincere in maniera chiara dal raffronto tra i giudizi valutativi svolti dalla Commissione, dopo la discussione orale dei titoli presentati da parte dei candidati (cfr. verbale n. 3 del 20/3/2012 e n. 4 del 21/3/2012), l’esposizione delle ragioni per cui la valutazione complessiva sia individuale che collegiale del Dott. Fornasari, sia conclusivamente risultata superiore rispetto ai giudizi espressi per gli altri candidati, ed in particolare rispetto alla valutazione della ricorrente.
Le conclusioni cui giunge la commissione appaiono del resto coerenti e consequenziali all’applicazione dei criteri valutativi preliminarmente stabiliti in conformità  alle prescrizioni di cui all’art. 7 del decreto rettorale del 15/12/2010 di indizione della procedura valutativa (cfr. verbale n. 1 del 10/01/2012).
In particolare i verbali della procedura documentano come la Commissione si sia effettivamente attenuta ai criteri generali fissati sin dalla preliminare riunione, privilegiando, dopo aver ulteriormente proceduto alla analitica individuazione di titoli e lavori valutabili (cfr. verbale n. 2 del 19/03/2012), profili di rilevanza delle attività  e dei lavori scientifici svolti dai candidati non solo e non tanto di tipo quantitativo ma soprattutto qualitativo.
Infatti, come risulta chiaramente evincibile dai giudizi analitici espressi dai membri della Commissione ed allegati ai verbali della quarta seduta dei lavori (cfr. verbale n. 4 del 21/3/2012), la valutazione finale propedeutica all’individuazione del vincitore della selezione è guidata proprio da quei criteri resi noti ai concorrenti e costituiti dall’innovatività  ed originalità  empirica dell’attività  di ricerca e della specifica attinenza delle esperienze scientifiche e di formazione, svolte anche in ambito internazionale, rispetto al settore scientifico di riferimento.
A tale riguardo è bene precisare, richiamando principi espressi da condivisa giurisprudenza, che le valutazioni rese dalla Commissione in ordine alla congruità  dell’attività  espletata rispetto alla specificità  del settore di disciplina messo a concorso, involgendo profili di discrezionalità  tecnica, si sottraggono al sindacato giurisdizionale, non essendo emersi nel caso di specie profili di inadeguatezza, illogicità  o manifesta contraddittorietà  (Consiglio Stato, Sezione IV, 3 agosto 2010, n. 5165).
Secondo quanto specificato dall’Allegato B al D.M. 4 ottobre 2000, nel settore scientifico M-PED/04 Pedagogia sperimentale vanno ricomprese:”le ricerche a carattere applicativo ed empirico, con impostazione sperimentale, relative alla valutazione delle competenze e dei rendimenti scolastici e dei processi di formazione, nonchè quelle relative alla progettazione e alla valutazione delle tecnologie e tecniche educative e degli interventi nei sistemi scolastici. Comprende altresì le competenze metodologiche necessarie alla ricerca didattica e docimologica”.
Dall’esame delle evidenziate materie si evince, pertanto, la correttezza dell’operato della Commissione laddove ha evidenziato, sia nei giudizi espressi singolarmente dai commissari che conclusivamente nel giudizio collegiale complessivo sul dott. Fornasari, che questi ha presentato una produzione scientifica e un insieme di attività  ed esperienze qualificanti anche a livello internazionale che rientrano pienamente nel settore disciplinare del concorso (si tratta in gran parte di ricerche empiriche sul campo, per esempio sul sistema di scambio tra studenti Intercultura); non tralasciando di sottolineare il carattere di innovazione ed originalità  rispetto alla letteratura scientifica di riferimento sulle dinamiche interculturali (allegato 4 al verbale 4).
Risulta pertanto evidente il giudizio di maggior favore espresso per il controinteressato ove lo si raffronti oltre che con i giudizi individualmente espressi dai commissari, con la valutazione collegiale complessiva sulla ricorrente, ove si evidenzia che la candidata, pur presentando parimenti una sufficiente produzione scientifica, tuttavia, dal curricolo, dall’insieme delle ricerche e delle pubblicazioni, esprime un interesse relativo ad aspetti educativi e politici di prevalente collocazione nel settore disciplinare della pedagogia generale, mentre l’attinenza al settore del concorso si ravvisa solo per alcune pubblicazioni.
Nè i rilievi mossi dalla ricorrente hanno smentito tali assunti, posti alla base della scelta in favore del controinteressato, atteso che la specifica attinenza delle ricerche svolte dal Fornasari alla disciplina della pedagogia sperimentale risulta confermata dall’esame degli atti del concorso, dei curricula e delle pubblicazioni vantate dai candidati, ove emerge che quasi tutte le sue pubblicazioni e relazioni, e le attività  didattiche svolte, rientrano nella materia in questione.
4. Quanto al secondo motivo di gravame, con cui si contesta la mancata valutazione della discussione dei titoli, è sufficiente rinviare a quanto espressamente previsto con il decreto di indizione della procedura in questione, che all’art. 7 si limita a prevedere che la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, discussi pubblicamente con la Commissione.
Dunque appare chiaro che nel caso in esame la discussione orale dei titoli da parte dei candidati non doveva costituire specifico oggetto di valutazione, rilevando piuttosto quale mero ausilio alla Commissione esaminatrice, consentendosi agli esaminatori non solo di ottenere eventuali precisazioni e/o chiarimenti, ma anche di cogliere ulteriori aspetti salienti e tratti di originalità  delle produzioni scientifiche degli esaminandi attraverso la loro presentazione autentica da parte degli autori. I profili di rilevanza emersi a seguito della discussione orale dei titoli possono pertanto ritenersi correttamente confluiti nel giudizio poi espresso in sede di successiva valutazione dei singoli candidati.
5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la omessa valutazione dei titoli preferenziali.
Come già  precisato da condivisa giurisprudenza, il titolo del dottore di ricerca pur assumendo valore preferenziale, non costituisce parametro vincolante, dovendo concorrere alla valutazione comparativa insieme agli altri elementi rilevanti sulla base dei criteri prestabiliti.
Il possesso di tale titolo riveste, nei concorsi a ricercatore universitario, una particolare pregnanza che impone all’organo valutativo di prenderlo espressamente in considerazione, senza però comportare l’attribuzione di un diritto di preferenza rispetto agli altri candidati che invece ne risultino sprovvisti; sicchè in linea di principio, la Commissione ben può preferire un candidato privo del titolo suddetto, purchè una consimile soluzione sia unita ad una motivazione “rafforzata” che dia compiutamente conto delle ragioni sottese alla scelta (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, nn. 668/2013 e 1695/211; T.A.R. Piemonte, Torino, n. 22/2011).
Nel caso all’attenzione del Collegio la Commissione ha correttamente inserito il titolo di dottore di ricerca conseguito dalla ricorrente in “Dinamiche formative ed educazione alla politica” tra quelli valutabili, tuttavia, nei vari giudizi espressi sulla sua rilevanza ha poi precisato che l’attività  scientifica svolta dalla ricorrente non risulta direttamente attinente al settore scientifico posto a concorso (M-PED/04), collocandosi prevalentemente nell’ambito della pedagogia generale e sociale (M-PED/01).
6. Vanno infine esaminati i rilievi critici formulati con l’ultimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce disparità  di trattamento nella valutazione dei titoli sotto plurimi profili: in relazione alla formulazione di giudizi positivi in favore del Dott. Fornasari per opere collettanee rispetto alle quali non sarebbe evincibile l’apporto individuale prestato, l’illegittima valutazione di opere prive di codici ISBN e ISSN, oltre alla mancata valutazione di alcuni titoli della ricorrente.
6.1 Deduce in particolare la ricorrente che erroneamente sarebbero state valutate come di “unico autore” le pubblicazioni presentate dal Dott. Fornasari indicate con nn. 1 e 3 dell’elenco prodotto, pur non potendo esse avere alcun rilievo ai fini valutativi, trattandosi di curatele rispetto alle quali non era evincibile l’apporto individuale del candidato; mentre diverse pubblicazioni (indicate con i nn. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13), sarebbero state valutate come opere individuali, pur trattandosi di pubblicazioni collettanee, attribuendo alle stesse un peso superiore a quello reale, inoltre con disparità  di trattamento rispetto ad equivalenti lavori presentati dalla ricorrente e valutati invece come lavori paritetici.
Orbene, l’assunto è destituito di fondamento sul rilievo per cui, come anche precisato dalla stessa commissione esaminatrice con controdeduzioni in data 14 settembre 2012, non smentite dalla ricorrente, risulta che le prime (nn. 1 e 3) sono pubblicazioni curate dal Fornasari con contributi individuali, espressioni di progetti personali, mentre per le altre (nn. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13), sono chiaramente individuati i contributi a firma del candidato attraverso il riferimento al numero di pagine. Ciò non è invece altrettanto evincibile per le opere collettanee presentate dalla Rubini e valutate come contributo paritetico dalla Commissione e non come opere di “unico autore”, come dimostrato dal fatto che la stessa abbia allegato un’autodichiarazione per individuare il numero delle pagine a lei attribuibili, non essendo altrimenti riconoscibili.
6.2 La ricorrente deduce che ulteriori tre pubblicazioni (nn. 6, 10 e 18), giudicate molto favorevolmente dalla Commissione, non avrebbero rilievo scientifico perchè prive dei codici ISBN (la n.6 e la n.16) e ISSN (la n. 10).
Sul punto è sufficiente richiamare consolidata giurisprudenza che ha precisato i termini in cui, nell’ambito delle procedure concorsuali per la copertura di posti per ricercatore universitario, va verificato il valore scientifico delle pubblicazioni dei candidati e la loro diffusione nell’ambito della comunità  scientifica.
Se infatti è acclarato che non è sufficiente che l’opera sia stampata a cura dell’Autore o di un tipografo per suo conto, occorrendo invece che sia <<edita>>, ovvero diffusa all’interno della comunità  scientifica, tuttavia non sono elementi rilevanti per escludere tale ultima circostanza:
“- l’esservi o meno un prezzo di copertina;
– l’esservi o meno un codice ISBN e un conseguente codice a barre, che non sono obbligatori ma mirano solo a garantire l’inserimento dell’opera nei circuiti commerciali di distribuzione e divulgazione dell’opera; (peraltro, il codice ISBN, in uso per le monografie, non lo è per le riviste scientifiche) (vedi Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2008 n. 699: <<l’attribuzione del codice ISBN, può tutt’al più costituire un elemento empirico, dotato di una certa oggettività , idoneo a dimostrare la “rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione e la sua diffusione all’interno della comunità  scientifica”, (¦). La mancata attribuzione di un codice non vale però a rendere irrilevanti le formalità  legali che fanno ritenere normativamente avvenuta la pubblicazione e quindi non determina la mancata valutabilità  del titolo scientifico in questione (¦)>>);
– l’esservi o meno il c.d. bollino SIAE, per legge non obbligatorio e utilizzato solo al fine della tutela del diritto di autore;
– l’inserimento o meno dell’opera nel catalogo commerciale dell’editore;
– l’esservi o meno una distribuzione commerciale dell’opera a cura dell’editore tramite proprie agenzie o tramite un terzo distributore;
– l’essere più o meno nota la casa editrice;
– l’essere le spese dell’edizione sostenute dall’autore o dalla casa editrice.
Tutti questi elementi, se sussistenti, possono in positivo costituire elementi indiziari che concorrono alla prova della diffusione dell’opera nell’ambito della comunità  scientifica. Ma ove insussistenti, non danno la prova negativa della non diffusione dell’opera, o, a monte, dell’assenza dei connotati di pubblicazione scientifica” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2705).
Ora, nel caso specifico, ricorrevano tutti gli elementi per far ritenere che le opere avessero i requisiti di una pubblicazione edita, atteso che le stesse risultano diffuse nella comunità  scientifica, come si desume ad esempio dalla loro pubblicazione in formato elettronico su diversi siti internet aventi rilievo scientifico, tra cui quello dell’International Association Intercultural Education (I.A.I.E.), importante società  scientifica del settore.
6.3 Inoltre la ricorrente lamenta che alcune pubblicazioni (nn.1, 2 e 3) sarebbero edite da “Arti grafiche Favia” di Bari, che sarebbe stampatore e non editore, non potendo darsi rilievo scientifico alla collocazione editoriale. L’assunto è smentito dal fatto che i lavori pubblicati dal controinteressato con “Arti grafiche Favia” dispongono dei codici ISBN, e dal fatto che la predetta società  non risulta estranea al contesto accademico, essendo attestato il ricorso alla stessa al fine della pubblicazione di lavori scientifici da parte di diverse facoltà  universitarie. Analoghe considerazioni possono essere svolte per i lavori pubblicati da Fondazione Intercultura, che risulta avere un proprio sito internet ove risultano pubblicate ricerche di numerosi docenti universitari ed esperti del settore.
6.4 Vanno infine esaminate le censure con cui si deduce l’illegittimità  della valutazione della ricorrente, per omessa considerazione di alcuni titoli presentati. Quanto alla doglianza in ordine alla mancata valutazione delle due abilitazioni conseguite nell’ambito di concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia e primaria è sufficiente evidenziare che il giudizio della Commissione risulta immune dai vizi lamentati in quanto quest’ultima ha operato in conformità  alle previsioni del bando non valutando le predette attività , peraltro non attinenti al concorso in questione. Quanto invece all’attività  svolta come osservatore esterno dell’Università  all’interno di “Focus Group” in un progetto certificato con il Comune di Andria, la stessa risulta valutata dalla Commissione in quanto ricompresa nella voce “azioni di supporto all’attività  didattica universitaria” (cfr. verbale n. 2).
7. In conclusione il ricorso va respinto.
In considerazione della natura, della peculiarità  e della complessità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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