Commercio, industria, turismo – Autorizzazione ad attività  di consulenza automobilistica – Revoca – Assenza di una valida ed efficace attestazione di capacità  finanziaria – Legittimità 

à‰ legittima la revoca dell’autorizzazione  all’esercizio di attività  di consulenza automobilistica fondata sulla rilevazione dell’assenza di una valida ed efficace attestazione di capacità  finanziaria del destinatario dell’autorizzazione nel momento in cui la valutazione per il rilascio dell’autorizzazione fu posta in essere, nè incide  sulla legittimità  della revoca l’eventuale responsabilità  della società  finanziaria nel mancato corretto rilascio  dell’attestazione di capacità  finanziaria, inerendo, detto profilo, a rapporti meramente privatistici. 

N. 00765/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00566/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2014, proposto da: 
Armando Amoruso, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Paparella e Angela Marella, con domicilio eletto presso G. Bagnulo, in Bari, via Alberotanza, n. 19; 

contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dagli avv. Rosa Dipierro e Alessia Strada, con domicilio eletto presso Rosa Dipierro, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 29; 

per l’annullamento
previa sospensiva dell’efficacia
della determinazione n. 561 del 30 gennaio 2014, ricevuta in data 7 febbraio 2014, con cui il Dirigente del Servizio Edilizia pubblica e Territorio ha stabilito 1) di revocare l’autorizzazione n. 09/2012/CONS – protocollo n. P.G. 0141255 del 20.8.2012 rilasciata in favore del sig. Amoruso Armando per l’esercizio dell’attività  di consulenza automobilistica nel Comune di Mola di Bari, alla via Marconi n. 46, ai sensi dell’art. 9 comma 3 L. 264/91; 2) di irrogare la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 5.164,56 ai sensi dell’art. 9 comma 3 L. 264/91, successivamente ridotta ad euro 1.721,52;
di ogni altro provvedimento al predetto comunque connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo, ivi espressamente compresi, ove occorra, la determinazione dirigenziale n. 650 del 3 febbraio 2014, anch’essa ricevuta in data 7 febbraio 2014; la nota prot. n. PG 0017281 del 4 febbraio 2014 di trasmissione delle due suddette determinazioni dirigenziali; ove esistente, la comunicazione di avvio del procedimento n. PG 0198821 del 5 dicembre 2013, non conosciuta; la nota prot. n. PG 0044848 del 20 marzo 2014.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Paparella e Rosa Dipierro;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 5 maggio 2014, Amoruso Armando impugnava i provvedimenti di revoca di autorizzazione e di irrogazione di sanzione in oggetto.
Lamentava, in particolare, l’omessa comunicazione di avvio ex artt. 7 e ss. L. 241/1990 in relazione al procedimento in esame, successivamente sfociato nell’emanazione dei provvedimenti compressivi sopra menzionati, evidenziando, in proposito, la relativa violazione di legge ed il malgoverno dei principi generali in materia di procedimento amministrativo, dai quali era scaturita una grave conculcazione dei propri interessi partecipativi.
Evidenziava, successivamente, la violazione ed erronea applicazione di legge, con particolare riferimento all’art. 9 della L. 8 agosto 1991, n. 264, concretizzatasi in un eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria, erroneità  della motivazione ed ingiustizia manifesta.
Si rimarcava, in particolare, come i provvedimenti impugnati fossero stati emanati sulla base di presupposti, in tesi, erronei e non corrispondenti al vero, in quanto la Provincia di Bari risultava aver revocato l’autorizzazione all’esercizio di attività  di consulenza automobilistica – di cui già  era titolare l’Amoruso – in conseguenza di una comunicazione relativa alla falsità  ed inesistenza della attestazione di capacità  finanziaria prodotta dal ricorrente, per come pervenuta alla Provincia di Bari a mezzo nota della società  finanziaria “Finanziaria Romana S.p.A.”, apparente rilasciataria della stessa, che ne attestava per l’appunto la non rispondenza al vero.
La difesa del ricorrente esponeva, in proposito, l’equivoco apparentemente verificatosi nel caso di specie, in quanto la stessa società  finanziaria “Finanziaria Romana S.p.A.”, con nota successiva in data 18.12.2013, attestava l’avvenuta consegna all’Amoruso, già  erroneamente avvenuta in fatto, della attestazione di capacità  finanziaria successivamente esibita alla Provincia, laddove la medesima, alla detta società  finanziaria, risultava ancora in fase di istruttoria preventiva.
Da ultimo, il ricorrente lamentava l’illegittimità  derivata della determinazione dirigenziale n. 650 del 3.2.2014 di riduzione della sanzione già  irrogata, stante l’illegittimità  originaria del provvedimento irrogativo della medesima (determinazione n. 561 del 30 gennaio 2014), in base ai rilievi sopra riassunti.
Con memoria di costituzione pervenuta in Segreteria in data 7 maggio 2014, si costituiva la Provincia di Bari, contestando in fatto ed in diritto il ricorso introduttivo del giudizio, in particolare fornendo prova documentale della avvenuta notificazione, rispettivamente a mani del ricorrente e per immissione di avviso in cassetta, delle comunicazioni di avvio dei procedimenti in esame (cfr. allegati 6 e 12, in atti, al fascicolo di parte resistente).
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Il primo motivo di ricorso risulta documentalmente smentito dalle produzioni in atti.
A poco vale rilevare, come fa parte ricorrente nella memoria pervenuta in Segreteria in data 24 maggio 2014, la mancata consapevolezza della pervenuta comunicazione di avvio del procedimento in esame da parte dell’Amoruso, il quale, peraltro, in detta memoria allega la mancata presenza di una cassetta postale presso lo stabile in indirizzo, ove sarebbe stata immessa la seconda comunicazione di cui sopra.
Pur volendo prescindere da qualunque profilo di tipo probatorio rispetto alle nuove allegazioni evidenziate da parte ricorrente nella memoria da ultimo citata, resta di per sè non intaccato il valore di piena prova dell’avvenuta notifica, così come emergente dalla documentazione esibita in atti da parte della Provincia di Bari.
Ai fini del presente giudizio, pertanto, le comunicazioni di avvio del procedimento poste a base del primo motivo di ricorso devono ritenersi ritualmente effettuate, con quanto ne consegue in punto di evidente infondatezza nel merito del medesimo.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono trattarsi congiuntamente.
Essi sono infondati.
L’articolata vicenda del mancato corretto rilascio da parte della società  “Finanziaria Romana S.p.A.” della attestazione di capacità  finanziaria, posta a base dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di irrogazione di sanzione fatti oggetto di impugnativa, costituisce una fattispecie puramente privatistica attinente ai rapporti fra Amoruso Armando e la detta società .
Essa non intacca la legittimità  dei provvedimenti emanati dalla Provincia di Bari nel caso di specie, avendo quest’ultima rilevato correttamente il solo dato effettivamente pregnante ai fini della corretta emanazione dei provvedimenti successivamente impugnati, ossia l’assenza in capo all’Amoruso di una valida ed efficace attestazione di capacità  finanziaria nel momento in cui la valutazione fu posta in essere.
Le varie argomentazioni in forza delle quali a tale situazione si sia giunti potrà  essere oggetto di contenzioso nelle competenti sedi.
Dinanzi al Tribunale in epigrafe esse restano irrilevanti e conducono alla reiezione per infondatezza dell’introdotto ricorso.
Tenuto conto delle peculiarità  del caso di specie e della posizione del ricorrente soccombente, in tesi vittima di un comportamento erroneo di un soggetto terzo, appaiono sussistere i gravi ed eccezionali motivi di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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