àˆ legittimo il permesso di costruire rilasciato in favore di uno dei condomini per interventi su parti comuni dell’edificio contemplati dall’art. 1102 c.c.(nella specie il muro perimetrale di una palazzina a due piani) nell’esclusivo interesse e a spese di questi (pur in assenza di consenso ed autorizzazione della maggioranza dei condomini), laddove vi sia da escludere che detti interventi possano arrecare danni alla stabilità e alla sicurezza dello stesso (in tal caso essendo sottoposto l’intervento alla disciplina di cui agli artt. 1120 e 1122 del c.c.) e a condizione che essi non alterino la destinazione della parte comune e non ne impediscano l’altrui pari uso.
N. 00730/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00938/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 938 del 2007, proposto da:
Scola Leonarda, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Jannarelli, con domicilio eletto presso Antonio Jannarelli in Bari, c/o P.Bascia’ via Nizza, n.80;
contro
Comune di San Marco in Lamis, rappresentato e difeso dall’avv. Palma Guida, con domicilio eletto presso Palma Guida in Bari, c/o B. Taneburgo V. Cancello Rotto, n.3;
nei confronti di
Iannantuono Nicolino e Staffolani Luisa, rappresentati e difesi dall’avv. Natalino Scarano, con domicilio eletto presso Natalino Scarano in Bari, via P.Fiore, n. 14 c/o Avv. F. Lofoco;
per l’annullamento
del permesso di costruire n. 31 del 4.4.2007 rilasciato dal Comune di S. Marco in Lamis ai sigg.ri Iannantuono e Staffolani per l’ampliamento di un vano porta, la realizzazione di vani finestra ed opere varie all˜immobile sito in via Taranto n. 11, nonchè di ogni altro atto conseguente e/o connesso, ancorchè pregiudizievole.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Marco in Lamis e di Iannantuono Nicolino e Staffolani Luisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Paola Bascià e Giovanni Fiorentino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra Scola (odierna ricorrente) è proprietaria di due piani (I e II) dell’immobile sito in via Taranto n. 11, nel Comune di San Marco in Lamis.
I coniugi Iannantuono – Staffolani (odierni controinteressati) sono anch’essi proprietari di un piano (piano terra) dello stesso immobile.
Le parti, dunque, sono condomini di uno stesso edificio.
I condomini del I piano (coniugi Iannantuono – Staffolani) chiedevano ed ottenevano il permesso di costruire n 31/2007 (impugnato in questa sede) con cui veniva consentita l’apertura, al piano terra, di vani finestra, nonchè l’ampliamento di un vano porta.
Contro tale atto insorge l’odierna ricorrente, denunciando la violazione della normativa civilistica in tema di condominio degli edifici, riverberatasi sulla legittimità del permesso di costruire rilasciato in favore degli odierni controinteressati.
Deduce, in particolar modo che le opere hanno riguardato la facciata dell’edificio, di proprietà comune (ex art. 1117 cc), in quanto muro maestro o, comunque, perimetrale, sicchè troverebbero applicazione, per gli interventi su di essi, gli artt. 1102, 1117, 1118, 1120, 1122 cc.
In particolare, a norma dell’art. 1120 cc, le opere assentite con il permesso impugnato sarebbero precluse in quanto pregiudizievoli per la stabilità o la sicurezza del fabbricato (incidendo sulla consistenza di un muro perimetrale portante) e vietate dall’art. 1122 cc che esclude la possibilità , per ciascun condomino, di intervenire sulle porzione in proprietà esclusiva, se le opere rechino danno alle parti comuni.
In ogni caso, in quanto condomina di larga maggioranza (in misura circa del 72%), sarebbe stato necessario il suo assenso.
Infine, risulterebbe violata la normativa antisismica.
Va in primo luogo sgomberato il campo da tale ultima allegazione, restata del tutto priva di sostegno probatorio e arrestatasi allo stadio di mera asserzione.
Va parimenti escluso che le opere realizzate siano pregiudizievoli per la sicurezza o la stabilità dell’edificio, in quanto di tanto non vi è prova alcuna.
In particolare la prodotta relazione dell’ing. Miglionico ben poco indica a tal proposito, soffermandosi, essenzialmente sulle quote millesimali e sul relativo calcolo, sui materiali utilizzati per la realizzazione dell’edificio , nonchè sui lavori di consolidamento in precedenza effettuati.
D’altro canto, emerge dai documenti versati in giudizio che la sig.ra Scola abbia denunciato la situazione al Genio civile e che lo stesso abbia ricevuto tutta la documentazione inerente l’apertura dei vani in questione da parte dei richiedenti il permesso di costruire.
Deve, dunque, ritenersi, in via presuntiva, che il mancato intervento del Genio civile indichi che vi sia stata la verifica di regolarità delle opere anche dal punto di vista della staticità e antisismicità , senza la formulazione di rilievi.
Deve, per ciò , escludersi la violazione degli artt. 1120 e 1122 cc
Può giungersi al punto nodale della decisione, rappresentato dalla possibilità del singolo condomino di intervenire su parti comuni dell’edificio, senza il consenso degli altri e, per ciò senza autorizzazione della maggioranza.
Sul punto il Collegio condivide l’orientamento della Suprema Corte (Cassazione civile sez. II 20 febbraio 1997 n. 1554) che ammette la modifica da parte del singolo di parti comuni, purchè tali modifiche non pregiudichino l’uso comune (“A differenza dalle innovazioni – configurate dalle nuove opere, le quali immutano la sostanza o alterano la destinazione delle parti comuni, in quanto rendono impossibile la utilizzazione secondo la funzione originaria, e che debbono essere deliberate dall’assemblea (art. 1120, comma 1, c.c.) nell’interesse di tutti i partecipanti – le modifiche alle parti comuni dell’edificio, contemplate dall’art. 1102 c.c., possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l’altrui pari uso. Pertanto, è legittima l’apertura di vetrine da esposizione nel muro perimetrale comune, che per sua ordinaria funzione è destinato anche all’apertura di porte e di finestre, realizzata dal singolo condomino mediante la demolizione della parte di muro corrispondente alla sua proprietà esclusiva. Alla eventuale autorizzazione ad apportare tale modifica concessa dall’assemblea può attribuirsi il valore di mero riconoscimento dell’inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri condomini a questo tipo di utilizzazione del muro comune.”)
Nel caso di specie è da escludersi che l’apertura dei vani finestre e l’ampliamento della porta abbia sottratto il muro perimetrale alla sua ordinaria funzione comune, sicchè deve parimenti escludersi la necessità di un’autorizzazione da parte del condominio.
Nessuna violazione delle norme civilistiche invocate è, pertanto, rinvenibile nel caso di specie.
Il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente Scola Leonarda al pagamento in favore delle parti costituite delle spese processuali che liquida in Euro 1.500,00 omnicomprensivi in favore del Comune di San Marco in Lamis, oltre IVA, CAP e spese generali, nonchè in Euro 1.500,00 omnicomprensivi, in favore di Iannantuono Nicolino e Staffolani Luisa, in solido, oltre IVA, CAP e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)